ALLEGATO II (previsto dall'art. 16, comma 1) MISURE SPECIFICHE IN MATERIA DI LOTTA ED ERADICAZIONE DI TALUNE MALATTIE CAPITOLO I MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI Oltre alle disposizioni generali previste dal presente regolamento per la malattia vescicolare dei suini si applicano le disposizioni specifiche indicate in appresso. 1. Descrizione della malattia. Malattia dei suini clinicamente non distinguibile dall'afta epizootica. Essa provoca vescicole sul grugno, sulle labbra, sulla lingua e sulla cute dello spazio interungueale. La gravita' della malattia e' assai variabile; essa puo' infettare gli animali di un allevamento senza che si manifestino lesioni cliniche. Il virus puo' sopravvivere a lungo al di fuori del corpo, anche nelle carni fresche, e' estremamente resistente ai normali disinfettanti e ha la proprieta' di essere persistente, e' stabile in presenza di un pH compreso tra 2,5 e 12, per cui si rendono necessarie una pulizia e una disinfezione molto approfondite. 2. Il periodo di incubazione. Il periodo massimo di incubazione e' pari a 28 giorni. 3. Metodi diagnostici per la conferma della diagnosi differenziale della malattia vescicolare dei suini. I metodi dettagliati di raccolta dei materiali per la diagnosi, le diagnosi di laboratorio, l'identificazione degli anticorpi e la valutazione dei risultati delle prove di laboratorio sono definiti con procedura comunitaria. 4. Conferma della presenza di malattia vescicolare dei suini. In deroga all'articolo 1, comma 3, lettera f), la presenza della malattia e' confermata: a) nelle aziende in cui il virus della malattia vescicolare dei suini e' stato isolato nei suini stessi o nell'ambiente; b) nelle aziende in cui sono presenti suini risultanti sieropositivi al test della malattia vescicolare dei suini nella misura in cui detti suini o altri dell'azienda presentano lesioni caratteristiche di tale malattia; c) nelle aziende in cui dei suini presentino sintomi clinici o siano sieropositivi, purche' esista un legame epidemiologico diretto con un focolaio confermato; d) in altri allevamenti in cui siano stati individuati suini sieropositivi. In quest'ultimo caso il veterinario ufficiale effettuera' esami complementari, in particolare procedendo a nuovi test per campionatura con un intervallo di almeno 28 giorni tra i prelievi di campioni, prima di confermare la presenza della malattia. Le disposizioni di cui all'art. 3 restano applicabili fino al completamento di detti esami complementari. Se gli ulteriori esami non rilevano sintomi della malattia e la sieropositivita' persiste, il veterinario ufficiale provvede affinche' i suini sottoposti ad esame siano abbattuti e distrutti sotto il suo controllo o macellati sotto il controllo di un veterinario ufficiale in un determinato macello, situato in territorio nazionale. Il veterinario ufficiale provvede affinche', fin dal loro arrivo nel macello, i suini in questione siano mantenuti e macellati separatamente dagli altri suini e che le loro carni siano riservate esclusivamente al mercato nazionale. 5. Laboratori di diagnosi. Germania: Bundesforschungsanstalt fur Viruskrankheiren der Tiere, Paul-Ehrlich-Stra(Beta)e, 7400 Tubingen; Belgio: Institut national de recherches veterinaires, Groeselenberg 99, 1180 Bruxelles; Danimarca: Stratens Veterinare Institut for Virusforskning, Lindholm; Spagna: Laboratorio de Alta Seguridad Biologica (INIA), 28130 Madrid; Francia: Laboratoire central de recherche veterinaire, Maisons-Alfort; Grecia: Institoyto Loimvdvn kai Parasitikvn Noshmatvn, Neapolevw e' Ayia Paraskeyh'. Irlanda: Institute for Animal Health, Pirbright, Woking, Surrey; Italia: Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna Brescia; Lussemburgo: Institut national de recherches veterinaires, Groeselenberg 99, 1180 Bruxelles; Paesi Bassi: Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad; Portogallo: Laboratorio Nacional de Investigacao Veterinaria, Lisboa; Regno Unito: Institute for Animal Health, Pirbright, Woking, Surrey. 6. Laboratorio comunitario di riferimento. AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey, GU24ONF, Regno Unito. 7. Zona di protezione. 1. Le dimensioni della zona di protezione sono definite nell'art. 9. 2. Per la malattia vescicolare dei suini le misure previste nell'art. 10 sono sostituite dalle seguenti: a) censimento ed identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili all'interno della zona; b) visite periodiche alle aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili e esame clinico degli animali in questione, compresa, ove occorra, la raccolta di campioni da sottoporre ad esami di laboratorio: va tenuto inoltre un registro delle visite e dei risultati degli esami; la frequenza delle visite e' in funzione della gravita' della epizoozia nelle aziende che presentano i maggiori rischi; c) divieto di circolazione e di trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade publiche o private, ad eccezione delle strade di accesso alle aziende; l'autorita' competente puo' tuttavia derogare a tale divieto in caso di transito di animali trasportati su strada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste; d) il Ministero della sanita', a seguito di disposizioni comunitarie, puo' derogare a queste disposizioni per quanto riguarda i suini da macello provenienti dall'esterno della zona di protezione e diretti verso un macello situato in detta zona; e) i mezzi e le attrezzature utilizzati nella zona di protezione per il trasporto di suini o di altri animali o di materiale che potrebbe essere contaminato, in particolare alimenti, letame o liquami, non possono uscire da un azienda ubicata nella zona di protezione, dalla zona di protezione stessa, ne' da un macello, se nonsono stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure stabilite dal veterinario ufficiale cheprevede in particolare prima di ogni uscita dalla zona, adispezionare i mezzi per il trasporto dei suini; f) i suini non possono uscire dall'azienda in cui si trovano durante i 21 giorni successivi al completamento delle operazioni di pulizia e di disinfezione preliminari dell'azienda infetta; trascorsi i 21 giorni, puo' essere autorizzata l'uscita dei suini dall'azienda: 1) per essere trasportati direttamente in un macello designato dall'autorita' competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, a condizione che: i suini dell'azienda siano stati sottoposti a un esame clinico; i suini destinati al macello siano stati sottoposti ad un esame clinico; i suini siano stati contrassegnati individualmente con un marchio auricolare o identificati con qualsiasi altro mezzo autorizzato; il trasporto sia effettuato con mezzi sigillati a cura del veterinario ufficiale. Il veterinario ufficiale responsabile del macello deve essere informato dell'intenzione dell'invio dei suini. Una volta arrivati al macello, i suini devono essere isolati e macellati separatamente dagli altri suini. I mezzi e le attrezzature utilizzati per il trasporto dei suini sono puliti e disinfettati prima di uscire dal macello. Durante le visite ante e post-mortem il veterinario ufficiale del macello prende in consderazione eventuali sintomi connessi alla presenza del virus della malattia vescicolare dei suini e dispone che dai suini macellati siano prelevati campioni di sangue statisticamente rappresentativi. In caso di risultati positivi che confermino la presenza della malattia vescicolare dei suini, si applicano le misure di cui al punto 9.3; 2) in circostanze eccezionali, per essere trasportati direttamente in altri locali ubicati nella zona di protezione a condizione che: tutti i suini presenti nell'azienda siano stati sottoposti a ispezione; i suini da trasportare siano stati sottoposti ad un esame clinico con risultato negativo; i suini siano stati contrassegnati individualmente con un marchio auricolare o identificati con qualsiasi altro mezzo autorizzato; g) le carni fresche dei suini di cui alla lettera f), punto 1), devono riportare la bollatura speciale prevista dalle norme di polizia sanitaria in materia di carne fresche e essere sottoposte ad uno dei trattamenti previsti dalle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di prodotti a base di carne. Il trattamento deve essere effettuato in uno stabilimento designato dall'autorita' competente. 3. L'applicazione delle misure nella zona di protezione e' mantenuta perlomeno fino al momento in cui: a) siano state completate tutte le operazioni di cui all'art. 14; b) i suini presenti in tutte le aziende siano stati sottoposti ad un esame clinico che abbia permesso di stabilire che non presentano alcun sintomo di malattia che possa indicare la presenza della malattia vescicolare dei suini e ad un esame sierologico di un campione statistico di suini che non abbia rivelato la presenza di anticorpi del virus della malattia vescicolare dei suini. Il programma di screening sierologico tiene conto della trasmissione della malattia vescicolare dei suini e delle condizioni in cui i suini sono custoditi. Gli esami e la campionatura non possono essere effettuati prima che scadano i 28 giorni successivi al completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione nell'azienda infetta. 4. Alla scadenza del periodo di cui al punto 3, le norme applicate alla zona di sorveglianza si applicano anche alla zona di protezione. 8. Zona di sorveglianza. 1. Le dimensioni della zona di sorveglianza sono quelle definite nell'art. 9. 2. Nel caso della malattia vescicolare dei suini, le misure di cui all'articolo 11 sono sostituite dalle seguenti: a) identificazione di tutte le aziende che detengono animali di specie sensibili; b) divieto di qualsiasi movimento di suini diverso da un trasporto diretto verso il macello a partire da un'azienda della zona di sorveglianza, qualora i suini siano stati introdotti nella stessa azienda nel corso dei 21 giorni precedenti; una registrazione di tutti i movimenti dei suini dovra' essere conservata dal proprietario degli animali o dalla persona che se ne occupa; c) il trasporto dei suini al di fuori della zona di sorveglianzapuo' essere autorizzato in provenienza dalla singola azienda purche': tutti i suini presenti nell'azienda siano stati ispezionati 48 ore prima del trasporto; sia stato effettuato, 48 ore prima del trasporto, un esame clinico, con risultato negativo, dei suini da trasportare; un esame sierologico di un campione statistico dei suini da trasportare che non abbia rivelato la presenza di anticorpi contro il virus della malattia vescicolare dei suini sia stato effettuato nei 14 giorni che precedono il trasporto: tuttavia per quanto concerne i suini da macellazione l'esame sierologico puo' essere effettuato sulla base di campioni di sangue prelevati nel macello di destinazione designato dall'autorita' competente; in caso di risultati positivi che confermino la presenza della malattia vescicolare dei suini si applicano le misure di cui al punto 9.3; ciascun suino sia stato individualmente munito di un marchio auricolare o identificato con altro mezzo autorizzato; i camion, nonche' gli altri mezzi ed altre attrezzature utilizzati per il trasporto di detti suini, siano stati puliti e disinfettati dopo ciascun trasporto; d) i camion, nonche' gli altri mezzi ed attrezzature utilizzati per il trasporto di suini o di animali, oppure di materiali che potrebbero essere contaminati o che sono utilizzati all'interno della zona di sorveglianza non possono lasciare detta zona senza essere stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure previste dall'autorita' competente. 3. Le dimensioni della zona di sorveglianza possono essere modificate conformemente alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 3. Le misure relative alla zona di sorveglianza si applicano almeno sino a quando: siano state condotte a termine tutte le operazioni previste dall'art. 14, e tutte lemisure prescritte per la zona di protezione. 9. Misure generali comuni. Oltre alle misure di cu ai punti 7 e 8, si applicano le seguenti disposizioni: 1. Qualora la presenza della malattia vescicolare dei suini sia ufficialmente confermata, oltre alle misure di cui all'art. 3, comma 2, e all'art. 4, le carni di suini macellati durante il periodo intercorrente fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'attuazione di misure ufficiale sono, per quanto possibile, reperite e distrutte sotto controllo ufficiale in modo da eliminare qualsiasi rischio di propagazione del virus della malattia vescicolare dei suini. 2. Qualora il veterinario ufficiale abbia motivi per sospettare che i suini di un' azienda siano stati contaminati a seguito di movimenti di persone, animali o veicoli o in altro modo, i suini dell'azienda restano soggetti alle restrizioni in materia di movimenti di cui all'articolo 8, almeno fino al momento in cui siano stati effettuati nell'azienda: a) un esame clinico dei suini con risultato negativo; b) un esame sierologico di un campione statistico di suini che non abbia rivelato la presenza di anticorpi del virus della malattia vescicolare dei suini come indicato al punto 7.3. b). Gli esami di cui alle lettere a) e b) non possono essere effettuati prima che scadano i 28 giorni successivi all'eventuale contaminazione dei locali a seguito di movimenti di persone, animali, veicoli o altri agenti. 3. In caso di conferma della presenza della malattia vescicolare dei suini in un macello, il veterinario ufficiale del macello provvede affinche': a) tutti i suini presenti nel macello siano abbattuti immediatamente; b) le carcasse e le frattaglie dei suini infetti e contaminati siano distrutte sotto controllo ufficiale, i modo da evitare il rischio di propagazione del virus della malattia vescicolare dei suini; c) le operazioni di pulizia e di disinfezione degli edifici e delle attrezzature, veicoli inclusi, siano effettuate sotto il suo controllo, conformemente alle istruzioni eventualmente previste; d) sia effettuata un'indagine epidemiologica, conformemente all'art. 7; e) non siano reintrodotti suini destinati al macello per un periodo di almeno 24 ore dal completamento delle operazioni di pulizia e di disinfezione di cui alla lettera c). 10. Pulizia e disinfezione delle aziende infette. Oltre alle disposizioni previste dall'art. 14 il proprietario o allevatore applica le seguenti misure: 1) Procedura per la pulizia preliminare e la disinfezione: a) non appena le carcasse dei suini sono state rimosse per essere distrutte, le parti dei locali di stabulazione dei suini e qualsiasi altra parte di locali contaminati durante l'abbattimento devono essere irrorate con disinfettanti autorizzati, nella concentrazione prescritta per la malattia vescicolare dei suini. Il disinfettante utilizzato deve rimanere sulla superficie per almeno 24 ore; b) qualsiasi eventuale residuo di tessuti o sangue risultante dalla macellazione, che deve sempre essere effettuata su superficie stagna, e' accuratamente raccolto e d eliminato con le carcasse. 2) Procedure di pulizia e disinfezione intermedie: a) tutto il letame, le lettiere e gli alimenti contaminati devono essere rimossi dagli edifici, accatastati e irrorati con un disinfettante autorizzato. I liquami devono essere trattati secondo un metodo atto a distruggere il virus; b) tutti gli accessori mobili devono essere ritirati dai locali per essere puliti e disinfettati a parte; c) il grasso e il sudiciume devono essere eliminati da tutte le superfici con l'applicazione di un prodotto sgrassante; le superfici dovranno essere successivamente lavate con getti d'acqua a forte pressione; d) si deve quindi procedere ad una nuova applicazione di disinfettante, irrorando tutte le superfici; e) i locali stagni devono essere disinfettati mediante fumigazione; f) le riparazioni del suolo, dei muri e di altre parti danneggiate devono essere concordate a seguito di un'ispezione di un veterinario ufficiale e realizzate immediatamente; g) una volta terminate, le riparazioni devono essere sottoposte a controllo per verificare la corretta esecuzione delle stesse; h) tutte le parti dei locali completamente sgombre da materie combustibili possono subire un trattamento termico mediante lanciafiamme; i) tutte le superfici devono essere irrorate con un disinfettante alcalino il cui pH sia superiore a 12,5 o con qualsiasi altro disinfettante autorizzato. Il disinfettante deve essere eliminato con acqua dopo 48 ore. 3) Procedura finale di pulizia e disinfezione: il trattamento mediante lanciafiamme o disinfettante alcalino di cui al punto 2 deve essere ripetuto dopo 14 giorni. 11. Ripopolamento delle aziende infette. Oltre alle misure di cui all'art. 4, comma 4, il proprietario o allevatore si attiene alle seguenti disposizioni: 1) Il ripopolamento non deve avere inizio prima che sia trascorso un termine di 4 settimane dalla prima disinfezione completa dei locali, ovvero dalla procedura finale di pulizia e disinfezione. 2) La reintroduzione dei suini tiene conto del tipo di allevamento praticato nell'azienda in questione e deve essere conforme alle seguenti disposizioni: a) se si tratta di aziende che praticano l'allevamento all'aperto il ripopolamento ha inizio con introduzione di un numero limitato di suinetti di controllo sottoposti, con risultato negativo, ad un test per l'individuazione di anticorpi del virus della malattia vescicolare dei suini. I suinetti di controllo sono ripartiti, conformemente alle prescrizioni del veterinario ufficiale, su tutta la superficie dell'azienda infetta, sono sottoposti ad esame clinico 28 giorni dopo l'introduzione nell'azienda e subiscono un esame sierologico per campionatura. Se nessun suinetto presenta sintomi clinici della malattia vescicolare dei suini o ha sviluppato anticorpi del virus della malattia, si puo' procedere al pieno ripopolamento; b) per tutti gli altri tipi di allevamento, la reintroduzione dei suini si effettua conformemente alla lettera a) oppure mediante ripopolamento totale, a condizione che: tutti i suini arrivino entro un periodo di 8 giorni, provengono da aziende ubicate al di fuori delle zone soggette a restrizioni a causa della malattia vescicolare dei suini e siano sieronegativi; nessun suino esca dall'azienda per un periodo di 60 giorni dall'arrivo degli ultimi suini; i suini reintrodotti nell'allevamento formino oggetto di un esame clinico e sierologico conformemente alle disposizioni stabilite dall'autorita' competente; detti esami possono essere effettuati non prima di 28 giorni.