(Accordo - art. 4)
                             Articolo 4 
Le Parti Contraenti decideranno periodicamente sulla  cooperazione  e
sulle zone di ricerca che possono essere considerate come  avendo  un
interesse particolare per il conseguimento dei loro comuni obiettivi 
scientifici 
Le  Parti  Contraenti  decideranno  di  comune  accordo  sulle   loro
priorita' nel perseguimento di tali comuni obiettivi scientifici.