(all. 2 - art. 1)
                 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "CHIANTI CLASSICO"
                             ARTICOLO 1
   La  denominazione  di  origine  controllata  e garantita "Chianti"
accompagnata dalla specificazione "Classico"  in  seguito  denominata
"Chianti  Classico"  e'  riservata  al  vino  rosso che risponde alle
condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
                             ARTICOLO 2
   Il vino "Chianti Classico" deve essere ottenuto  da  uve  prodotte
nella   zona  di  produzione  delimitata  dal  successivo  art.  3  e
provenienti da vigneti aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente
composizione ampelografica:
   - Sangiovese                           dal 75% fino al 100%
   - Canaiolo Nero                        fino al 10%
   - Trebbiano Toscano
     e Malvasia Bianca singolarmente
     o congiuntamente                     fino al 6%
   Possono  inoltre  concorrere  alla produzione le uve a bacca rossa
provenienti dai  vitigni  raccomandati  o  autorizzati  nelle  unita'
amministrative   della  zona  di  produzione  delle  uve  di  cui  al
successivo articolo 3 nella misura massima del 15% del  totale  delle
viti.
                             ARTICOLO 3
   La  zona  di  produzione  del  vino  "Chianti Classico" e' la zona
delimitata con decreto interministeriale 31 luglio  1932,  confermata
con  l'art. 5 del DPR 930 del 12.7.1963, dall'art. 3 del DPR 9 agosto
1967, dall'art. 3 del DPR 2 luglio 1984 e dall'art. 5 della Legge 164
del 10.2.1992, regolata autonomamente ai sensi del menzionato art.  5
della Legge 164/92.
   Tale  zona  e'  cosi' delimitata: "Incominciando dalla descrizione
del confine della parte di questa zona che appartiene alla  provincia
di  Siena,  si prende come punto di partenza quello in cui il confine
fra le due provincie di Siena ed Arezzo viene  incrociato  dal  Borro
Ambrella   della   Vena  presso  Pancole  in  comune  di  Castelnuovo
Berardenga.
   Da questo punto il confine  segue  il  torrente  Ambra  e  un  suo
affluente  non  nominato  fino al podere Ciarpella, poi la mulattiera
che porta al podere Casa al Frate. Da qui segue  una  linea  virtuale
fino all'Ombrone (quota 298).
   Di qui seguendo una mulattiera, raggiunge quota 257, dove incontra
una  carrareccia, che sbocca sulla strada per Castelnuovo Berardenga.
Risale detta strada fino a quota 354. Da qui segue  il  fosso  Malena
Morta fino alla sua confluenza col Borro Spugnaccio; poi ancora lungo
detto  fosso  della Malena Morta fino a Pialli (quota 227). Segue poi
per breve tratto il fosso Malena Viva, per poi volgere per una  linea
virtuale  passante  per  S.  Lucia  (quota  252 e 265) verso l'Arbia.
Raggiunto  questo torrente, lo risale lungo il confine amministrativo
fra i comuni di Siena e Castelnuovo Berardenga.
   Di qui il confine della zona  continua  a  coincidere  con  quelli
amministrativi   di   Siena,   Castelnuovo   Berardenga,  Castellina,
Monteriggioni e Poggibonsi, fino a incontrare, in corrispondenza  del
Borro  di  Granaio,  il confine della provincia di Firenze, che segue
fino presso il  podere  Le  Valli.  Indi  segue  la  strada  comunale
toccando  S.  Giorgio e le sorgenti di Cinciano, e proseguendo fino a
incontrare nuovamente il confine provinciale, che e' pure quello  tra
i  comuni  di Poggibonsi e Barberino, poi il torrente Drove, entrando
in provincia di Firenze.
   A questo punto si inizia la descrizione del confine della parte di
questa zona che appartiene alla provincia di Firenze. Il  detto  con-
fine per un primo tratto segue il torrente Drove fino al Mulino della
Chiara,  dove  incontra  il  confine  amministrativo  fra i comuni di
Tavarnelle e Barberino, che segue per breve tratto, per  poi  piegare
un  po' a oriente lungo altro torrentello, passando per ca' Biricucci
e Belvedere fino a incontrare subito dopo la  strada  S.    Donato  -
Tavernelle  che  segue  fino a Morocco; e poi, con una linea virtuale
che passa per Figlinella, giunge a Sambuca, dove incontra il torrente
Pesa. Seguendo sempre il corso del torrente, coincide  per  un  primo
tratto col confine amministrativo fra i comuni di S.  Casciano Val di
Pesa  e  Tavarnelle,  poi  ritrova  il  torrente dopo Ponte Rotto. Da
questo  punto  il  confine  della  zone  coincide   con   i   confini
amministrativi dei comuni di San Casciano e Greve.
   Qui  si  rientra nella provincia di Siena ed il confine della zona
del Chianti Classico coincide con quello amministrativo dei comuni di
Radda in  Chianti  e  Gaiole,  e  per  breve  tratto  di  Castelnuovo
Berardenga,  fino a trovare il punto di partenza della descrizione di
questa zona.
                             ARTICOLO 4
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione   del   vino   "Chianti  Classico"  devono  essere  quelle
tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire
all'uva, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di
qualita'.
   I sesti di impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura  debbono  essere  tali  da non modificare le caratteristiche
peculiari dell'uva e del vino. In particolare e' vietata  ogni  forma
di  allevamento  su  tetto  orizzontale,  tipo  tendone.  E'  vietata
qualsiasi pratica di forzatura.
   Sono pertanto da considerarsi idonei  -  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo   -   unicamente   i   vigneti  di  giacitura  collinare  ed
orientamento adatti, i cui terreni -  situati  ad  un'altitudine  non
superiore  a  700  metri  s.l.m.,  sono  costituiti  in prevalenza da
substrati arenacei, calcareo marnosi, da scisti argillosi, da  sabbie
e ciottolami.
   Sono  da  considerarsi inadatti, e non possono essere iscritti nel
predetto albo, i vigneti situati in terreni umidi, su fondi  valle  e
infine  i  terreni  a  predominanza  di argilla pliocenica e comunque
fortemente argillosi, anche  se  ricadenti  nell'interno  della  zona
delimitata.
   Per  i  nuovi impianti dei vigneti idonei alla produzione del vino
"Chianti Classico", a partire dall'anno solare successivo all'entrata
in vigore del presente disciplinare, la densita' minima dei ceppi  ad
ettaro deve essere di 3350 ceppi.
   La  produzione massima di uva consentita ad ettaro e' di q.li 75 e
la resa media per ceppo non puo' essere in alcun caso superiore a Kg.
3.
   Nelle annate favorevoli  i  quantitativi  di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita devono essere riportati  nei  limiti  di  cui
sopra  purche'  la  produzione  globale  non  superi del 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
   La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere  superiore
al 70%.
   Qualora  tale  resa  superi  la precentuale sopra indicata, ma non
oltre il 75%, l'eccedenza non avra'  diritto  alla  denominazione  di
origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto
alla  denominazione  di  origine controllata e garantita per tutto il
prodotto.
   Le uve destinate alla vinificazione  devono  essere  sottoposte  a
preventiva  cernita,  se necessario, in modo da assicurare al vino un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5.
   I vigneti potranno essere adibiti alla produzione di vino "Chianti
Classico" solo a partire dal quarto anno dall'impianto.
   La Regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, puo' stabilire di anno in anno prima  della
vendemmia,  un  limite  massimo  di  produzione  di  uva  per  ettaro
inferiore a quello fissato nel presente disciplinare  di  produzione,
dandone  comunicazione immediata al Ministero delle Risorse Agricole,
Alimentari e Forestali -  Comitato  Nazionale  per  la  Tutela  e  la
Valorizzazione  delle  Denominazioni  di  Origine e delle Indicazioni
Geografiche Tipiche dei Vini - e alle Camere di Commercio  competenti
per territorio.
                             ARTICOLO 5
   Le   operazioni   di   vinificazione   devono   essere  effettuate
all'interno della zona di produzione delimitata nel  precedente  art.
3.
   Tuttavia  sono  consentite  su  autorizzazione del Ministero delle
Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - Comitato Nazionale per  la
Tutela  e  la  Valorizzazione  delle Denominazioni di Origine e delle
Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - previa  istruttoria  della
Regione  Toscana,  in  cantine  situate  al  di  fuori del territorio
suddetto, ma non oltre dieci chilometri in linea d'area dal  confine,
sempre   che   tali   cantine   risultino   preesistenti  al  momento
dell'entrata  in  vigore  del  presente  disciplinare  e   siano   di
pertinenza  di  aziende  che  in  esse  vinifichino,  singolarmente o
collettivamente, uve idonee alla  produzione  di  "Chianti  Classico"
ottenute  da vigneti propri. Restano valide le autorizzazioni fino ad
oggi rilasciate.
   Le  operazioni   di   conservazione,   di   imbottigliamento,   di
affinamento   in   bottiglia   e  di  invecchiamento,  devono  essere
effettuate all'interno della zona di produzione.
   Tuttavia,  tali  operazioni anche se separatemente sono consentite
su autorizzazione del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari  e
Forestali    -  Comitato  Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione
delle  Denominazioni  di  Origine  e  delle  Indicazioni  Geografiche
Tipiche  dei  Vini  -  a  cantine  imbottigliatrici  di vino "Chianti
Classico" da almeno cinque anni e preesistenti alla data  di  entrata
in  vigore  del  presente  disciplinare,  situate  nelle  province di
Firenze e Siena e limitrofe alle province suddette nell'ambito  della
Regione Toscana.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le pratiche locali,
leali e costanti consentite  dalla  normativa  vigente,  tra  cui  la
tradizionale pratica enologica del "governo all'uso toscano".
   E'  consentito  l'arricchimento  alle  condizioni  stabilite dalle
norme comunitarie e nazionali, ferma restando la  produzione  massima
di  vino  per  ettaro  ed il rispetto del titolo alcolometrico minimo
naturale delle uve di cui all'art. 4.
   L'eventuale arricchimento dovra' essere  effettuato  o  con  mosto
concentrato  prodotto con uve originarie della zona di produzione del
vino "Chianti Classico", oppure con mosto concentrato  rettificato  o
zucchero d'uva.
   Il vino "Chianti Classico" puo' essere immesso al consumo soltanto
a partire dal 1 ottobre dell'anno successivo alla vendemmia.
   Il  vino  "Chianti  Classico"  destinato  a  "Riserva" puo' essere
immesso al consumo solo dopo essere stato  sottoposto  ad  almeno  24
mesi di invecchiamento e a un successivo affinamento in bottiglia per
almeno  3  mesi  e  deve  presentare un titolo alcolometrico volumico
complessivo minimo di almeno 12,5 per cento.
   Il periodo di invecchiamento viene calcolato  a  decorrere  dal  1
gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.
                             ARTICOLO 6
   Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
"Chianti  Classico",  all'atto  dell'immissione  al   consumo,   deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
- limpidezza: limpido;
- colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;
-  odore:  vinoso, con profumo di mammola e con pronunziato carattere
di finezza nella fase di invecchiamento;
- sapore: armonico, asciutto (con un massimo di 4  gr/l  di  zuccheri
riduttori),  sapido,  leggermente  tannico che si affina col tempo al
morbido vellutato.
   Il prodotto che  ha  subito  il  "governo"  presenta  vivacita'  e
rotondita';
-  titolo  alcolometrico  volumico complessivo: 12%; per la "Riserva"
12,5%;
- acidita' totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 23 per mille.
                             ARTICOLO 7
   Nella  designazione  del  vino  Chianti   Classico   puo'   essere
utilizzata la menzione "vigna" ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della
Legge   10/2/1992   n.   164,   a  condizione  che  sia  seguita  dal
corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente
specificata  nell'Albo  dei  vigneti,  che  la  vinificazione  e   la
conservazione  del  vino  avvengano in recipienti separati e che tale
menzione, seguita dal toponimo, venga riportata  sia  nella  denuncia
delle  uve e nella dichiarazione della produzione, sia nei registri e
nei documenti di accompagnamento.
   E' consentito l'uso di menzioni che facciano riferimento a nomi  o
ragioni  sociali  o a marchi individuali o collettivi che non abbiano
significato laudativo o non siano tali da  poter  trarre  in  inganno
l'acquirente  circa  l'origine e la natura del prodotto, nel rispetto
delle specifiche norme vigenti in materia.
   E' consentito inoltre l'uso di menzioni  riferite  ad  aree  dalle
quali  provengono  effettivamente  le  uve  da  cui  il vino e' stato
ottenuto, a condizione che tali menzioni, diverse dai toponimi  delle
vigne,  siano  state riconosciute secondo la procedura prevista dalla
Legge 10/2/1992 n. 164, e relativi decreti di applicazione.
   Sulle bottiglie o altri recipienti  contenenti  il  vino  "Chianti
Classico"  per  l'immissione al consumo deve sempre figurare l'annata
di produzione delle uve.
   Nell'etichettatura   e'   vietata    l'aggiunta    di    qualsiasi
qualificazione  diversa da quelle previste nel presente disciplinare,
ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto",  "selezionato",
"superiore", "vecchio" e simili.
   Il  termine  "Classico" nell'etichettatura dei vini rispondenti ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare deve sempre seguire  la
parola  Chianti ed essere riportato in caratteri tipografici uguali a
quelli utilizzati per questa.
   Per i vini prodotti nel  territorio  di  cui  all'art.  3,  aventi
diritto   alla   Docg   Chianti   accompagnata  dalla  specificazione
"Classico",  il  termine  "Classico"   segue   obbligatoriamente   la
denominazione  d'origine  Chianti  anche  nella  denuncia delle uve o
nella dichiarazione di produzione, nei registri e  nei  documenti  di
accompagnamento.
   In   deroga   a   tale   obbligo,   tuttavia,  e'  consentito  che
contemporaneamente alla denuncia delle uve o alla dichiarazione della
produzione del vino, di cui all'art. 16 della Legge 10/2/1992 n. 164,
e comunque entro e non oltre il  15  dicembre  dell'anno  stesso  del
raccolto,  i  produttori  dell'uva  o  del vino possano rinunciare al
diritto  alla  specificazione  "Classico".  Tale  rinuncia,  che   e'
irrevocabile, si riferisce a tutta o parte della produzione aziendale
e  comporta separata annotazione della quantita' e dei vasi vinari in
cui essa e' conservata nel registro  di  produzione  o  di  carico  e
scarico.
   Entro  lo  stesso termine del 15 dicembre il produttore dell'uva o
del  vino  deve  comunicare  gli  estremi  delle  predette  quantita'
all'Ispettorato   Repressione   Frodi,   alle   Camera  di  Commercio
detentrici dell'Albo del Chianti Classico, competenti per territorio.
   L'analisi chimico-fisica ed  organolettica  prevista  dalla  prima
frase  del  comma 1 dell'art. 13 della Legge 10/2/1992 n. 164, per la
quantita' di Chianti Classico a  cui  si  riferisce  la  rinuncia  al
termine  "Classico",  si  effettua  alla produzione indipendentemente
dall'esame  organolettico  prescritto  per   le   Docg   nella   fase
dell'imbottigliamento  previsto  dalla  seconda  frase  del  medesimo
comma,  e  in  riferimento  ai  requisiti  previsti  per  il  Chianti
Classico.
   Per  le uve dei vigneti iscritti all'Albo del Chianti Classico e i
relativi  vini,   sono   ammesse   le   scelte   vendemmiali   e   le
riclassificazioni  per altre DOC o IGT, qualora la base ampelografica
sia compatibile nel rispetto delle norme vigenti.
                             ARTICOLO 8
   Per  il  vino  "Chianti  Classico"  e'  consentita l'immissione al
consumo soltanto in recipienti di vetro.
   Qualora il vino "Chianti Classico" sia confezionato in fiaschi, e'
vietata l'utilizzazione di un fiasco diverso da  quello  tradizionale
all'uso  toscano, come definito nelle sue caratteristiche dall'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162,
ed e' inoltre tassativamente vietato l'uso dei fiaschi usati.
   Le bottiglie o i fiaschi, contenenti il vino  "Chianti  Classico",
destinato  alla  vendita, devono essere, anche per quanto riguarda la
forma e l'abbigliamento, adeguati ai  tradizionali  caratteri  di  un
vino di pregio.
   Per  il  confezionamento  del  vino "Chianti Classico" deve essere
usato esclusivamente il tappo a sughero raso bocca. Fanno eccezione i
recipienti con tappi a corona o capsule a strappo  per  le  capacita'
fino a litri 0,250.