(Convenzione-art. IX)
Articolo IX 
Consultazioni, cooperazione ed investigazioni 
   1. Gli Stati Parte si consulteranno e  coopereranno,  direttamente
tra di loro, o attraverso l'Organizzazione o tramite altre  procedure
internazionali appropriate, comprese le procedure  nel  quadro  delle
Nazioni Unite ed in  conformita'  con  la  sua  Carta,  su  qualsiasi
questione che possa essere sollevata in relazione all'oggetto ed agli
scopi o all'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione. 
   2. Senza pregiudicare il diritto di ogni Stato Parte di richiedere
un'ispezione su sfida, gli Stati Parte  dovranno,  quando  possibile,
fare innanzitutto ogni sforzo per chiarire e risolvere,  mediante  lo
scambio di informazioni e consultazioni tra loro, ogni circostanza la
quale possa dare adito a dubbi circa l'osservanza della Convenzione o
che possa far sorgere preoccupazioni circa una questione connessa che
potrebbe essere considerata ambigua. Uno Stato Parte che  riceve  una
richiesta da un altro Stato  Parte  al  fine  di  chiarire  qualunque
questione che lo Stato Parte richiedente ritiene possa  causare  tali
dubbi o preoccupazioni, fornira'  allo  Stato  Parte  richiedente  il
prima possibile, ma  in  ogni  caso  non  oltre  10  giorni  dopo  la
richiesta,  informazioni  sufficienti  a  chiarire  il  dubbio  o  la
preoccupazione sollevata  assieme  ad  una  spiegazione  su  come  le
informazioni fornite risolvono la  questione.  Nulla  nella  presente
Convenzione pregiudichera' il diritto di due o piu'  Stati  Parte  di
stabilire di comune accordo ispezioni, o ogni altra procedura tra  di
loro per chiarire e risolvere ogni questione la quale possa suscitare
dubbi  circa   l'osservanza   della   Convenzione   o   far   sorgere
preoccupazioni circa  una  questione  connessa  che  potrebbe  essere
considerata ambigua. Tali provvedimenti non dovranno  pregiudicare  i
diritti e gli obblighi  di  ogni  Stato  Parte  in  base  alle  altre
disposizioni della presente Convenzione. 
   Procedura per richiedere un chiarimento 
   3. Ciascuno Stato Parte avra' il diritto di chiedere al  Consiglio
Esecutivo di fornire assistenza per chiarire qualunque questione  che
possa  essere  considerata  ambigua   o   che   possa   far   sorgere
preoccupazioni riguardo alla eventuale inosservanza della Convenzione
di un altro Stato Parte. Il Consiglio Esecutivo fornira'  appropriate
informazioni in suo possesso relative a tale preoccupazione. 
   4. Ciascuno Stato Parte avra' il diritto di chiedere al  Consiglio
Esecutivo  di  ottenere  chiarimenti  da  un  altro  Stato  Parte  su
qualunque situazione che possa essere considerata ambigua o che possa
far sorgere preoccupazioni riguardo alla eventuale inosservanza della
Convenzione. In tal caso, e' disposto quanto segue: 
   (a) il Consiglio Esecutivo inoltrera' la richiesta di  chiarimenti
allo Stato Parte interessato tramite il Direttore Generale non  oltre
24 ore dopo averla ricevuta; 
   (b) lo Stato Parte richiesto fornira' i chiarimenti  al  Consiglio
Esecutivo il prima possibile ma in ogni caso non oltre 10 giorni dopo
aver ricevuto la relativa richiesta; 
   (c) il Consiglio Esecutivo prendera' nota  dei  chiarimenti  e  li
inoltrera' allo Stato Parte richiedente non oltre 24 ore dopo  averli
ricevuti; 
   (d) Se lo Stato Parte richiedente ritiene che i  chiarimenti  sono
insufficienti, avra' diritto di chiedere al  Consiglio  Esecutivo  di
ottenere dallo Stato Parte richiesto ulteriori chiarimenti; 
   (e) Al  fine  di  ottenere  gli  ulteriori  chiarimenti  richiesti
secondo il capoverso (d), il Consiglio  Esecutivo  puo'  invitare  il
Direttore Generale a costituire un gruppo di esperti provenienti  dal
Segretariato  Tecnico  o,  se  un  personale   appropriato   non   e'
disponibile presso il Segretariato Tecnico, di altra provenienza  per
esaminare tutte le informazioni ed i dati disponibili pertinenti alla
situazione che e' causa della preoccupazione. Tale gruppo di  esperti
sottoporra'  al  Consiglio  Esecutivo   una   relazione   sui   fatti
investigati; 
   (f) se lo Stato Parte  richiedente  considera  che  i  chiarimenti
ottenuti in base ai capoversi (d) ed (e) sono insoddisfacenti,  avra'
il  diritto  di  richiedere  una  sessione  speciale  del   Consiglio
Esecutivo alla quale gli Stati Parte coinvolti  che  non  sono  siano
membri del Consiglio Esecutivo avranno  diritto  di  partecipare.  In
tale  sessione  speciali,  il  Consiglio   Esecutivo   prendera'   in
considerazione  la  questione   e   potra'   raccomandare   qualsiasi
provvedimento che ritiene appropriato per risolvere la situazione. 
   5. Ciascuno Stato Parte avra' anche  il  diritto  di  chiedere  al
Consiglio Esecutivo di chiarire qualunque  situazione  che  e'  stata
considerata ambigua o  che  ha  fatto  sorgere  preoccupazioni  circa
un'eventuale inosservanza della presente  Convenzione.  Il  Consiglio
Esecutivo rispondera' fornendo tutta l'assistenza appropriata. 
   6.  Il  Consiglio  Esecutivo  informera'  gli  Stati  Parte  circa
qualsiasi richiesta di chiarimento fornita nel presente Articolo. 
   7. Se i  dubbi  o  la  preoccupazione  di  un  Stato  Parte  circa
un'eventuale non-conformita' non sono stati risolti entro  60  giorni
dopo la presentazione  della  domanda  di  chiarimenti  al  Consiglio
Esecutivo,  o  se  tale  Stato  Parte  ritiene  che  i   suoi   dubbi
giustificano un'immediata considerazione del problema, fermo restando
il suo  diritto  di  richiedere  un'ispezione  su  sfida,  esso  puo'
richiedere una sessione speciale della Conferenza in conformita'  con
l'Articolo VIII, paragrafo 12 (c).  In  tale  sessione  speciale,  la
Conferenza esaminera' la situazione e potra'  raccomandare  qualsiasi
provvedimento che ritiene appropriato per risolvere la situazione. 
   Procedure per le ispezioni su sfida 
   8. Ciascun Stato Parte ha il diritto di chiedere  un'ispezione  su
sfida in loco di qualsiasi impianto o sito sul territorio o  in  ogni
altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di ogni altro Stato
Parte, unicamente al fine di chiarire e di risolvere  ogni  questione
relativa  ad  un'eventuale  inosservanza  delle  disposizioni   della
presente Convenzione, e che questa ispezione  sia  condotta  ovunque,
senza indugio, da  una  squadra  ispettiva  designata  dal  Direttore
Generale ed in conformita' con l'Annesso sulle Verifiche. 
   9. Ciascun Stato Parte  ha  l'obbligo  di  limitare  la  richiesta
d'ispezione all'ambito della presente Convenzione e di fornire, nella
richiesta d'ispezione tutte le informazioni appropriate in base  alle
quali  e'  sorta  una  preoccupazione  riguardo  ad   una   eventuale
inosservanza   della   presente   Convenzione,    come    specificato
nell'Annesso sulle Verifiche. Ciascuno Stato  Parte  si  asterra'  da
richieste d'ispezione senza fondamento, curando di evitare gli abusi. 
L'ispezione su  sfida  sara'  effettuata  unicamente  allo  scopo  di
determinare i fatti relativi all'eventuale inosservanza. 
   10. Al fine di verificare l'osservanza  delle  disposizioni  della
presente Convenzione, ciascun Stato Parte consentira' al Segretariato
Tecnico di condurre ispezioni su sfida in loco secondo  il  paragrafo
8. 
   11. A seguito di  una  richiesta  di  ispezione  su  sfida  di  un
impianto o di un sito, ed in conformita' con  le  procedure  disposte
nell'Annesso sulle verifiche, lo Stato Parte ispezionato avra': 
   (a) il diritto e l'obbligo di fare  ogni  ragionevole  sforzo  per
dimostrare la sua osservanza della presente  Convenzione,  ed  a  tal
fine, mettere in grado la  squadra  ispettiva  di  adempiere  al  suo
mandato; 
   (b) l'obbligo di fornire l'accesso all'interno del sito  richiesto
unicamente  allo  scopo  di  determinare  i  fatti  pertinenti   alla
preoccupazione circa l'eventuale inosservanza; 
   (c) il  diritto  di  adottare  provvedimenti  per  proteggere  gli
impianti sensibili ed impedire la divulgazione di informazioni  e  di
dati riservati, non connessi alla presente Convenzione. 
   12. Per quanto riguarda gli osservatori, e' disposto quanto segue: 
   (a) lo Stato Parte richiedente puo', con riserva dell'accordo 
   dello Stato Parte ispezionato, inviare un rappresentante il quale 
   puo' essere un cittadino sia dello Stato Parte richiedente o di 
   uno Stato Parte terzo, per osservare la conduzione  dell'ispezione
su sfida. 
   (b) Lo Stato Parte ispezionato in tal  caso  concedera'  l'accesso
all'osservatore in conformita' con l'Annesso sulle verifiche. 
   (c) Lo  Stato  Parte  ispezionato,  di  regola,  dovra'  accettare
l'osservatore  proposto;   qualora   lo   Stato   Parte   ispezionato
manifestasse un rifiuto,  tale  fatto  dovra'  essere  segnalato  nel
rapporto finale. 
   13.  Lo  Stato  Parte  richiedente   presentera'   una   richiesta
d'ispezione per un'ispezione su sfida in loco al Consiglio Esecutivo,
e contestualmente al Direttore Generale per immediata trattazione. 
   14. Il Direttore Generale  si  accertera'  immediatamente  che  la
richiesta d'ispezione e' conforme ai criteri specificati  alla  Parte
X,  paragrafo  4  dell'Annesso  sulle  Verifiche  e,  se  necessario,
fornira' assistenza allo Stato Parte  richiedente  per  compilare  in
maniera  adeguata  la  richiesta  d'ispezione.  Quando  la  richiesta
d'ispezione soddisfa i  criteri  stabiliti,  possono  aver  inizio  i
preparativi per l'ispezione su sfida. 
   15. Il Direttore Generale trasmettera'  la  richiesta  d'ispezione
allo Stato Parte ispezionato non meno di  12  ore  prima  dell'arrivo
previsto della squadra ispettiva al punto di entrata. 
   16. Dopo aver ricevuto  la  richiesta  d'ispezione,  il  Consiglio
Esecutivo  prendera'  conoscenza  dei  provvedimenti  del   Direttore
Generale relativi alla richiesta e manterra' il caso sotto esame  per
l'intera durata della procedura  d'ispezione.  Le  sue  deliberazioni
tuttavia non ritarderanno il processo d'ispezione. 
   17. Il Consiglio Esecutivo, non oltre 12 ore dopo aver ricevuto la
richiesta d'ispezione, puo' decidere a maggioranza di tre  quarti  di
tutti i suoi membri di opporsi  allo  svolgimento  dell'ispezione  su
sfida qualora consideri che la  richiesta  d'ispezione  sia  frivola,
abusiva o che esuli chiaramente dall'ambito  della  Convenzione  come
prescritto al paragrafo 8. Lo Stato  Parte  richiedente  e  lo  Stato
Parte ispezionato non hanno voce in capitolo in questa decisione.  Se
il  Consiglio  Esecutivo  decide  contro  l'ispezione  su  sfida,   i
preparativi saranno interrotti,  nessuna  ulteriore  azione  connessa
alla  richiesta  d'ispezione  sara'  intrapresa  e  gli  Stati  Parte
interessati saranno informati in merito. 
   18. Il Direttore Generale emettera' un mandato d'ispezione per  la
conduzione dell'ispezione su sfida.  Il  mandato  ispettivo  consiste
nella richiesta d'ispezione di cui ai paragrafi 8) e 9)  tradotta  in
termini  operativi,  e  dovra'   essere   conforme   alla   richiesta
d'ispezione. 
   19. L'ispezione su sfida sara'  condotta  in  conformita'  con  la
Parte X, oppure, in  caso  di  uso  asserito,  secondo  la  Parte  XI
dell'Annesso sulle verifiche. La squadra ispettiva sara' guidata  dal
principio di condurre l'ispezione su sfida con la  minore  intrusione
possibile, compatibilmente con l'adempimento effettivo  e  tempestivo
della propria missione. 
   20. Lo Stato Parte ispezionato  assistera'  la  squadra  ispettiva
durante tutta l'ispezione su sfida ed agevolera' il suo  compito.  Se
lo Stato Parte ispezionato propone, secondo la  Parte  X,  Sezione  C
dell'Annesso sulle Verifiche, procedure per  dimostrare  l'osservanza
della Convenzione, alternative ad un accesso completo e globale, esso
dovra' fare ogni ragionevole sforzo, attraverso consultazioni con  la
squadra ispettiva, per raggiungere un  accordo  sulle  modalita'  per
determinare i fatti, al fine di dimostrare la propria osservanza. 
   21. Il rapporto finale dovra'  riportare  le  risultanze  fattuali
delle investigazioni nonche' una valutazione da parte  della  squadra
ispettiva del grado e della natura dell'accesso e della  cooperazione
concessi per una soddisfacente attuazione dell'ispezione su sfida. Il
Direttore Generale trasmettera' prontamente il rapporto finale  della
squadra  ispettiva  allo  Stato  Parte  richiedente,   al   Consiglio
esecutivo ed a tutti gli altri Stati  Parte.  Il  Direttore  Generale
inoltre  trasmettera'   prontamente   al   Consiglio   Esecutivo   le
valutazioni  dello  Stato  Parte  richiedente  e  dello  Stato  Parte
ispezionato, nonche' le opinioni degli altri Stati Parte che potranno
essere inoltrate al Direttore Generale a tal fine, e  successivamente
le fara' avere a tutti gli Stati Parte. 
   22. Il Consiglio Esecutivo, in conformita' con i propri  poteri  e
funzioni, esaminera' il rapporto finale della  quadra  ispettiva  non
appena gli sara' stato presentato e prendera' in esame ogni eventuale
preoccupazione riguardo al fatto che: 
   (a) si sia effettivamente verificata una inosservanza; 
   (b) la richiesta rientrava nell'ambito della presente Convenzione; 
   (c) vi siano stati abusi del diritto di chiedere  un'ispezione  su
sfida. 
   23. Qualora il Consiglio  Esecutivo  addivenga  alla  conclusione,
nell'ambito dei propri poteri e funzioni, che ulteriori provvedimenti
potrebbero  essere  necessari  riguardo  al  Paragrafo  22  22,  esso
adottera' tutte le misure appropriate per risanare  la  situazione  e
garantire   l'osservanza   della   presente   Convenzione,   comprese
raccomandazioni specifiche alla Conferenza.  In  caso  di  abusi,  il
Consiglio Esecutivo esaminera' se lo Stato  Parte  richiedente  debba
farsi carico di eventuali oneri economici derivanti dall'ispezione su
sfida. 
   24. Lo Stato  Parte  richiedente  e  lo  Stato  Parte  ispezionato
avranno il diritto di partecipare al processo di esame. Il  Consiglio
Esecutivo portera' a conoscenza degli Stati Parte e della  successiva
sessione della Conferenza i risultati dell'esame. 
   25.  Se  il   Consiglio   Esecutivo   ha   effettuato   specifiche
raccomandazioni   alla   Conferenza,    la    Conferenza    prendera'
provvedimenti in conformita' con l'Articolo XII.