REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO Art. 1. L'Ateneo Vita-Salute S. Raffaele e' costituito dalla facolta' di psicologia che conferisce il diploma di laurea in psicologia. Art. 2. Ordinamento degli studi Le modifiche agli ordinamenti degli studi del corso di laurea in psicologia, dei corsi di diploma universitario, delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato di ricerca, nel rispetto degli ordinamenti didattici nazionali, sono deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ateneo sentito il senato accademico e sentito il consiglio di facolta' per le materie relative all'ordinamento didattico, su proposta delle strutture didattiche competenti. Art. 3. Regolamenti delle strutture didattiche La facolta' determina con apposito regolamento, nel rispetto della liberta' di insegnamento e di quanto stabilito nello statuto e nel presente regolamento: l'articolazione dei corsi di studio, stabilendo comunque il numero minimo di insegnamenti da frequentare in ciascun anno di corso; i piani di studio, con i relativi insegnamenti e moduli didattici utilizzabili per il conseguimento dei titoli, le propedeuticita' degli insegnamenti stessi, le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio, nonche' l'articolazione degli insegnamenti e le tipologie delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza; le modalita' di frequenza dei singoli insegnamenti, anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori; i limiti della possibilita' di iscrizione fuori corso, fatta salva la posizione degli studenti lavoratori; le forme di tutorato; i criteri di riconoscimento degli insegnamenti e dei moduli didattici frequentati e delle prove gia' sostenute, ai fini del passaggio tra corsi di diploma universitario e di laurea affini o del trasferimento da altro ateneo. Il regolamento didattico di facolta' puo' prevedere che le materie sopra elencate siano disciplinate in tutto o in parte da regolamenti didattici dei singoli corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea, delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato afferenti alla facolta'. In tal caso i regolamenti didattici predisposti dai singoli corsi di studio o scuole sono sottoposti all'approvazione della facolta'. Il regolamento didattico di facolta', stabilisce inoltre quali sono le strutture didattiche competenti citate nei successivi articoli individuandole fra il consiglio di facolta', i consigli di corso di studio e i consigli di scuole di specializzazione. I regolamenti didattici dei corsi di dottorato afferenti a dipartimenti sono determinati dai rispettivi consigli di dipartimento. Art. 4. Calendario delle lezioni e degli esami Il periodo di lezioni inizia dopo il 15 settembre e termina entro il 30 giugno. L'orario delle lezioni ed il calendario degli esami per ogni anno accademico sono stabiliti dal preside della facolta' o, su sua delega, dai presidenti di corso di studio o di scuola, sentiti i docenti interessati. Gli esami relativi a ciascun anno accademico terminano entro il 15 aprile dell'anno accademico successivo. Qualora non sia diversamente stabilito negli ordinamenti didattici nazionali, il calendario degli esami di profitto per i corsi di diploma universitario e per i corsi di laurea deve prevedere almeno cinque appelli, opportunamente distribuiti nel corso dell'anno accademico, di cui almeno due nel periodo 1 maggio-31 luglio. L'intervallo tra due appelli successivi deve essere di almeno due settimane. In caso di fallimento dell'esame gli studenti possono ripeterlo per almeno due volte nel corso dell'anno accademico. Il calendario degli esami di laurea deve prevedere almeno tre appelli, opportunamente distribuiti nel corso dell'anno accademico. La facolta' puo' articolare i singoli anni di corso in piu' periodi didattici. Alla fine di ogni periodo didattico deve essere previsto almeno un appello di esami. Art. 5. Articolazione ed organizzazione degli insegnamenti Salvo i casi espressamente previsti dai singoli ordinamenti didattici i corsi di insegnamento corrispondenti ad una annualita' hanno una durata minima di sessanta ore comprensiva dei corsi o moduli integrativi, dei seminari, delle esercitazioni e delle attivita' di laboratorio. I corsi di insegnamento corrispondenti a mezza annualita' hanno durata minima di trenta ore. La durata e l'articolazione dei corsi sono stabilite, su proposta dei docenti responsabili, dalle strutture didattiche competenti. Gli insegnamenti ufficiali possono articolarsi in moduli, corrispondenti ad argomenti che sono chiaramente individuabili all'interno dell'insegnamento. Oltre ai corsi di insegnamento ufficiale possono essere attivati, nell'ambito della normativa vigente, corsi liberi che possono essere pareggiati con delibera del consiglio di facolta'. La delibera deve stabilire, in relazione alla durata del corso libero, l'equivalenza ad un insegnamento ufficiale annuale o ad un insegnamento semestrale. Art. 6. Piani di studio individuali Gli studenti possono presentare piani di studio individuali entro i termini stabiliti dal consiglio di facolta' e indicati nel manifesto degli studi. I piani di studio individuali sono sottoposti all'approvazione dei consigli di corso di studio o di scuola che deliberano entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di presentazione. I piani di studio individuali non conformi agli ordinamenti didattici sono sottoposti alla ratifica del consiglio di facolta'. Art. 7. Valutazione del profitto Le strutture didattiche competenti deliberano sui criteri di composizione delle commissioni di esame per i singoli insegnamenti e sulle modalita' di valutazione del profitto degli studenti, incluso il riconoscimento delle eventuali prove parziali. Per gli insegnamenti articolati in moduli deve essere accertato il profitto degli studenti sui singoli moduli. Gli ordinamenti didattici possono prevedere un'unica prova di valutazione finale per piu' insegnamenti; deve comunque essere accertato il profitto sui singoli insegnamenti. Le commissioni di esame di profitto sono nominate dal preside della facolta' o, su sua delega, dal presidente del consiglio di corso di studio o di scuola cui afferisce l'insegnamento e sono composte da almeno due membri dei quali uno e' il professore ufficiale dell'insegnamento e l'altro e' professore o ricercatore o cultore della materia. Le commissioni sono presiedute dal titolare dell'insegnamento; nel caso di presenza in commissione di piu' titolari l'atto di nomina stabilisce chi sia il presidente. La composizione minima per la validita' delle riunioni delle commissioni e' stabilita nell'atto di nomina. Le commissioni dispongono di trenta punti per la valutazione del profitto per i singoli insegnamenti; puo' essere concessa la lode all'unanimita'. Il verbale di esame e' firmato dal presidente e da almeno un altro membro della commissione con funzioni di segretario. Le prove orali di esami sono pubbliche e pubblica e' la comunicazione del voto finale. Art. 8. Esami finali per il conseguimento dei titoli accademici Le strutture didattiche competenti deliberano sui criteri di composizione delle commissioni che conferiscono titoli accademici, sulle eventuali prove finali e sui criteri orientativi per la valutazione di queste e dell'intero curriculum degli studi ai fini della determinazione del voto finale. Le commissioni di laurea sono nominate dal preside di facolta' e sono composte da almeno sette e non piu' di undici membri compreso il presidente. La maggioranza dei membri e' costituita da professori ufficiali della facolta'. Le commissioni dispongono di centodieci punti; puo' essere concessa all'unanimita' la dignita' di stampa e/o, qualora il voto finale sia centodieci, la lode. Gli esami finali per il conferimento di titoli accademici sono pubblici. Art. 9. Manifesto degli studi e pubblicita' delle attivita' didattiche Entro il 10 luglio di ogni anno la facolta' stabilisce per ciascun corso di studi il manifesto degli studi relativo al successivo anno accademico. Nel manifesto sono indicati i piani di studio ufficiali del corso di laurea e di diploma con l'elenco degli insegnamenti da attivare ed i termini di presentazione dei piani di studio individuali; sono anche indicati il calendario delle lezioni e le modalita' di accesso ai corsi di studio per cui e' fissato il numero massimo di iscritti e sono contenute le indicazioni relative alla iscrizione ed alla frequenza degli studenti. Entro la data di inizio delle lezioni e' data sommaria notizia dei programmi dei corsi di insegnamento. I calendari analitici degli esami di profitto dei singoli insegnamenti sono esposti almeno un mese prima dell'inizio degli appelli. Qualora per giustificato motivo un appello di esame debba essere posticipato per piu' di una settimana deve esserne data comunicazione al preside della facolta'. In nessun caso un appello di esame puo' essere anticipato. Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni, delle altre attivita' didattiche e gli orari di disponibilita' dei professori e dei ricercatori sono esposti in appositi albi a cura del preside della facolta'. Gli orari sono stabiliti in modo da assicurare, durante il periodo di lezioni, l'impegno didattico dei singoli docenti in almeno tre giorni distinti della settimana. Qualora per ragioni di salute od altro legittimo impedimento non possa esser tenuta la lezione o l'esercitazione, il docente deve dare comunicazione agli studenti e, se la durata dell'assenza e' superiore ad una settimana, informare il preside della facolta'. Art. 10. Iscrizione e frequenza ai corsi di studio Si puo' ottenere l'iscrizione ai corsi di studio solo in qualita' di studenti. E' vietata l'iscrizione contemporanea a piu' corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo. I titoli e criteri di ammissione ai diversi corsi di studio sono indicati nei rispettivi ordinamenti didattici. I laureati iscritti ad altro corso di laurea o ad una scuola di specializzazione che intendono effettuare il passaggio ad un corso di dottorato, possono chiedere, fino alla conclusione del corso di dottorato, il congelamento della carriera scolastica pregressa. Gli studenti che abbiano seguito il corso di studi, cui sono iscritti, per l'intera sua durata senza essersi iscritti a tutti gli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici o senza aver ottenuto le relative attestazioni di frequenza qualora la frequenza sia espressamente richiesta, devono iscriversi come ripetenti per gli insegnamenti mancanti di iscrizione o di frequenza. La stessa norma si applica qualora non si siano iscritti o non abbiano frequentato determinati insegnamenti che i regolamenti prevedano propedeutici per il proseguimento degli studi. Sono considerati fuori corso: a) gli studenti che siano stati iscritti ed abbiano frequentato tutti gli insegnamenti richiesti per l'intero corso di studi finche' non conseguono il titolo accademico; b) gli studenti che, essendo stati iscritti ad un anno del proprio corso di studi ed avendo frequentato i relativi insegnamenti, non abbiano superato gli esami obbligatoriamente richiesti per il passaggio all'anno di corso successivo, finche' non superino detti esami; c) gli studenti che, essendo stati iscritti ad un anno del proprio corso di studi ed essendo in possesso dei requisiti necessari per potersi iscrivere all'anno successivo, non abbiano chiesto od ottenuto tale iscrizione, per tutta la durata dell'interruzione degli studi. L'iscrizione ai corsi di studio degli studenti in corso e fuori corso avviene tra il 1 agosto e il 15 settembre quando non sia prescritto diversamente dai regolamenti delle strutture didattiche competenti. Purche' il ritardo sia adeguatamente motivato il rettore puo' accogliere domande di iscrizione di studenti in corso o ripetenti fino al 30 novembre e di studenti fuori corso anche dopo tale data. Art. 11. Trasferimenti ad altri atenei e passaggi ad altri corsi di studio Lo studente puo' chiedere il passaggio ad altro corso di studi attivato presso il libero Ateneo Vita-Salute S. Raffaele presentando domanda al rettore entro il 30 novembre. Lo studente puo' chiedere congedo per il trasferimento ad altro ateneo presentando domanda entro il 30 novembre; il rettore puo' accordare il congedo per altro ateneo chiesto dopo il 30 novembre qualora ritenga che la richiesta sia giustificata da gravi motivi. Art. 12. Riconoscimento di studi compiuti all'estero I consigli dei corsi di studio o delle scuole deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti all'estero qualora non sia gia' disposto dalla normativa vigente. Nel caso siano riconosciuti attivita' di studio ed esami sostenuti all'estero puo' essere concessa l'iscrizione ad anno successivo al primo. I titoli accademici conseguiti all'estero possono essere dichiarati, a tutti gli effetti, equivalenti a quelli corrispondenti rilasciati dal libero ateneo Vita-Salute S. Raffaele; qualora non sia dichiarata l'equivalenza, l'interessato puo' essere ammesso a sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo, con dispensa totale o parziale dagli esami di profitto previsti negli ordinamenti didattici. Art. 13. Norma generale Sulle istanze concernenti la carriera scolastica degli studenti provvede il rettore su parere delle strutture didattiche competenti. I provvedimenti rettorali sono definitivi. Art. 14. Corso di laurea in psicologia La facolta' di psicologia comprende il corso di laurea in psicologia e rilascia il relativo diploma di laurea. Art. 15. Modalita' generali 1. La durata del corso di studi per la laurea in psicologia e' di cinque anni. Comprende 25 esami, la prova di lingua inglese e l'esame di laurea. 2. Il corso degli studi si suddivide in un bienno propedeutico, teso a fornire una preparazione di base, ed in successivo triennio destinato ad approfondire le materie specifiche all'indirizzo. 3. Per iscriversi al triennio di indirizzo lo studente deve aver superato tutti gli esami relativi ai corsi costitutivi e opzionali del biennio propedeutico, nonche' l'esame di lingua inglese. 4. Il corso di laurea prevede attualmente l'indirizzo di psicologia generale e sperimentale. 5. Sia i corsi costitutivi che i corsi opzionali avranno una durata minima di 60 ore comprensiva di lezioni, esercitazioni, seminari, attivita' pratiche. Essi potranno essere svolti sia su base annuale che semestrale. 6. Le sessioni di esame sono organizzate in conformita' con quanto previsto dagli artt. 4 e 7 del regolamento didattico di ateneo. Per quanto concerne i corsi semestrali, essi sono immediatamente seguiti da una prima sessione di esami. 7. La frequenza ai corsi curriculari e la partecipazione alle esercitazioni associate ai corsi sono obbligatorie. 8. Le forme di tutorato sono quelle previste dall'art. 13 della legge n. 341 del 23 novembre 1990. 9. I criteri di riconoscimento degli insegnamenti e dei moduli didattici frequentati e delle prove gia' sostenute, ai fini del passaggio tra corsi di diploma universitario e di laurea affini o del trasferimento da altro ateneo, sono definiti dal consiglio di facolta'. Art. 16. Corso degli studi A - Biennio propedeutico. Il biennio propedeutico comporta nove insegnamenti costitutivi e tre opzionali. Corsi costitutivi del biennio: M10A - psicologia generale; E13X - biologia generale; M10B - fondamenti anatomo-fisiologici dell'attivita' psichica; S03B - statistica psicometrica; M11D - psicologia dinamica; M10B - psicologia fisiologica; M11B - psicologia sociale; M11A - psicologia dello sviluppo; M10A - psicologia cognitiva. Corsi opzionali del biennio attivati: M10A - psicolinguistica; E13X - genetica generale; M10A - teoria e sistemi dell'intelligenza artificiale; M10B - psicologia animale e comparata; M08A - storia della filosofia contemporanea; M10C - tecniche di ricerca psicologica e di analisi dei dati. Al termine del biennio lo studente deve inoltre sostenere una prova di lingua inglese consistente nella traduzione scritta in italiano di un brano tratto da un'opera psicologica, ed in un colloquio in lingua diretto ad accertare la capacita' dello studente di interagire verbalmente in ambito scientifico. B - Triennio di indirizzo. Il triennio comporta otto insegnamenti costitutivi e cinque insegnamenti opzionali. Corsi costitutivi del triennio: M10C - psicometria; M10C - tecniche sperimentali di ricerca; M10B - neurofisiologia; M10B - psicobiologia; M10A - psicologia dell'apprendimento e della memoria; M10A - psicologia della percezione; M10A - psicologia del pensiero; M10B - neuropsicologia. Corsi opzionali del triennio attivati: M10B - psicobiologia dello sviluppo; M10B - etologia; M11A - psicologia dello sviluppo del linguaggio e della comunicazione; E07X - neuropsicofarmacologia; F11B - neuropsicologia clinica; F11A - psichiatria; M11E - psicologia clinica; L09A - linguistica generale; L09A - linguistica applicata; M07B - logica; M07B - filosofia della scienza; M08A - storia della filosofia; M11B - psicologia giuridica. Due insegnamenti di psicologia cognitiva applicata ai problemi del lavoro, del marketing e della comunicazione, scelti dai raggruppamenti M11B e M11C. Un insegnamento a carattere psicosociale scelto dal raggruppamento M11B. La facolta' propone dei piani di studio. Gli studenti possono presentare piani di studio individuali entro i termini stabiliti dal consiglio di facolta' e indicati nel manifesto degli studi. Detti piani ed eventuali successive modifiche sono sottoposti all'approvazione del consiglio di facolta' che delibera entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di presentazione. Art. 17. Procedure di ammissione Il numero degli iscritti ammessi al primo anno e' stabilito annualmente, sentito il consiglio di facolta', dal consiglio di amministrazione dell'ateneo. L'ammissione e' ottenuta sulla base della votazione riportata al termine della procedura di preiscrizione. Quest'ultima prevede una prima valutazione dei titoli scolastici, alla quale fanno seguito, limitatamente a coloro che hanno superato questa valutazione, una prova scritta ed una prova orale. Art. 18. Esame di laurea Lo studente e' tenuto a definire, all'inizio del quarto anno di corso, l'argomento della tesi di laurea. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti comuni e in tre insegnamenti opzionali del biennio propedeutico, negli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo seguito e in cinque insegnamenti opzionali del triennio, e avere inoltre superato la prova di lingua inglese. Dell'indirizzo seguito si fara' menzione sul certificato di laurea. Visto, p. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni