(Convenzione-art. VII)
Articolo VII 
Misure di attuazione a livello nazionale 
   Impegni generali 
   1. Ciascuno Stato Parte,  in  conformita'  con  le  sue  procedure
costituzionali adottera' i provvedimenti necessari per attuare i suoi
obblighi in base alla presente Convenzione. In particolare: 
   (a) fara' divieto alle persone fisiche e giuridiche  in  qualunque
luogo sul  suo  territorio  o  in  ogni  altro  luogo  sotto  la  sua
giurisdizione  come  riconosciute  dal  diritto  internazionale,   di
intraprendere qualsiasi attivita' vietata ad uno Stato Parte in  base
alla   presente   Convenzione,   e   prevedera'   l'applicazione   di
disposizioni penali per quanto riguarda tali attivita': 
   (b) non consentira' in qualsiasi luogo  sotto  il  suo  controllo,
attivita' proibite agli Stati Parte della presente Convenzione. 
   (c) estendera' la sua  legislazione  penale  attuata  in  base  al
capoverso (a) ed ogni attivita' proibita ad uno Stato Parte  in  base
alla presente Convenzione ed intrapresa in qualsiasi luogo da persone
fisiche aventi la nazionalita' di detto  Stato,  secondo  il  diritto
internazionale. 
   2. Ciascuno Stato Parte cooperera' con gli  altri  Stati  Parte  e
mettera' a disposizione forme appropriate  di  assistenza  legale  al
fine di agevolare l'attuazione degli obblighi in base al paragrafo 1. 
   3. Ciascuno Stato Parte, nell'attuazione dei suoi obblighi in base
alla presente Convenzione, assegnera' la massima priorita' al compito
di garantire la sicurezza delle persone e di proteggere l'ambiente  e
cooperera' nella misura appropriata con  gli  altri  Stati  Parte  al
riguardo. 
   Rapporti tra lo Stato Parte e l'Organizzazione 
   4. Al fine di adempiere ai suoi obblighi  in  base  alla  presente
Convenzione ciascun Stato Parte designera' o istituira'  un'Autorita'
Nazionale  che  dovra'  servire  come  punto  focale   nazionale   di
collegamento effettivo con l'Organizzazione e  con  gli  altri  Stati
Parte.  Ciascuno  Stato  Parte  notifichera'  l'Organizzazione  della
costituzione della sua Autorita' nazionale  nel  momento  in  cui  la
presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti. 
   5. Ciascun Stato Parte informera'  l'Organizzazione  delle  misure
amministrative  e  legislative  adottate  per  attuare  la   presente
Convenzione. 
   6. Ciascuno Stato Parte trattera' come riservate e con  la  dovuta
cautela le informazioni ed i  dati  che  riceve  a  titolo  riservato
dell'Organizzazione in connessione con  l'attuazione  della  presente
Convenzione. Esso trattera' tali informazioni e  dati  unicamente  in
connessione con i suoi diritti ed  obblighi  in  base  alla  presente
Convenzione  ed  in  conformita'  con   le   disposizioni   stabilite
nell'Annesso sulla Tutela della riservatezza. 
   7. Ciascuno Stato Parte s'impegna a cooperare con l'Organizzazione
nell'esercizio di tutte le sue funzioni ed in particolare  a  fornire
assistenza al Segretariato Tecnico.