(Accordo - art. 6)
                             Articolo 6 
Al fine di stabilire e di controllare  le  formalita'  di  attuazione
dell'Accordo le  parti  Contraenti  decidono  di  comune  accordo  di
istituire un Comitato congiunto che si riunira' almeno una volta ogni
tre anni, alternativamente a Singapore ed a Roma. 
In pendenza della formalita' di cui all'art. 7 seguente, entrambe  le
Parti possono adottare ogni provvedimento amministrativo al  fine  di
dare inizio, nel quadro delle loro disposizioni  interne  pertinenti,
ad attivita' di cooperazione compatibili con il  contenuto  specifico
del presente Accordo.