(Allegato II)
                             ALLEGATO II 
                                     (previsto dall'art. 16, comma 1) 
 
                MISURE SPECIFICHE IN MATERIA DI LOTTA 
                 ED ERADICAZIONE DI TALUNE MALATTIE 
                             CAPITOLO I 
                   MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI 
 
   Oltre alle disposizioni generali previste dal presente regolamento
per la malattia vescicolare dei suini si  applicano  le  disposizioni
specifiche indicate in appresso. 
1. Descrizione della malattia. 
   Malattia  dei  suini  clinicamente  non  distinguibile   dall'afta
epizootica. Essa provoca vescicole sul grugno,  sulle  labbra,  sulla
lingua e sulla cute dello spazio  interungueale.  La  gravita'  della
malattia e' assai variabile; essa puo' infettare gli  animali  di  un
allevamento senza che si manifestino lesioni cliniche. Il virus  puo'
sopravvivere a lungo  al  di  fuori  del  corpo,  anche  nelle  carni
fresche, e' estremamente resistente ai normali disinfettanti e ha  la
proprieta' di essere persistente, e' stabile in  presenza  di  un  pH
compreso tra 2,5 e 12, per cui si rendono necessarie  una  pulizia  e
una disinfezione molto approfondite. 
2. Il periodo di incubazione. 
   Il periodo massimo di incubazione e' pari a 28 giorni. 
3. Metodi diagnostici per la conferma  della  diagnosi  differenziale
della malattia vescicolare dei suini. 
   I metodi dettagliati di raccolta dei materiali per la diagnosi, le
diagnosi di  laboratorio,  l'identificazione  degli  anticorpi  e  la
valutazione dei risultati delle prove di  laboratorio  sono  definiti
con procedura comunitaria. 
4. Conferma della presenza di malattia vescicolare dei suini. 
   In deroga all'articolo 1, comma 3, lettera f), la  presenza  della
malattia e' confermata: 
     a) nelle aziende in cui il virus della malattia vescicolare  dei
suini e' stato isolato nei suini stessi o nell'ambiente; 
     b)  nelle  aziende  in  cui  sono  presenti   suini   risultanti
sieropositivi al test della  malattia  vescicolare  dei  suini  nella
misura in cui detti suini o  altri  dell'azienda  presentano  lesioni
caratteristiche di tale malattia; 
     c) nelle aziende in cui dei suini presentino sintomi  clinici  o
siano sieropositivi, purche' esista un legame epidemiologico  diretto
con un focolaio confermato; 
     d) in altri allevamenti in cui  siano  stati  individuati  suini
sieropositivi.  In  quest'ultimo  caso   il   veterinario   ufficiale
effettuera' esami complementari, in particolare  procedendo  a  nuovi
test per campionatura con un intervallo di almeno  28  giorni  tra  i
prelievi di campioni, prima di confermare la presenza della malattia. 
Le disposizioni  di  cui  all'art.  3  restano  applicabili  fino  al
completamento di detti esami complementari. Se  gli  ulteriori  esami
non rilevano sintomi della malattia e la  sieropositivita'  persiste,
il veterinario ufficiale provvede affinche'  i  suini  sottoposti  ad
esame siano abbattuti e distrutti sotto il suo controllo o  macellati
sotto il controllo di un  veterinario  ufficiale  in  un  determinato
macello, situato in territorio nazionale. 
   Il veterinario ufficiale provvede affinche', fin dal  loro  arrivo
nel macello,  i  suini  in  questione  siano  mantenuti  e  macellati
separatamente dagli altri suini e che le loro carni  siano  riservate
esclusivamente al mercato nazionale. 
5. Laboratori di diagnosi. 
 
  Germania: Bundesforschungsanstalt fur Viruskrankheiren der Tiere, 
             Paul-Ehrlich-Stra(Beta)e, 7400 Tubingen; 
Belgio: Institut national de recherches veterinaires, 
             Groeselenberg 99, 1180 Bruxelles; 
Danimarca: Stratens Veterinare Institut for Virusforskning, 
             Lindholm; 
Spagna: Laboratorio de Alta Seguridad Biologica (INIA), 
             28130 Madrid; 
Francia: Laboratoire central de recherche veterinaire, 
             Maisons-Alfort; 
Grecia: Institoyto Loimvdvn kai Parasitikvn Noshmatvn, 
             Neapolevw e' Ayia Paraskeyh'. 
Irlanda: Institute for Animal Health, Pirbright, Woking, Surrey; 
Italia: Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia 
             e dell'Emilia Romagna 
             Brescia; 
Lussemburgo: Institut national de recherches veterinaires, 
             Groeselenberg 99, 1180 Bruxelles; 
Paesi Bassi: Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad; 
Portogallo: Laboratorio Nacional de Investigacao Veterinaria, 
             Lisboa; 
Regno Unito: Institute for Animal Health, 
             Pirbright, Woking, Surrey. 
 6. Laboratorio comunitario di riferimento. 
AFRC Institute for Animal Health, 
Pirbright Laboratory, 
Ash Road, 
Pirbright, 
Woking, 
Surrey, GU24ONF, 
Regno Unito. 
7. Zona di protezione. 
   1. Le dimensioni della zona di protezione sono definite  nell'art.
9. 
   2. Per la  malattia  vescicolare  dei  suini  le  misure  previste
nell'art. 10 sono sostituite dalle seguenti: 
     a)  censimento  ed  identificazione  di  tutte  le  aziende  che
detengono animali  appartenenti  alle  specie  sensibili  all'interno
della zona; 
     b)  visite  periodiche  alle  aziende  che   detengono   animali
appartenenti alle specie sensibili e esame clinico degli  animali  in
questione,  compresa,  ove  occorra,  la  raccolta  di  campioni   da
sottoporre ad esami di laboratorio: va  tenuto  inoltre  un  registro
delle visite e dei risultati degli esami; la frequenza  delle  visite
e' in funzione della  gravita'  della  epizoozia  nelle  aziende  che
presentano i maggiori rischi; 
     c)  divieto  di  circolazione  e  di  trasporto  degli   animali
appartenenti alle specie sensibili sulle strade publiche  o  private,
ad eccezione  delle  strade  di  accesso  alle  aziende;  l'autorita'
competente puo' tuttavia derogare a tale divieto in caso di  transito
di animali trasportati su strada o per ferrovia a condizione che  non
siano effettuate operazioni di scarico o soste; 
     d)  il  Ministero  della  sanita',  a  seguito  di  disposizioni
comunitarie, puo' derogare a queste disposizioni per quanto  riguarda
i suini da macello provenienti dall'esterno della zona di  protezione
e diretti verso un macello situato in detta zona; 
     e) i mezzi e le attrezzature utilizzati nella zona di protezione
per il trasporto di suini o di  altri  animali  o  di  materiale  che
potrebbe  essere  contaminato,  in  particolare  alimenti,  letame  o
liquami, non possono uscire da  un  azienda  ubicata  nella  zona  di
protezione, dalla zona di protezione stessa, ne' da  un  macello,  se
nonsono stati puliti  e  disinfettati  conformemente  alle  procedure
stabilite dal veterinario ufficiale cheprevede in  particolare  prima
di ogni uscita dalla zona, adispezionare i mezzi per il trasporto dei
suini; 
     f) i suini non possono uscire dall'azienda  in  cui  si  trovano
durante i 21 giorni successivi al completamento delle  operazioni  di
pulizia e di disinfezione preliminari dell'azienda infetta; trascorsi
i 21 giorni, puo' essere autorizzata l'uscita dei suini dall'azienda: 
     1) per essere trasportati direttamente in un  macello  designato
dall'autorita'  competente,  ubicato  di  preferenza  nella  zona  di
protezione o nella zona di sorveglianza, a condizione che: 
      i suini dell'azienda siano stati sottoposti a un esame clinico; 
      i suini destinati al macello siano stati sottoposti ad un esame
clinico; 
      i suini  siano  stati  contrassegnati  individualmente  con  un
marchio  auricolare  o  identificati  con   qualsiasi   altro   mezzo
autorizzato; 
      il trasporto sia effettuato con  mezzi  sigillati  a  cura  del
veterinario ufficiale. 
   Il veterinario ufficiale  responsabile  del  macello  deve  essere
informato dell'intenzione dell'invio dei suini. Una volta arrivati al
macello, i suini devono  essere  isolati  e  macellati  separatamente
dagli altri suini. I  mezzi  e  le  attrezzature  utilizzati  per  il
trasporto dei suini sono puliti e disinfettati prima  di  uscire  dal
macello. 
   Durante le visite ante e post-mortem il veterinario ufficiale  del
macello prende  in  consderazione  eventuali  sintomi  connessi  alla
presenza del virus della malattia vescicolare dei suini e dispone che
dai   suini   macellati   siano   prelevati   campioni   di    sangue
statisticamente rappresentativi. In caso di  risultati  positivi  che
confermino la presenza  della  malattia  vescicolare  dei  suini,  si
applicano le misure di cui al punto 9.3; 
     2)  in   circostanze   eccezionali,   per   essere   trasportati
direttamente in altri locali  ubicati  nella  zona  di  protezione  a
condizione che: 
      tutti i suini presenti nell'azienda siano  stati  sottoposti  a
ispezione; 
      i suini da trasportare  siano  stati  sottoposti  ad  un  esame
clinico con risultato negativo; 
      i suini  siano  stati  contrassegnati  individualmente  con  un
marchio  auricolare  o  identificati  con   qualsiasi   altro   mezzo
autorizzato; 
     g) le carni fresche dei suini di cui alla lettera f), punto  1),
devono riportare  la  bollatura  speciale  prevista  dalle  norme  di
polizia sanitaria in materia di carne fresche e essere sottoposte  ad
uno dei trattamenti previsti dalle  norme  di  polizia  sanitaria  in
materia di scambi di prodotti a base di carne.  Il  trattamento  deve
essere  effettuato  in  uno  stabilimento  designato   dall'autorita'
competente. 
   3.  L'applicazione  delle  misure  nella  zona  di  protezione  e'
mantenuta perlomeno fino al momento in cui: 
     a) siano state completate tutte le operazioni  di  cui  all'art.
14; 
     b) i suini presenti in tutte le aziende siano  stati  sottoposti
ad  un  esame  clinico  che  abbia  permesso  di  stabilire  che  non
presentano alcun sintomo di malattia che possa indicare  la  presenza
della malattia vescicolare dei suini e ad un esame sierologico di  un
campione statistico di suini che non abbia rivelato  la  presenza  di
anticorpi  del  virus  della  malattia  vescicolare  dei  suini.   Il
programma di screening sierologico  tiene  conto  della  trasmissione
della malattia vescicolare dei suini e  delle  condizioni  in  cui  i
suini sono custoditi. 
   Gli esami e la campionatura non possono  essere  effettuati  prima
che scadano i 28 giorni successivi al completamento delle  operazioni
preliminari di pulizia e di disinfezione nell'azienda infetta. 
   4. Alla scadenza del periodo di cui al punto 3, le norme applicate
alla zona di sorveglianza si applicano anche alla zona di protezione. 
8. Zona di sorveglianza. 
   1. Le dimensioni della zona di sorveglianza sono  quelle  definite
nell'art. 9. 
   2. Nel caso della malattia vescicolare dei suini, le misure di cui
all'articolo 11 sono sostituite dalle seguenti: 
     a) identificazione di tutte le aziende che detengono animali  di
specie sensibili; 
     b) divieto  di  qualsiasi  movimento  di  suini  diverso  da  un
trasporto diretto verso il macello a partire da un'azienda della zona
di sorveglianza, qualora i suini siano stati introdotti nella  stessa
azienda nel corso dei 21  giorni  precedenti;  una  registrazione  di
tutti i movimenti dei suini dovra' essere conservata dal proprietario
degli animali o dalla persona che se ne occupa; 
     c)  il  trasporto  dei  suini  al  di  fuori   della   zona   di
sorveglianzapuo' essere  autorizzato  in  provenienza  dalla  singola
azienda purche': 
     tutti i suini presenti nell'azienda siano stati  ispezionati  48
ore prima del trasporto; 
     sia stato effettuato, 48  ore  prima  del  trasporto,  un  esame
clinico, con risultato negativo, dei suini da trasportare; 
     un esame sierologico di un  campione  statistico  dei  suini  da
trasportare che non abbia rivelato la presenza di anticorpi contro il
virus della malattia vescicolare dei suini sia stato  effettuato  nei
14 giorni che precedono il trasporto: tuttavia per quanto concerne  i
suini da macellazione  l'esame  sierologico  puo'  essere  effettuato
sulla  base  di  campioni  di  sangue  prelevati   nel   macello   di
destinazione  designato  dall'autorita'  competente;   in   caso   di
risultati  positivi  che  confermino  la  presenza   della   malattia
vescicolare dei suini si applicano le misure di cui al punto 9.3; 
     ciascun suino sia stato individualmente  munito  di  un  marchio
auricolare o identificato con altro mezzo autorizzato; 
     i  camion,  nonche'  gli  altri  mezzi  ed  altre   attrezzature
utilizzati per il trasporto di detti  suini,  siano  stati  puliti  e
disinfettati dopo ciascun trasporto; 
     d) i camion, nonche' gli altri mezzi ed attrezzature  utilizzati
per il trasporto di suini o  di  animali,  oppure  di  materiali  che
potrebbero essere contaminati o che sono utilizzati all'interno della
zona di sorveglianza non possono lasciare  detta  zona  senza  essere
stati puliti e disinfettati  conformemente  alle  procedure  previste
dall'autorita' competente. 
   3.  Le  dimensioni  della  zona  di  sorveglianza  possono  essere
modificate conformemente alle disposizioni di cui all'art.  9,  comma
3. 
   Le misure relative alla zona di sorveglianza si  applicano  almeno
sino a quando: siano state condotte a  termine  tutte  le  operazioni
previste dall'art. 14, e tutte lemisure prescritte  per  la  zona  di
protezione. 
9. Misure generali comuni. 
   Oltre alle misure di cu ai punti 7 e 8, si applicano  le  seguenti
disposizioni: 
   1. Qualora la presenza della malattia vescicolare  dei  suini  sia
ufficialmente confermata, oltre alle misure di cui all'art. 3,  comma
2, e all'art. 4, le carni  di  suini  macellati  durante  il  periodo
intercorrente  fra   la   probabile   introduzione   della   malattia
nell'azienda e l'attuazione di  misure  ufficiale  sono,  per  quanto
possibile, reperite e distrutte sotto controllo ufficiale in modo  da
eliminare qualsiasi rischio di propagazione del virus della  malattia
vescicolare dei suini. 
   2. Qualora il veterinario ufficiale abbia  motivi  per  sospettare
che i suini di un' azienda  siano  stati  contaminati  a  seguito  di
movimenti di persone, animali o veicoli o  in  altro  modo,  i  suini
dell'azienda  restano  soggetti  alle  restrizioni  in   materia   di
movimenti di cui all'articolo 8, almeno fino al momento in cui  siano
stati effettuati nell'azienda: 
     a) un esame clinico dei suini con risultato negativo; 
     b) un esame sierologico di un campione statistico di  suini  che
non abbia rivelato la presenza di anticorpi del virus della  malattia
vescicolare dei suini come indicato al punto 7.3. b). 
   Gli esami  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  non  possono  essere
effettuati prima che scadano i  28  giorni  successivi  all'eventuale
contaminazione dei locali a seguito di movimenti di persone, animali,
veicoli o altri agenti. 
   3. In caso di conferma della presenza della  malattia  vescicolare
dei suini  in  un  macello,  il  veterinario  ufficiale  del  macello
provvede affinche': 
     a)  tutti  i  suini  presenti  nel   macello   siano   abbattuti
immediatamente; 
     b) le carcasse e le frattaglie dei suini infetti  e  contaminati
siano distrutte sotto controllo  ufficiale,  i  modo  da  evitare  il
rischio di propagazione del  virus  della  malattia  vescicolare  dei
suini; 
     c) le operazioni di pulizia e di disinfezione  degli  edifici  e
delle attrezzature, veicoli inclusi, siano effettuate  sotto  il  suo
controllo, conformemente alle istruzioni eventualmente previste; 
     d)  sia  effettuata  un'indagine  epidemiologica,  conformemente
all'art. 7; 
     e) non siano reintrodotti suini  destinati  al  macello  per  un
periodo di almeno  24  ore  dal  completamento  delle  operazioni  di
pulizia e di disinfezione di cui alla lettera c). 
10. Pulizia e disinfezione delle aziende infette. 
   Oltre alle disposizioni previste dall'art. 14  il  proprietario  o
allevatore applica le seguenti misure: 
    1) Procedura per la pulizia preliminare e la disinfezione: 
      a) non appena le carcasse dei  suini  sono  state  rimosse  per
essere distrutte, le parti dei locali di  stabulazione  dei  suini  e
qualsiasi altra parte di locali  contaminati  durante  l'abbattimento
devono  essere  irrorate   con   disinfettanti   autorizzati,   nella
concentrazione prescritta per la malattia vescicolare dei  suini.  Il
disinfettante utilizzato deve rimanere sulla superficie per almeno 24
ore; 
      b) qualsiasi eventuale residuo di tessuti o  sangue  risultante
dalla macellazione, che deve sempre essere effettuata  su  superficie
stagna, e' accuratamente raccolto e d eliminato con le carcasse. 
    2) Procedure di pulizia e disinfezione intermedie: 
      a) tutto il letame, le  lettiere  e  gli  alimenti  contaminati
devono essere rimossi dagli edifici, accatastati e  irrorati  con  un
disinfettante autorizzato. I liquami devono essere  trattati  secondo
un metodo atto a distruggere il virus; 
      b) tutti gli accessori mobili devono essere ritirati dai locali
per essere puliti e disinfettati a parte; 
      c) il grasso e il sudiciume devono essere eliminati da tutte le
superfici con l'applicazione di un prodotto sgrassante; le  superfici
dovranno essere successivamente lavate  con  getti  d'acqua  a  forte
pressione; 
      d) si deve  quindi  procedere  ad  una  nuova  applicazione  di
disinfettante, irrorando tutte le superfici; 
      e)  i  locali  stagni  devono  essere   disinfettati   mediante
fumigazione; 
      f) le  riparazioni  del  suolo,  dei  muri  e  di  altre  parti
danneggiate devono essere concordate a seguito di un'ispezione di  un
veterinario ufficiale e realizzate immediatamente; 
      g) una volta terminate, le riparazioni devono essere sottoposte
a controllo per verificare la corretta esecuzione delle stesse; 
      h) tutte le parti dei locali completamente sgombre  da  materie
combustibili  possono  subire   un   trattamento   termico   mediante
lanciafiamme; 
      i)  tutte  le  superfici  devono   essere   irrorate   con   un
disinfettante alcalino il cui pH sia superiore a 12,5 o con qualsiasi
altro  disinfettante  autorizzato.  Il  disinfettante   deve   essere
eliminato con acqua dopo 48 ore. 
    3) Procedura finale di pulizia e disinfezione: 
     il trattamento mediante lanciafiamme o disinfettante alcalino di
cui al punto 2 deve essere ripetuto dopo 14 giorni. 
11. Ripopolamento delle aziende infette. 
   Oltre alle misure di cui all'art. 4, comma 4,  il  proprietario  o
allevatore si attiene alle seguenti disposizioni: 
    1) Il ripopolamento non deve avere inizio prima che sia trascorso
un termine di 4  settimane  dalla  prima  disinfezione  completa  dei
locali, ovvero dalla procedura finale di pulizia e disinfezione. 
    2)  La  reintroduzione  dei  suini  tiene  conto  del   tipo   di
allevamento  praticato  nell'azienda  in  questione  e  deve   essere
conforme alle seguenti disposizioni: 
      a)  se  si  tratta  di  aziende  che  praticano   l'allevamento
all'aperto il ripopolamento ha inizio con introduzione di  un  numero
limitato di suinetti di controllo sottoposti, con risultato negativo,
ad un test per l'individuazione di anticorpi del virus della malattia
vescicolare dei  suini.  I  suinetti  di  controllo  sono  ripartiti,
conformemente alle prescrizioni del veterinario ufficiale,  su  tutta
la superficie dell'azienda infetta, sono sottoposti ad esame  clinico
28 giorni dopo  l'introduzione  nell'azienda  e  subiscono  un  esame
sierologico per campionatura. Se  nessun  suinetto  presenta  sintomi
clinici  della  malattia  vescicolare  dei  suini  o  ha   sviluppato
anticorpi del virus  della  malattia,  si  puo'  procedere  al  pieno
ripopolamento; 
      b) per tutti gli altri tipi di allevamento,  la  reintroduzione
dei suini si effettua conformemente alla lettera a)  oppure  mediante
ripopolamento totale, a condizione che: 
      tutti i suini arrivino entro un periodo di 8 giorni, provengono
da aziende ubicate al di fuori delle zone soggette  a  restrizioni  a
causa della malattia vescicolare dei suini e siano sieronegativi; 
      nessun suino esca dall'azienda per  un  periodo  di  60  giorni
dall'arrivo degli ultimi suini; 
      i suini reintrodotti nell'allevamento  formino  oggetto  di  un
esame clinico e sierologico conformemente alle disposizioni stabilite
dall'autorita' competente; detti esami possono essere effettuati  non
prima di 28 giorni.