(Accordo - art. 5)
                             Articolo 5 
Al fine di incrementare la  cooperazione  scientifica  e  tecnica  le
Parti Contraenti incoraggeranno: 
(a) lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica; 
(b) le visite reciproche di esperti  e  di  specialisti  al  fine  di
incrementare gli studi e gli scambi di esperienze; 
(c)  l'organizzazione  di  conferenze  e   seminari   scientifici   e
tecnologici; 
(d) ricerche comuni, studi e pianificazioni in zone concordate. 
Le  Parti  Contraenti  promuoveranno  anche   le   relazioni   e   la
collaborazione tra le Organizzazioni e le Istituzioni scientifiche  e
tecnologiche pubbliche o private di entrambi i Paesi.