(Accordo - art. 7)
                             Articolo 7 
Il presente Accordo e' valido per un  periodo  illimitato,  tuttavia,
potra' essere terminato dall'una o dall'altra delle parti Contraenti 
mediante preavviso di 6 mesi. 
Il presente Accordo entrera' in vigore dopo 60 giorni dalla  data  in
cui le Parti  si  informeranno  reciprocamente  che  gli  adempimenti
richiesti dalle loro rispettive costituzioni per l'entrata in vigore 
sono state completati. 
 
 
Fatto a Singapore, il 30 luglio 1990, in due originali, ciascuno dei 
quali in lingua inglese 
 
 
    

Per il Governo della               Per il Governo della Repubblica
Repubblica di Singapore                        Italiana