(all. 2 - art. 1)
                                                           ALLEGATO A
                       CRITERI DI VALUTAZIONE
Denominazione.
   La denominazione deve  essere  coerente  con  il  proprio  oggetto
sociale  e tale da non determinare confusione con la denominazione di
altre banche.
Operativita'
   L'operativita' prevista nell'oggetto sociale deve essere  coerente
con  la nozione di attivita' bancaria definita nel T.U. Pertanto, una
formulazione dell'oggetto sociale conforme con il disposto  del  T.U.
e'  valutata  favorevolmente. Cio' non esclude, ovviamente, che possa
essere scelto di limitare lo scopo sociale in relazione alle  proprie
vocazioni  operative;  in  tali casi, la Banca d'Italia si riserva di
verificare che  tali  limitazioni  non  siano  in  contrasto  con  le
esigenze  di  equilibrio  tecnico e di sana e prudente gestione della
banca o del gruppo.
   Si fa inoltre presente che e' preferibile evitare formulazioni che
contengano elenchi dettagliati delle operazioni  che  possono  essere
effettuate.
Capitale sociale, azioni e limite al possesso di azioni.
   Non  sono  consentite previsioni che possano essere di ostacolo ai
processi di ricapitalizzazione. Vanno  quindi  evitate  clausole  che
limitino la circolazione delle azioni.
   L'attribuzione  agli  amministratori  della  facolta'  di emettere
obbligazioni, anche convertibili, ovvero  di  effettuare  aumenti  di
capitale  - ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2420-ter e 2443
del codice civile - va prevista nello statuto; nel  caso  si  intenda
conferire  tale  delega,  lo  statuto  riporta  anche la durata della
delega e l'ammontare delle operazioni.
   L'eventuale limite al possesso di azioni da parte dei singoli soci
deve essere chiaramente regolamentato e non fissato in  misura  cosi'
bassa da essere di fatto un ostacolo alla circolazione delle azioni.
   Nelle  modifiche  riguardanti  l'ammontare del capitale sociale si
tiene  conto  degli  effetti  delle  operazioni   sottostanti   sulla
situazione tecnica e sui livelli di autofinanziamento.
Organi collegiali.
   La  distribuzione delle competenze tra i diversi organi aziendali,
in relazione alle caratteristiche  proprie  dell'intermediario,  deve
essere  in grado di assicurare una struttura delle deleghe efficiente
e una corretta dialettica interna tra gli organi. Le attribuzioni  di
poteri tra gli organi vanno pertanto formulate in modo chiaro al fine
di   evitare  incertezze  e  sovrapposizioni  di  competenze  che  si
riflettono negativamente sulla funzionalita' aziendale.
   Occorre  inoltre  evitare   quorum   deliberativi   degli   organi
collegiali  particolarmente  elevati,  tali  da ostacolare i processi
decisionali.
   In  materia  di  deleghe,  gli  statuti  contengono   disposizioni
sull'articolazione  delle  autonomie  decisionali  e ne specificano i
limiti. In tali casi, va inoltre previsto un obbligo  di  informativa
nei  confronti del consiglio di amministrazione da parte degli organi
delegati, secondo le modalita' definite dal consiglio stesso.
Consiglio di amministrazione.
   La  composizione del consiglio di amministrazione va resa coerente
con le caratteristiche operative e dimensionali dell'intermediario  e
vanno evitate composizioni pletoriche.
   Per  garantire  unita'  di conduzione, oltre alle attribuzioni non
delegabili per legge, va riservata alla  competenza  decisionale  del
consiglio  la  definizione  delle  linee  strategiche,  la nomina del
direttore generale, l'assunzione e la cessione di partecipazioni  che
determinano  variazioni  del  gruppo, l'approvazione e la modifica di
regolamenti  interni,  l'eventuale   costituzione   di   comitati   o
commissioni con funzioni consultive o di coordinamento.
Comitato esecutivo e amministratore delegato.
   La  contemporanea  presenza  di  un  comitato  esecutivo  e  di un
amministratore delegato ovvero di piu' amministratori  delegati  puo'
essere  giustificata  solo in realta' aziendali dalle caratteristiche
dimensionali e operative complesse.
Direttore generale.
   Al vertice dell'esecutivo, di  norma  il  direttore  generale,  va
attribuita  la  sovraordinazione  della  gestione  aziendale; esso e'
inoltre preposto  all'esecuzione  delle  deliberazioni  degli  organi
amministrativi e alla gestione degli affari correnti e del personale;
partecipa alle riunioni degli organi amministrativi.
   Resta  ferma  la  possibilita'  di  valutare  soluzioni diverse in
relazione alla dimensione aziendale e alla complessita' operativa.
Collegio sindacale.
   La composizione dell'organo di controllo va resa coerente  con  le
previsioni di legge e con le istruzioni di vigilanza.
Termini di approvazione del bilancio.
   La  possibilita'  -  prevista  dall'art.  2364,  ultimo comma, del
codice civile - di prorogare la convocazione dell'assemblea ordinaria
annuale fino a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio  e'  consentita
solo   qualora   sussistano   particolari   motivazioni   legate   al
consolidamento dei conti di gruppi bancari di elevate dimensioni.
Statuto della capogruppo.
   Lo statuto delle societa' capogruppo  deve  essere  conforme  alle
previsioni  contenute  nel capitolo LII delle istruzioni di vigilanza
in materia di oggetto sociale,  competenza  degli  organi  sociali  e
vigilanza.