ALLEGATO A CRITERI DI VALUTAZIONE Denominazione. La denominazione deve essere coerente con il proprio oggetto sociale e tale da non determinare confusione con la denominazione di altre banche. Operativita' L'operativita' prevista nell'oggetto sociale deve essere coerente con la nozione di attivita' bancaria definita nel T.U. Pertanto, una formulazione dell'oggetto sociale conforme con il disposto del T.U. e' valutata favorevolmente. Cio' non esclude, ovviamente, che possa essere scelto di limitare lo scopo sociale in relazione alle proprie vocazioni operative; in tali casi, la Banca d'Italia si riserva di verificare che tali limitazioni non siano in contrasto con le esigenze di equilibrio tecnico e di sana e prudente gestione della banca o del gruppo. Si fa inoltre presente che e' preferibile evitare formulazioni che contengano elenchi dettagliati delle operazioni che possono essere effettuate. Capitale sociale, azioni e limite al possesso di azioni. Non sono consentite previsioni che possano essere di ostacolo ai processi di ricapitalizzazione. Vanno quindi evitate clausole che limitino la circolazione delle azioni. L'attribuzione agli amministratori della facolta' di emettere obbligazioni, anche convertibili, ovvero di effettuare aumenti di capitale - ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2420-ter e 2443 del codice civile - va prevista nello statuto; nel caso si intenda conferire tale delega, lo statuto riporta anche la durata della delega e l'ammontare delle operazioni. L'eventuale limite al possesso di azioni da parte dei singoli soci deve essere chiaramente regolamentato e non fissato in misura cosi' bassa da essere di fatto un ostacolo alla circolazione delle azioni. Nelle modifiche riguardanti l'ammontare del capitale sociale si tiene conto degli effetti delle operazioni sottostanti sulla situazione tecnica e sui livelli di autofinanziamento. Organi collegiali. La distribuzione delle competenze tra i diversi organi aziendali, in relazione alle caratteristiche proprie dell'intermediario, deve essere in grado di assicurare una struttura delle deleghe efficiente e una corretta dialettica interna tra gli organi. Le attribuzioni di poteri tra gli organi vanno pertanto formulate in modo chiaro al fine di evitare incertezze e sovrapposizioni di competenze che si riflettono negativamente sulla funzionalita' aziendale. Occorre inoltre evitare quorum deliberativi degli organi collegiali particolarmente elevati, tali da ostacolare i processi decisionali. In materia di deleghe, gli statuti contengono disposizioni sull'articolazione delle autonomie decisionali e ne specificano i limiti. In tali casi, va inoltre previsto un obbligo di informativa nei confronti del consiglio di amministrazione da parte degli organi delegati, secondo le modalita' definite dal consiglio stesso. Consiglio di amministrazione. La composizione del consiglio di amministrazione va resa coerente con le caratteristiche operative e dimensionali dell'intermediario e vanno evitate composizioni pletoriche. Per garantire unita' di conduzione, oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, va riservata alla competenza decisionale del consiglio la definizione delle linee strategiche, la nomina del direttore generale, l'assunzione e la cessione di partecipazioni che determinano variazioni del gruppo, l'approvazione e la modifica di regolamenti interni, l'eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento. Comitato esecutivo e amministratore delegato. La contemporanea presenza di un comitato esecutivo e di un amministratore delegato ovvero di piu' amministratori delegati puo' essere giustificata solo in realta' aziendali dalle caratteristiche dimensionali e operative complesse. Direttore generale. Al vertice dell'esecutivo, di norma il direttore generale, va attribuita la sovraordinazione della gestione aziendale; esso e' inoltre preposto all'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e alla gestione degli affari correnti e del personale; partecipa alle riunioni degli organi amministrativi. Resta ferma la possibilita' di valutare soluzioni diverse in relazione alla dimensione aziendale e alla complessita' operativa. Collegio sindacale. La composizione dell'organo di controllo va resa coerente con le previsioni di legge e con le istruzioni di vigilanza. Termini di approvazione del bilancio. La possibilita' - prevista dall'art. 2364, ultimo comma, del codice civile - di prorogare la convocazione dell'assemblea ordinaria annuale fino a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio e' consentita solo qualora sussistano particolari motivazioni legate al consolidamento dei conti di gruppi bancari di elevate dimensioni. Statuto della capogruppo. Lo statuto delle societa' capogruppo deve essere conforme alle previsioni contenute nel capitolo LII delle istruzioni di vigilanza in materia di oggetto sociale, competenza degli organi sociali e vigilanza.