(all. 2 - art. 1)
                   REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO
 
                               Art. 1.
 
  L'Ateneo Vita-Salute S. Raffaele e' costituito  dalla  facolta'  di
psicologia che conferisce il diploma di laurea in psicologia.
 
                               Art. 2.
                       Ordinamento degli studi
 
  Le  modifiche  agli  ordinamenti degli studi del corso di laurea in
psicologia, dei corsi  di  diploma  universitario,  delle  scuole  di
specializzazione  e  dei  corsi di dottorato di ricerca, nel rispetto
degli ordinamenti didattici nazionali, sono deliberate dal  consiglio
di amministrazione dell'ateneo sentito il senato accademico e sentito
il  consiglio  di  facolta'  per  le materie relative all'ordinamento
didattico, su proposta delle strutture didattiche competenti.
 
                               Art. 3.
               Regolamenti delle strutture didattiche
 
  La facolta' determina con apposito regolamento, nel rispetto  della
liberta'  di  insegnamento  e di quanto stabilito nello statuto e nel
presente regolamento:
   l'articolazione dei corsi di studio, stabilendo comunque il numero
minimo di insegnamenti da frequentare in ciascun anno di corso;
   i piani di studio, con i relativi insegnamenti e moduli  didattici
utilizzabili  per  il  conseguimento  dei  titoli, le propedeuticita'
degli insegnamenti stessi, le attivita' di laboratorio, pratiche e di
tirocinio, nonche' l'articolazione degli insegnamenti e le  tipologie
delle  forme  didattiche,  ivi  comprese  quelle  dell'insegnamento a
distanza;
   le modalita' di  frequenza  dei  singoli  insegnamenti,  anche  in
riferimento alla condizione degli studenti lavoratori;
   i limiti della possibilita' di iscrizione fuori corso, fatta salva
la posizione degli studenti lavoratori;
   le forme di tutorato;
   i  criteri  di  riconoscimento  degli  insegnamenti  e  dei moduli
didattici frequentati e delle  prove  gia'  sostenute,  ai  fini  del
passaggio tra corsi di diploma universitario e di laurea affini o del
trasferimento da altro ateneo.
  Il  regolamento didattico di facolta' puo' prevedere che le materie
sopra elencate siano disciplinate in tutto o in parte da  regolamenti
didattici  dei  singoli  corsi di diploma universitario, dei corsi di
laurea, delle scuole di specializzazione e  dei  corsi  di  dottorato
afferenti   alla  facolta'.  In  tal  caso  i  regolamenti  didattici
predisposti dai singoli corsi di  studio  o  scuole  sono  sottoposti
all'approvazione   della   facolta'.   Il  regolamento  didattico  di
facolta', stabilisce  inoltre  quali  sono  le  strutture  didattiche
competenti  citate  nei  successivi  articoli  individuandole  fra il
consiglio di facolta', i consigli di corso di studio e i consigli  di
scuole di specializzazione.
  I   regolamenti  didattici  dei  corsi  di  dottorato  afferenti  a
dipartimenti   sono   determinati   dai   rispettivi   consigli    di
dipartimento.
 
                               Art. 4.
               Calendario delle lezioni e degli esami
 
  Il  periodo  di lezioni inizia dopo il 15 settembre e termina entro
il 30 giugno.
  L'orario delle lezioni ed il calendario degli esami per  ogni  anno
accademico  sono  stabiliti  dal  preside  della  facolta'  o, su sua
delega, dai presidenti di corso di studio  o  di  scuola,  sentiti  i
docenti interessati.
  Gli  esami relativi a ciascun anno accademico terminano entro il 15
aprile dell'anno accademico successivo.
  Qualora non sia diversamente stabilito negli ordinamenti  didattici
nazionali,  il  calendario  degli  esami  di  profitto per i corsi di
diploma universitario e per i corsi di laurea deve  prevedere  almeno
cinque   appelli,  opportunamente  distribuiti  nel  corso  dell'anno
accademico, di cui almeno due nel periodo 1 maggio-31 luglio.
  L'intervallo tra due appelli successivi deve essere di  almeno  due
settimane.  In  caso  di  fallimento  dell'esame gli studenti possono
ripeterlo per almeno due volte nel  corso  dell'anno  accademico.  Il
calendario  degli  esami di laurea deve prevedere almeno tre appelli,
opportunamente distribuiti nel corso dell'anno accademico.
  La facolta' puo' articolare i singoli anni di corso in piu' periodi
didattici. Alla fine di ogni periodo didattico deve  essere  previsto
almeno un appello di esami.
 
                               Art. 5.
         Articolazione ed organizzazione degli insegnamenti
 
  Salvo   i  casi  espressamente  previsti  dai  singoli  ordinamenti
didattici i corsi di insegnamento corrispondenti  ad  una  annualita'
hanno  una  durata  minima  di  sessanta  ore comprensiva dei corsi o
moduli  integrativi,  dei  seminari,  delle  esercitazioni  e   delle
attivita'  di laboratorio.   I corsi di insegnamento corrispondenti a
mezza annualita' hanno durata minima  di  trenta  ore.  La  durata  e
l'articolazione  dei  corsi  sono  stabilite, su proposta dei docenti
responsabili, dalle strutture didattiche competenti.
  Gli  insegnamenti  ufficiali   possono   articolarsi   in   moduli,
corrispondenti   ad  argomenti  che  sono  chiaramente  individuabili
all'interno dell'insegnamento.
  Oltre ai corsi di insegnamento ufficiale possono  essere  attivati,
nell'ambito  della normativa vigente, corsi liberi che possono essere
pareggiati con delibera del consiglio di facolta'.
  La delibera deve stabilire, in  relazione  alla  durata  del  corso
libero,  l'equivalenza  ad  un insegnamento ufficiale annuale o ad un
insegnamento semestrale.
 
                               Art. 6.
                     Piani di studio individuali
 
  Gli studenti possono presentare piani di studio individuali entro i
termini  stabiliti dal consiglio di facolta' e indicati nel manifesto
degli  studi.  I  piani  di  studio   individuali   sono   sottoposti
all'approvazione  dei  consigli  di  corso  di studio o di scuola che
deliberano entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini
di presentazione.  I piani di studio individuali  non  conformi  agli
ordinamenti  didattici sono sottoposti alla ratifica del consiglio di
facolta'.
 
                               Art. 7.
                      Valutazione del profitto
 
  Le  strutture  didattiche  competenti  deliberano  sui  criteri  di
composizione  delle commissioni di esame per i singoli insegnamenti e
sulle modalita' di valutazione del profitto degli  studenti,  incluso
il   riconoscimento   delle   eventuali   prove   parziali.  Per  gli
insegnamenti articolati in moduli deve essere accertato  il  profitto
degli  studenti sui singoli moduli. Gli ordinamenti didattici possono
prevedere un'unica prova di valutazione finale per piu' insegnamenti;
deve comunque essere accertato il profitto sui singoli insegnamenti.
  Le commissioni di esame di profitto sono nominate dal preside della
facolta' o, su sua delega, dal presidente del consiglio di  corso  di
studio  o  di  scuola cui afferisce l'insegnamento e sono composte da
almeno  due  membri  dei  quali  uno  e'  il   professore   ufficiale
dell'insegnamento  e  l'altro  e'  professore o ricercatore o cultore
della materia.
  Le commissioni sono presiedute dal titolare dell'insegnamento;  nel
caso  di  presenza  in  commissione di piu' titolari l'atto di nomina
stabilisce chi sia il  presidente.  La  composizione  minima  per  la
validita'  delle riunioni delle commissioni e' stabilita nell'atto di
nomina.  Le commissioni dispongono di trenta punti per la valutazione
del profitto per i singoli insegnamenti; puo' essere concessa la lode
all'unanimita'.
  Il verbale di esame e' firmato dal presidente e da almeno un  altro
membro della commissione con funzioni di segretario.
  Le   prove   orali  di  esami  sono  pubbliche  e  pubblica  e'  la
comunicazione del voto finale.
 
                               Art. 8.
       Esami finali per il conseguimento dei titoli accademici
 
  Le  strutture  didattiche  competenti  deliberano  sui  criteri  di
composizione  delle  commissioni  che conferiscono titoli accademici,
sulle eventuali  prove  finali  e  sui  criteri  orientativi  per  la
valutazione  di  queste  e dell'intero curriculum degli studi ai fini
della determinazione del voto finale.
  Le commissioni di laurea sono nominate dal preside  di  facolta'  e
sono composte da almeno sette e non piu' di undici membri compreso il
presidente.  La  maggioranza  dei  membri e' costituita da professori
ufficiali della facolta'. Le  commissioni  dispongono  di  centodieci
punti; puo' essere concessa all'unanimita' la dignita' di stampa e/o,
qualora il voto finale sia centodieci, la lode.
  Gli  esami  finali  per  il  conferimento di titoli accademici sono
pubblici.
 
                               Art. 9.
   Manifesto degli studi e pubblicita' delle attivita' didattiche
 
  Entro il 10 luglio di ogni anno la facolta' stabilisce per  ciascun
corso  di  studi il manifesto degli studi relativo al successivo anno
accademico. Nel manifesto sono indicati i piani di  studio  ufficiali
del  corso  di laurea e di diploma con l'elenco degli insegnamenti da
attivare  ed  i  termini  di  presentazione  dei  piani   di   studio
individuali;  sono  anche  indicati  il calendario delle lezioni e le
modalita' di accesso ai corsi di studio per cui e' fissato il  numero
massimo  di  iscritti  e  sono contenute le indicazioni relative alla
iscrizione ed alla frequenza degli studenti.
  Entro la data di inizio delle lezioni e' data sommaria notizia  dei
programmi dei corsi di insegnamento.
  I   calendari   analitici  degli  esami  di  profitto  dei  singoli
insegnamenti sono esposti almeno  un  mese  prima  dell'inizio  degli
appelli.
  Qualora  per  giustificato  motivo un appello di esame debba essere
posticipato per piu' di una settimana deve esserne data comunicazione
al preside della facolta'. In nessun caso un appello  di  esame  puo'
essere anticipato.
  Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni, delle altre attivita'
didattiche  e  gli  orari  di  disponibilita'  dei  professori  e dei
ricercatori sono esposti in appositi albi a cura  del  preside  della
facolta'.
  Gli  orari sono stabiliti in modo da assicurare, durante il periodo
di lezioni, l'impegno didattico dei singoli  docenti  in  almeno  tre
giorni distinti della settimana.
  Qualora  per  ragioni  di salute od altro legittimo impedimento non
possa esser tenuta la lezione o l'esercitazione, il docente deve dare
comunicazione agli studenti e, se la durata dell'assenza e' superiore
ad una settimana, informare il preside della facolta'.
 
                              Art. 10.
              Iscrizione e frequenza ai corsi di studio
 
  Si puo' ottenere l'iscrizione ai corsi di studio solo  in  qualita'
di  studenti.  E'  vietata l'iscrizione contemporanea a piu' corsi di
studio che comportino il conseguimento  di  un  titolo.  I  titoli  e
criteri  di  ammissione  ai diversi corsi di studio sono indicati nei
rispettivi ordinamenti didattici.
  I laureati iscritti ad altro corso di laurea o  ad  una  scuola  di
specializzazione che intendono effettuare il passaggio ad un corso di
dottorato,  possono  chiedere,  fino  alla  conclusione  del corso di
dottorato, il congelamento della carriera scolastica  pregressa.  Gli
studenti  che  abbiano  seguito il corso di studi, cui sono iscritti,
per  l'intera  sua  durata  senza  essersi  iscritti  a   tutti   gli
insegnamenti  previsti  dagli  ordinamenti  didattici  o  senza  aver
ottenuto le relative attestazioni di frequenza qualora  la  frequenza
sia espressamente richiesta, devono iscriversi come ripetenti per gli
insegnamenti  mancanti  di iscrizione o di frequenza. La stessa norma
si applica qualora non si siano iscritti o  non  abbiano  frequentato
determinati insegnamenti che i regolamenti prevedano propedeutici per
il proseguimento degli studi.
  Sono considerati fuori corso:
   a)  gli  studenti  che siano stati iscritti ed abbiano frequentato
tutti gli insegnamenti richiesti per l'intero corso di studi  finche'
non conseguono il titolo accademico;
   b) gli studenti che, essendo stati iscritti ad un anno del proprio
corso  di  studi  ed  avendo frequentato i relativi insegnamenti, non
abbiano  superato  gli  esami  obbligatoriamente  richiesti  per   il
passaggio  all'anno  di  corso successivo, finche' non superino detti
esami;
   c) gli studenti che, essendo stati iscritti ad un anno del proprio
corso di studi ed essendo in possesso  dei  requisiti  necessari  per
potersi   iscrivere  all'anno  successivo,  non  abbiano  chiesto  od
ottenuto tale iscrizione, per tutta la durata dell'interruzione degli
studi.
  L'iscrizione ai corsi di studio degli studenti  in  corso  e  fuori
corso  avviene  tra  il  1  agosto  e  il 15 settembre quando non sia
prescritto diversamente dai regolamenti  delle  strutture  didattiche
competenti.
  Purche'  il  ritardo  sia  adeguatamente  motivato  il rettore puo'
accogliere domande di iscrizione di studenti  in  corso  o  ripetenti
fino al 30 novembre e di studenti fuori corso anche dopo tale data.
 
                              Art. 11.
  Trasferimenti ad altri atenei e passaggi ad altri corsi di studio
 
  Lo  studente  puo'  chiedere  il  passaggio ad altro corso di studi
attivato presso il libero Ateneo Vita-Salute S. Raffaele  presentando
domanda  al  rettore  entro il 30 novembre. Lo studente puo' chiedere
congedo per il trasferimento  ad  altro  ateneo  presentando  domanda
entro  il 30 novembre; il rettore puo' accordare il congedo per altro
ateneo chiesto dopo il 30 novembre qualora ritenga che  la  richiesta
sia giustificata da gravi motivi.
 
                              Art. 12.
             Riconoscimento di studi compiuti all'estero
 
  I  consigli  dei  corsi  di  studio  o  delle scuole deliberano sul
riconoscimento  degli  studi  e  dei  titoli  accademici   conseguiti
all'estero qualora non sia gia' disposto dalla normativa vigente.
  Nel  caso siano riconosciuti attivita' di studio ed esami sostenuti
all'estero puo' essere concessa l'iscrizione ad  anno  successivo  al
primo.
  I   titoli   accademici   conseguiti   all'estero   possono  essere
dichiarati, a tutti gli effetti, equivalenti a quelli  corrispondenti
rilasciati dal libero ateneo Vita-Salute S. Raffaele; qualora non sia
dichiarata   l'equivalenza,   l'interessato  puo'  essere  ammesso  a
sostenere  l'esame  finale  per  il  conseguimento  del  titolo,  con
dispensa  totale  o  parziale  dagli esami di profitto previsti negli
ordinamenti didattici.
 
                              Art. 13.
                           Norma generale
 
  Sulle  istanze  concernenti  la  carriera scolastica degli studenti
provvede il rettore su parere delle strutture didattiche  competenti.
I provvedimenti rettorali sono definitivi.
 
                              Art. 14.
                    Corso di laurea in psicologia
 
  La   facolta'  di  psicologia  comprende  il  corso  di  laurea  in
psicologia e rilascia il relativo diploma di laurea.
 
                              Art. 15.
                         Modalita' generali
 
  1. La durata del corso di studi per la laurea in psicologia  e'  di
cinque anni. Comprende 25 esami, la prova di lingua inglese e l'esame
di laurea.
  2.  Il  corso  degli  studi si suddivide in un bienno propedeutico,
teso a fornire una preparazione di base, ed  in  successivo  triennio
destinato ad approfondire le materie specifiche all'indirizzo.
  3.  Per  iscriversi  al triennio di indirizzo lo studente deve aver
superato tutti gli esami relativi ai corsi  costitutivi  e  opzionali
del biennio propedeutico, nonche' l'esame di lingua inglese.
  4. Il corso di laurea prevede attualmente l'indirizzo di psicologia
generale e sperimentale.
  5. Sia i corsi costitutivi che i corsi opzionali avranno una durata
minima  di  60  ore  comprensiva di lezioni, esercitazioni, seminari,
attivita' pratiche. Essi potranno essere svolti sia su  base  annuale
che semestrale.
  6.  Le sessioni di esame sono organizzate in conformita' con quanto
previsto dagli artt. 4 e 7 del regolamento didattico di  ateneo.  Per
quanto  concerne i corsi semestrali, essi sono immediatamente seguiti
da una prima sessione di esami.
  7. La frequenza ai  corsi  curriculari  e  la  partecipazione  alle
esercitazioni associate ai corsi sono obbligatorie.
  8.  Le  forme  di  tutorato sono quelle previste dall'art. 13 della
legge n. 341 del 23 novembre 1990.
  9. I criteri di riconoscimento  degli  insegnamenti  e  dei  moduli
didattici  frequentati  e  delle  prove  gia'  sostenute, ai fini del
passaggio tra corsi di diploma universitario e di laurea affini o del
trasferimento  da  altro  ateneo,  sono  definiti  dal  consiglio  di
facolta'.
 
                              Art. 16.
                          Corso degli studi
 
A - Biennio propedeutico.
  Il  biennio  propedeutico  comporta nove insegnamenti costitutivi e
tre opzionali.
Corsi costitutivi del biennio:
  M10A - psicologia generale;
  E13X - biologia generale;
  M10B - fondamenti anatomo-fisiologici dell'attivita' psichica;
  S03B - statistica psicometrica;
  M11D - psicologia dinamica;
  M10B - psicologia fisiologica;
  M11B - psicologia sociale;
  M11A - psicologia dello sviluppo;
  M10A - psicologia cognitiva.
Corsi opzionali del biennio attivati:
  M10A - psicolinguistica;
  E13X - genetica generale;
  M10A - teoria e sistemi dell'intelligenza artificiale;
  M10B - psicologia animale e comparata;
  M08A - storia della filosofia contemporanea;
  M10C - tecniche di ricerca psicologica e di analisi dei dati.
  Al termine del biennio lo studente deve inoltre sostenere una prova
di lingua inglese consistente nella traduzione scritta in italiano di
un brano tratto da un'opera psicologica, ed in un colloquio in lingua
diretto  ad  accertare  la  capacita'  dello  studente  di interagire
verbalmente in ambito scientifico.
 
B - Triennio di indirizzo.
  Il  triennio  comporta  otto  insegnamenti  costitutivi  e   cinque
insegnamenti opzionali.
Corsi costitutivi del triennio:
  M10C - psicometria;
  M10C - tecniche sperimentali di ricerca;
  M10B - neurofisiologia;
  M10B - psicobiologia;
  M10A - psicologia dell'apprendimento e della memoria;
  M10A - psicologia della percezione;
  M10A - psicologia del pensiero;
  M10B - neuropsicologia.
Corsi opzionali del triennio attivati:
  M10B - psicobiologia dello sviluppo;
  M10B - etologia;
  M11A - psicologia dello sviluppo del linguaggio e della
         comunicazione;
  E07X - neuropsicofarmacologia;
  F11B - neuropsicologia clinica;
  F11A - psichiatria;
  M11E - psicologia clinica;
  L09A - linguistica generale;
  L09A - linguistica applicata;
  M07B - logica;
  M07B - filosofia della scienza;
  M08A - storia della filosofia;
  M11B - psicologia giuridica.
  Due  insegnamenti di psicologia cognitiva applicata ai problemi del
lavoro,   del   marketing   e   della   comunicazione,   scelti   dai
raggruppamenti M11B e M11C.
  Un  insegnamento a carattere psicosociale scelto dal raggruppamento
M11B.
  La facolta' propone dei  piani  di  studio.  Gli  studenti  possono
presentare  piani di studio individuali entro i termini stabiliti dal
consiglio di facolta' e indicati nel manifesto degli studi.
  Detti piani  ed  eventuali  successive  modifiche  sono  sottoposti
all'approvazione  del  consiglio  di  facolta'  che  delibera entro i
trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di presentazione.
 
                              Art. 17.
                       Procedure di ammissione
 
  Il numero  degli  iscritti  ammessi  al  primo  anno  e'  stabilito
annualmente,  sentito  il  consiglio  di  facolta',  dal consiglio di
amministrazione dell'ateneo.  L'ammissione  e'  ottenuta  sulla  base
della   votazione   riportata   al   termine   della   procedura   di
preiscrizione. Quest'ultima prevede una prima valutazione dei  titoli
scolastici,  alla  quale  fanno  seguito,  limitatamente a coloro che
hanno superato questa valutazione, una prova  scritta  ed  una  prova
orale.
 
                              Art. 18.
                           Esame di laurea
 
  Lo  studente  e'  tenuto  a definire, all'inizio del quarto anno di
corso, l'argomento della tesi di laurea.
  Per essere ammesso all'esame  di  laurea  lo  studente  deve  avere
seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti comuni
e  in  tre  insegnamenti  opzionali  del  biennio propedeutico, negli
insegnamenti  costitutivi  dell'indirizzo   seguito   e   in   cinque
insegnamenti  opzionali  del  triennio,  e  avere inoltre superato la
prova di lingua inglese.   Dell'indirizzo seguito si  fara'  menzione
sul certificato di laurea.
 
               Visto, p. Il Ministro dell'universita'
              e della ricerca scientifica e tecnologica
                              Guerzoni