(Convenzione-art. VIII)
Articolo VIII 
L'Organizzazione 
   A. Disposizioni generali 
   1.  Gli  Stati  Parte  alla  presente   Convenzione   istituiscono
l'Organizzazione  per  la  Proibizione  delle   Armi   Chimiche   per
conseguire l'oggetto e  lo  scopo  della  presente  Convenzione,  per
assicurare  l'attuazione  delle  sue  disposizioni,  comprese  quelle
relative ad una verifica internazionale della sua  osservanza  e  per
rappresentare un'istanza per la consultazione e la  cooperazione  tra
gli Stati Parte. 
   2. Tutti gli Stati Parte alla presente Convenzione saranno  membri
dell'Organizzazione, Nessun Stato Parte potra' essere  privato  della
sua qualita' di membro dell'Organizzazione. 
   3.  La  sede  del  Quartiere  Generale  dell'Organizzazione  sara'
all'Aja, Regno dei Paesi Bassi. 
   4.  Vengono  qui  istituiti  gli  organi  dell'Organizzazione;  la
Conferenza  degli  Stati  Parte,  il  Consiglio   Esecutivo   ed   il
Segretariato Tecnico. 
   5. L'Organizzazione condurra' le attivita'  di  verifica  disposte
dalla  presente  Convenzione  con  la  minore  intrusione   possibile
compatibilmente con il  compimento  tempestivo  ed  efficiente  degli
obiettivi relativi. Essa richiedera' unicamente le informazioni ed  i
dati necessari per adempiere alle sue responsabilita'  in  base  alla
presente Convenzione. Essa adottera' ogni precauzione per  proteggere
la riservatezza delle informazioni sulle attivita' civili e  militari
e sugli impianti di cui  viene  a  conoscenza  nell'attuazione  della
presente Convenzione e, in particolare, si atterra' alle disposizioni
stabilite nell'Annesso sulla Protezione della Riservatezza. 
   6. Nell'intraprendere le attivita' di  verifica,  l'Organizzazione
prendera' in considerazione provvedimenti per  sfruttare  i  benefici
dei progressi scientifici e tecnologici. 
   7. I costi  delle  attivita'  dell'Organizzazione  saranno  pagati
dagli Stati Parte in conformita' con la scala di  ripartizione  delle
Nazioni Unite, modificata in maniera da tener conto delle  differenze
tra   l'appartenenza   alle   Nazioni   Unite   ed   alla    presente
Organizzazione, con riserva delle disposizioni degli Articoli IV e V. 
I  contributi  finanziari  degli   Stati   Parte   alla   Commissione
Preparatoria  saranno  dedotti  in  maniera  appropriata   dai   loro
contributi al  bilancio  regolare.  Il  bilancio  dell'Organizzazione
comprendera'  due  capitoli   separati,   uno   relativo   ai   costi
amministrativi e di  altra  natura,  ed  uno  relativo  ai  costi  di
verifica. 
   8. Un membro dell'Organizzazione che e' in arretrato nel pagamento
del suo contributo finanziario all'Organizzazione perdera' il diritto
di voto nell'Organizzazione qualora l'importo dei suoi arretrati  sia
pari o eccedente all'importo del contributo dovuto per  i  precedenti
due anni completi. La Conferenza degli Stati Parte, tuttavia,  potra'
consentire a tale membro di votare se ritiene che l'inadempimento dei
pagamenti sia dovuto a circostanze indipendenti  dalla  volonta'  del
membro. 
   B. LA CONFERENZA DEGLI STATI PARTE 
   Composizione, procedure e processi decisionali 
   9. La Conferenza degli Stati  Parte  (di  seguito  denominata  "la
Conferenza")  sara'  composta  da  tutti  i  membri  della   presente
Organizzazione.  Ciascun  membro  avra'   un   rappresentante   nella
Conferenza,  che  potra'  essere  accompagnato  da  supplenti  e   da
consiglieri. 
   10.  La  prima  sessione  della  Conferenza  sara'  convocata  dal
Depositario non oltre  30  giorni  dopo  l'entrata  in  vigore  della
presente Convenzione. 
   11. La Conferenza si riunira' in  sessioni  regolari  che  avranno
luogo annualmente salvo se decide diversamente. 
   12. Saranno convocate sessioni speciali della Conferenza: 
   (a) quando deciso dalla Conferenza; 
   (b) quando richiesto dal Consiglio Esecutivo; 
   (c) quando richiesto da ogni membro e appoggiato da un  terzo  dei
membri; 
   (d)  in  conformita'  con  il  paragrafo  22  per  effettuare  una
revisione del funzionamento della presente Convenzione. 
   Fatto salvo il capoverso (d), la sessione speciale sara' convocata
non oltre 30 giorni dopo che il Direttore Generale avra' ricevuto  la
richiesta del Segretariato Tecnico, salvo se diversamente specificato
nella richiesta. 
   13. La Conferenza sara'  inoltre  convocata  sotto  forma  di  una
Conferenza di Emendamento secondo l'Articolo XV, paragrafo 2. 
   14. Le sessioni della Conferenza si  svolgeranno  presso  la  sede
dell'Organizzazione,  a   meno   che   la   Conferenza   non   decida
diversamente. 
   15. La Conferenza adottera' il proprio regolamento  di  procedura.
All'inizio di ciascuna  sessione  regolare,  essa  eleggera'  il  suo
Presidente  e  tutti  gli  altri  funzionari  che  potrebbero  essere
necessari.  Essi  rimarranno  in  carica  fino  a  quando  un   nuovo
Presidente ed altri funzionari non saranno  eletti  nella  successiva
sessione regolare. 
   16. La maggioranza dei membri dell'Organizzazione  costituira'  il
quorum della Conferenza. 
   17.  Ciascun  membro  dell'Organizzazione  avra'  un  voto   nella
Conferenza. 
   18. La Conferenza adottera' decisioni su questioni di procedura  a
maggioranza semplice dei membri  presenti  e  votanti.  Le  decisioni
sulle questioni di sostanza dovranno  essere  adottate  per  consenso
nella misura del possibile. Qualora non si riesca  a  raggiungere  un
consenso nella decisione di un  problema,  il  Presidente  rimandera'
ogni votazione per 24 ore e durante questo periodo fara' ogni  sforzo
per agevolare l'ottenimento di un  consenso  e  fara'  rapporto  alla
Conferenza al riguardo. Qualora non sia stato possibile pervenire  ad
un consenso al termine delle  24  ore,  la  Conferenza  adottera'  le
decisioni con una maggioranza dei due terzi  dei  membri  presenti  e
votanti salvo se diversamente specificato nella presente Convenzione. 
Qualora il problema sia di sapere se la questione concerne il  merito
o meno, la  questione  sara'  trattata  come  sostanziale,  salvo  se
diversamente deciso dalla Conferenza, con la maggioranza prevista per
le decisioni su questioni sostanziali. 
   Poteri e funzioni 
   19. La Conferenza e' l'organo principale dell'Organizzazione. Esso
considerera' tutte le questioni, problemi o decisioni  che  rientrano
negli scopi della presente Convenzione, comprese quelle  relative  ai
poteri ed alle funzioni del Consiglio esecutivo  e  del  Segretariato
Tecnico. Essa puo' emanare raccomandazioni ed adottare  decisioni  su
qualsiasi questione, problema  o  decisione  connessa  alla  presente
Convenzione  sollevata  da  uno  Stato  Parte  o  portata  alla   sua
attenzione dal Consiglio Esecutivo. 
   20.  La  Conferenza  vigilera'  sull'attuazione   della   presente
Convenzione e agira' al fine di promuoverne  i  fini.  La  Conferenza
provvedera' ad esaminare  l'osservanza  della  presente  Convenzione.
Essa dovra' anche vigilare sulle attivita' del Consiglio Esecutivo  e
del Segretariato Tecnico e potra' enunciare direttive in  conformita'
con  con  la  presente  Convenzione  all'uno   o   all'altro   organo
nell'esercizio delle loro funzioni. 
   21. La Conferenza: 
   (a) Considerera' ed adottera' nelle  sue  sessioni  ordinarie,  il
rapporto, il programma ed il bilancio preventivo dell'Organizzazione,
presentati dal Consiglio Esecutivo,  e  prendera'  in  considerazione
altri rapporti; 
   (b) Decidera' in marito alla scala di ripartizione dei  contributi
finanziari  che  dovranno  essere  pagati  dagli   Stati   Parte   in
conformita' con il paragrafo 7; 
   (c) Eleggera' i membri del Consiglio Esecutivo; 
   (d) Nominera'  il  Direttore  Generale  del  Segretariato  Tecnico
(d'ora in poi denominato "Direttore Generale"); 
   (e) Approvera' le regole  di  procedura  del  Consiglio  Esecutivo
presentate da quest'ultimo; 
   (f) Istituira' quegli organi sussidiari che riterra' necessari per
l'esercizio  delle  sue  funzioni  in  conformita'  con  la  presente
Convenzione; 
   (g) Rafforzera' la cooperazione internazionale  a  scopi  pacifici
nel campo delle attivita' chimiche; 
   (h) Passera' in rassegna gli sviluppi  scientifici  e  tecnologici
che  potrebbero  pregiudicare   il   funzionamento   della   presente
Convenzione ed, in  tale  contesto,  dara'  istruzioni  al  Direttore
Generale al fine di istituire un Organo di consulenza scientifica per
consentirgli, nello svolgimento delle sue funzioni, di fornire pareri
specializzati nei settori della scienza e della tecnologia pertinenti
alla presente Convenzione, alla Conferenza, al Consiglio Esecutivo  o
agli Stati Parte. L'Organo di consulenza scientifica  sara'  composto
da esperti indipendenti nominati in conformita'  con  il  regolamento
interno approvato dalla Conferenza; 
   (i)  Esaminera'  ed  approvera'  nella  sua  prima  sessione  ogni
progetto  di  accordo,  disposizioni  e  direttive  sviluppate  dalla
Commissione preparatoria; 
   (j) Istituira' nella sua prima sessione  il  Fondo  volontario  di
assistenza in conformita' con l'Articolo X; 
   (k) Prendera' i provvedimenti necessari per garantire l'osservanza
della presente Convenzione e risanare e rimediare ad ogni  situazione
che contravvenga alle disposizioni  della  presente  Convenzione,  in
conformita' con l'Articolo XII. 
   22. La Conferenza, non oltre un anno dopo lo scadere del quinto  e
del decimo anno dopo l'entrata in vigore della presente  Convenzione,
ed in ogni altro momento entro  tale  periodo  di  tempo  che  potra'
essere stabilito, potra' convenire, nel corso di  sessioni  speciali,
di effettuare revisioni del funzionamento della presente Convenzione. 
Tali  revisioni  terranno  conto  di  ogni  sviluppo  scientifico   e
tecnologico pertinente. Ad intervalli quinquennali successivi, se non
diversamente  deciso,  saranno  convocate  ulteriori  sessioni  della
Conferenza con lo stesso obiettivo. 
   C. IL CONSIGLIO ESECUTIVO 
   Composizione, procedure e processo decisionale 
   23. Il Consiglio Esecutivo e'  composto  da  41  membri.  Ciascuno
Stato Parte  avra'  diritto,  in  conformita'  con  un  principio  di
avvicendamento, di prestare servizio presso il Consiglio Esecutivo. I
membri del Consiglio Esecutivo saranno eletti dalla Conferenza per un
periodo di due anni. Al fine di assicurare il funzionamento effettivo
della  presente  Convenzione,  tenendo   in   debita   considerazione
particolarmente   l'equa   ripartizione   geografica,    l'importanza
dell'industria chimica nonche' gli interessi politici e di sicurezza,
il Consiglio Esecutivo sara' composto come segue: 
   (a) Nove Stati  Parte  dell'Africa  designati  dagli  Stati  Parte
situati in questa  regione.  Come  criterio  per  tale  designazione,
rimane inteso che, di questi nove Stati Parte, tre membri saranno, di
regola, costituiti da Stati Parte  dotati  delle  industrie  chimiche
nazionali maggiormente significative nella regione, in  base  a  dati
riportati e pubblicati a livello internazionale; inoltre,  il  gruppo
regionale potra' convenire di tener  conto  anche  di  altri  fattori
regionali nella designazione di questi tre membri; 
   (b) Nove Stati Parte dell'Asia designati dagli Stati Parte situati
in questa regione. Come criterio per tale designazione, rimane inteso
che di questi nove Stati Parte, quattro membri  saranno,  di  regola,
costituiti da Stati Parte dotati delle  industrie  chimice  nazionali
maggiormente significativa nella regione, in base a dati riportati  e
pubblicati a livello internazionale;  inoltre,  il  gruppo  regionale
potra' convenire di tener conto  anche  di  altri  fattori  regionali
nella designazione di questi quattro membri; 
   (c) Cinque Stati Parte dell'Europa Orientale designati degli Stati
Parte situati in questa regione. Come criterio per tale designazione,
rimane inteso che, di questi cinque Stati Parte, un membro sara',  di
regola, costituito dallo Stato Parte  dotato  dell'industria  chimica
nazionale maggiormente significativa nella  regione,  sulla  base  di
dati riportati e pubblicati a  livello  internazionale;  inoltre,  il
gruppo regionale converra' di tener conto di altri fattori  regionali
nella designazione di questo singolo membro; 
   (d) Sette Stati Parte dell'America Latina e dei Caraibi  designati
dagli Stati Parte situati in questa regione. Come criterio  per  tale
designazione, rimane inteso che, di questi  sette  Stati  Parte,  tre
membri saranno, di regola, costituiti da  Stati  Parte  dotati  delle
industrie chimiche nazionali piu'  significative  nella  regione,  in
base a dati riportati e pubblicati a livello internazionale; inoltre,
il gruppo regionale potra' convenire di tener conto di altri  fattori
regionali nella designazione di questi tre membri; 
   (e) Dieci Stati Parte  dell'Europa  Occidentale  ed  altri  Stati,
designati dagli Stati Parte situati in questa regione. Come  criterio
per tale designazione, rimane  inteso  che,  di  questi  dieci  Stati
Parte, cinque membri saranno, di regola, costituiti  da  Stati  Parte
dotati delle industrie chimiche nazionali  piu'  significative  nella
regione,  in  base  a  dati  riportati   e   pubblicati   a   livello
internazionale; inoltre, il gruppo regionale converra' di tener conto
di altri  fattori  regionali  nella  designazione  di  questi  cinque
membri; 
   (f) Un ulteriore Stato Parte designato  a  rotazione  degli  Stati
Parte situati nelle regioni  dell'Asia,  dell'America  Latina  e  dei
Caraibi. Come criterio per questa  designazione,  rimane  inteso  che
tale Stato Parte sara' un membro di tali regioni selezionato in  base
al principio di avvicendamento. 
   24. Per la prima  elezione  del  Consiglio  Esecutivo,  20  membri
saranno eletti con un mandato di un anno, tenendo  in  considerazione
le proporzioni numeriche di cui al paragrafo 23. 
   25. Successivamente alla completa attuazione degli Articoli  IV  e
V, la Conferenza, su  richiesta  della  maggioranza  dei  membri  del
Consiglio Esecutivo, puo' riesaminare la composizione  del  Consiglio
Esecutivo  tenendo  conto  dei  mutamenti  che   potrebbero   essersi
verificati nei riguardi dei principi specificati al paragrafo 23  che
disciplinano la sua composizione. 
   26. Il  Consiglio  Esecutivo  elaborera'  il  proprio  regolamento
interno  di  procedura  e  lo   sottoporra'   alla   Conferenza   per
approvazione. 
   27. Il Consiglio  Esecutivo  eleggera',  tra  i  suoi  membri,  il
proprio Presidente. 
   28. Il Consiglio Esecutivo si riunira' in sessioni ordinarie.  Tra
le sessioni ordinarie, esso  si  riunira'  ogni  qualvolta  si  renda
necessario per l'adempimento dei suoi poteri e delle sue funzioni. 
   29. Ciascun membro del Consiglio Esecutivo  avra'  diritto  ad  un
voto. Salvo se diversamente specificato nella  presente  Convenzione,
il Consiglio Esecutivo adottera' decisioni su questioni di merito con
una maggioranza di due terzi di tutti i  suoi  membri.  Il  Consiglio
Esecutivo adottera' le sue decisioni su questioni  di  procedura  con
una maggioranza semplice di tutti i suoi membri. Qualora il  problema
sia di sapere se la questione concerne il merito o meno, la questione
sara' trattata come di merito, salvo quando diversamente  deciso  dal
Consiglio Esecutivo con la maggioranza prevista per le  decisioni  su
questioni di merito. 
   Poteri e funzioni 
   30.    Il    Consiglio    Esecutivo    e'    l'organo    esecutivo
dell'Organizzazione.  Esso  e'  responsabile  nei   confronti   della
Conferenza. Il Consiglio Esecutivo esercitera' i poteri e le funzioni
che gli sono conferite in base alla presente Convenzione, nonche'  le
funzioni che gli vengono delegate  dalla  Conferenza.  Cio'  facendo,
esso  agira'  in  conformita'  con  le  raccomandazioni  decisioni  e
direttive della Conferenza e garantira' una loro adeguata e  continua
attuazione. 
   31. Il  Consiglio  Esecutivo  promuovera'  l'attuazione  effettiva
nonche' l'osservanza della presente Convenzione. Esso fara' opera  di
supervisione sulle attivita' del Segretariato Tecnico, cooperera' con
l'Autorita' nazionale  di  ciascuno  Stato  Parte  ed  agevolera'  le
consultazioni e la cooperazione  tra  gli  Stati  Parte  dietro  loro
richiesta. 
   32. Il Consiglio Esecutivo: 
   (a) esaminera'  e  sottoporra'  alla  Conferenza  il  progetto  di
programma ed il progetto di bilancio dell'Organizzazione; 
   (b) esaminera'  e  sottoporra'  alla  Conferenza  il  progetto  di
rapporto   dell'Organizzazione   sull'attuazione    della    presente
Convenzione, il rapporto sullo svolgimento  delle  sue  attivita'  ed
ogni rapporto speciale che ritenga  opportuno  o  che  la  Conferenza
dovesse richiedere; 
   (c) prendera'  provvedimenti  per  le  sessioni  della  Conferenza
compresa la preparazione di un progetto di ordine del giorno. 
   33. Il Consiglio Esecutivo puo' chiedere la  convocazione  di  una
sessione speciale della Conferenza. 
   34. Il Consiglio Esecutivo: 
   (a) stipulera' accordi o intese con gli Stati e le  Organizzazioni
internazionali   per   conto   dell'Organizzazione,    con    riserva
dell'approvazione preliminare da parte della Conferenza; 
   (b)  stipulera'  accordi   con   gli   Stati   Parte   per   conto
dell'Organizzazione in connessione con l'Articolo X e fara' opera  di
supervisione sul Fondo volontario di cui all'Articolo X; 
   (c) approvera' gli accordi o  le  intese  connesse  all'attuazione
delle attivita' di verifica, negoziati dal Segretariato  tecnico  con
gli Stati Parte. 
   35. Il Consiglio Esecutivo esaminera' ogni  questione  o  problema
nell'ambito della sua competenza che riguarda la presente Convenzione
e la sua attuazione, compresi dubbi relativi all'osservanza  di  tale
Convenzione, e casi di non-osservanza, e, se del caso, informera' gli
Stati Parte e sottoporra' il problema o il caso all'attenzione  della
Conferenza. 
   36. Nel prendere in esame casi di dubbi o preoccupazioni  relative
all'osservanza e di casi di  non-osservanza,  compreso  tra  l'altro,
l'abuso dei diritti previsti in base alla  presente  Convenzione,  il
Consiglio Esecutivo, si consultera' con gli Stati Parte coinvolti  e,
se del caso, chiedera' allo Stato Parte di adottare provvedimenti per
risanare la situazione entro un termine specificato. Se  il  Consigli
Esecutivo ritiene che vi sia necessita' di un'ulteriore azione,  esso
adottera', tra l'altro uno o piu' delle seguenti misure; 
   (a)  informera'  tutti  gli  Stati  Parte  del  problema  o  della
questione; 
   (b) sottoporra' il problema o la  questione  all'attenzione  della
Conferenza; 
   (c) formulera' raccomandazioni alla Conferenza  sulle  misure  per
risanare la situazione ed assicurare l'osservanza. 
   Il  Consiglio  Esecutivo,  in  casi  di  particolare  gravita'  ed
urgenza,  sottoporra'  il  problema  o  la  questione,  comprese   le
informazioni e le conclusioni pertinenti, direttamente all'attenzione
dell'Assemblea Generale  delle  Nazioni  Unite  e  del  Consiglio  di
Sicurezza delle Nazioni Unite, ed  informera'  contestualmente  tutti
gli Stati Parte di tale passo. 
   D. SEGRETARIATO TECNICO 
   37.  Il  Segretariato  Tecnico  assistera'  la  Conferenza  ed  il
Consiglio  Esecutivo   nell'esercizio   delle   loro   funzioni.   Il
Segretariato Tecnico effettuera' le misure di verifica disposte dalla
presente Convenzione. Esso svolgera' le altre funzioni che  gli  sono
demandate in base alla presente Convenzione, nonche' le funzioni  che
gli sono delegate dalla Conferenza e dal Consiglio Esecutivo. 
   38. Il Segretariato Tecnico: 
   (a) preparera' e sottoporra' al Consiglio Esecutivo un progetto di
programma ed il progetto di bilancio preventivo dell'Organizzazione; 
   (b) preparera' e sottoporra' al Consiglio Esecutivo un progetto di
rapporto   dell'Organizzazione   sull'attuazione    della    presente
Convenzione ed ogni altro rapporto che la Conferenza o  il  Consiglio
Esecutivo possono richiedere; 
   (c) Fornira' un supporto amministrativo e tecnico alla Conferenza,
al Consiglio esecutivo ed al Consiglio Esecutivo; 
   (d) inoltrera' comunicazioni per  conto  dell'Organizzazione  agli
Stati Parte  e  le  ricevera'  da  loro,  in  relazione  a  questioni
pertinenti all'attuazione della presente Convenzione; 
   (e) fornira' assistenza tecnica e valutazioni tecniche agli  Stati
Parte per l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione,
inclusa la valutazione dei composti chimici inclusi nelle  tabelle  o
non inclusi; 
   39. Il Segretariato Tecnico: 
   (a) negoziera' accordi o  intese  con  gli  Stati  Parte  relative
all'attuazione   delle   attivita'   di   verifica,    fatta    salva
l'approvazione da parte del Consiglio Esecutivo; 
   (b) Non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore  della  presente
Convenzione, coordinera' l'istituzione ed il mantenimento,  da  parte
degli  Stati  Parte,  di  depositi  permanenti  di  emergenza  e   di
assistenza umanitaria in conformita' con l'Articolo X, paragrafo 7(b)
e (c). Il Segretariato Tecnico puo' ispezionare i materiali  giacenti
in  detti  depositi.  L'elenco  dei  materiali  che  dovranno  essere
immagazzinati sara' considerato  ed  approvato  dalla  Conferenza  ai
sensi del paragrafo 21(i) sopra; 
   (c) Amministrera' il  fondo  volontario  di  cui  all'Articolo  X,
compilera' le dichiarazioni rese dagli Stati Parte e registrera',  se
richiesto, accordi bilaterali conclusi tra gli Stati Parte o tra  uno
Stato Parte e l'Organizzazione ai fini dell'Articolo X. 
   40. Il Segretariato Tecnico informera' il Consiglio  Esecutivo  di
qualsiasi  problema  sorto  nell'adempimento  delle   sue   funzioni,
compresi dubbi, ambiguita' o incertezze riguardo all'osservanza della
presente Convenzione di cui sia venuto  a  conoscenza  nell'esercizio
delle attivita' di verifica e che non sia stato in grado di risolvere
o  di  chiarire  attraverso  consultazioni   con   lo   Stato   Parte
interessato. 
   41. Il Segretariato Tecnico includera' un Direttore  Generale  che
sara' il  capo  ed  il  principale  funzionario  amministrativo,  gli
ispettori ed il personale scientifico, tecnico e di altra natura  che
potrebbe essere richiesto. 
   42. L'Ispettorato sara' una  unita'  del  Segretariato  Tecnico  e
agira' sotto la supervisione del Direttore Generale. 
   43. Il Direttore  Generale  sara'  nominato  dalla  Conferenza  su
proposta del Consiglio Esecutivo per  un  mandato  di  quattro  anni,
rinnovabile per un ulteriore mandato, ma non oltre. 
   44. Il Direttore Generale sara' responsabile nei  confronti  della
Conferenza e del Consiglio Esecutivo per quanto  riguarda  la  nomina
del  personale,  e   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   del
Segretariato Tecnico. Il criterio  principale  per  l'assunzione  del
personale e la determinazione delle condizioni di servizio  sara'  la
necessita'  di  garantire  il  massimo  livello  di  efficienza,   di
competenza e di  integrita'.  Solo  i  cittadini  degli  Stati  Parte
potranno prestare servizio in  qualita'  di  Direttore  Generale,  di
ispettori  o  di  altri  membri  del   personale   professionale   ed
impiegatizio. Si terra'  in  debita  considerazione  l'importanza  di
reclutare  il  personale  su  una  base  geografica  la  piu'   ampia
possibile. Le assunzioni saranno  basate  sul  principio  del  minimo
necessario   per   consentire   un   corretto   espletamento    delle
responsabilita' del Segretariato Tecnico. 
   45. Il Direttore Generale sara' responsabile dell'organizzazione e
del funzionamento dell'Organo scientifico di  consulenza  di  cui  al
paragrafo 21(h). Il Direttore  Generale,  in  consultazione  con  gli
Stati  Parte,  nominera'  i   membri   dell'Organo   scientifico   di
consulenza,   che   presteranno   servizio   nella   loro   capacita'
individuale. I membri dell'Organo saranno nominati in base alla  loro
competenza   nei   particolari   settori    scientifici    pertinenti
all'attuazione della presente Convenzione. Il Direttore Generale puo'
anche, se del  caso,  in  consultazione  con  i  membri  dell'Organo,
istituire gruppi di lavoro  provvisori  di  esperti  scientifici  per
fornire raccomandazioni su punti specifici. Riguardo a quanto  sopra,
gli Stati Parte possono sottoporre  liste  di  esperti  al  Direttore
Generale. 
   46. Nell'espletamento delle loro funzioni, il Direttore  Generale,
gli ispettori e gli altri membri  del  personale  non  cercheranno  o
riceveranno istruzioni da qualunque Governo o  da  ogni  altra  fonte
esterna all'Organizzazione. Essi si asterranno  da  ogni  azione  che
potrebbe  incidere  sul  loro  status  di  funzionari  internazionali
responsabili solo dinnanzi alla Conferenza ed al Consiglio Esecutivo. 
   47. Ciascuno Stato Parte rispettera' il  carattere  esclusivamente
internazionale delle responsabilita' del  Direttore  Generale,  degli
ispettori e degli altri  membri  del  personale  e  non  tentera'  di
influenzarli nell'adempimento delle loro responsabilita'. 
   E. PRIVILEGI ED IMMUNITA' 
   48. L'Organizzazione godra', sul territorio ed in ogni altro luogo
sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte,  di  quella
capacita' giuridica  e  di  quei  privilegi  ed  immunita'  necessari
all'esercizio delle sue funzioni. 
   49. I delegati degli Stati Parte,  assieme  ai  loro  supplenti  e
consiglieri, i rappresentanti designati presso il Consiglio Esecutivo
assieme ai loro supplenti e consiglieri, il Direttore Generale, ed il
personale  dell'Organizzazione,  godranno  dei  privilegi   e   delle
immunita' necessari per l'esercizio indipendente delle loro  funzioni
in connessione con l'Organizzazione. 
   50. La capacita' giuridica, i privilegi e le immunita' di cui  nel
presente Articolo saranno definiti in accordi tra l'Organizzazione  e
gli Stati Parte, come pure in un accordo tra  l'Organizzazione  e  lo
Stato in cui la  sede  dell'Organizzazione  ha  luogo.  Tali  accordi
dovranno essere considerati ed approvati dalla Conferenza secondo  il
paragrafo 21(i). 
   51. Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 48 e 49, i  privilegi
e le immunita' di cui godono il Direttore Generale  ed  il  personale
del Segretariato Tecnico durante la  conduzione  delle  attivita'  di
verifica  saranno  quelli  stabiliti  nella  Parte  II,   Sezione   B
dell'Annesso sulle Verifiche.