Articolo 7 Il presente Accordo e' valido per un periodo illimitato, tuttavia, potra' essere terminato dall'una o dall'altra delle parti Contraenti mediante preavviso di 6 mesi. Il presente Accordo entrera' in vigore dopo 60 giorni dalla data in cui le Parti si informeranno reciprocamente che gli adempimenti richiesti dalle loro rispettive costituzioni per l'entrata in vigore sono state completati. Fatto a Singapore, il 30 luglio 1990, in due originali, ciascuno dei quali in lingua inglese Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Repubblica di Singapore Italiana