(all. 2 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 1
        Assenze per malattia nel rapporto a tempo determinato
   1. Periodo di conservazione del posto.
  Coincide con  la durata del contratto,  ma non puo' in  nessun caso
essere  superiore  a  quello  stabilito  per  il  personale  a  tempo
indeterminato  dall'art. 24,  commi 1  e  2. Il  rapporto di  lavoro,
inoltre,  cessa  comunque  allo   scadere  del  termine  fissato  nel
contratto.
  Un dirigente  assunto a tempo  determinato per 6 mesi,  ad esempio,
avra' diritto, al  massimo, alla conservazione del posto  per 6 mesi.
Se pero'  egli si ammala  dopo quattro mesi dall'inizio  del rapporto
avra' diritto  alla conservazione del  posto solo per i  restanti due
mesi.
   2. Trattamento economico delle assenza.
  2.1.Determinazione  del  periodo  massimo retribuibile  e  relativo
trattamento.
   Regola generale.
  Si deve verificare, in base alla previsione dell'art. 5 della legge
638 /  1983, richiamato nel testo  dell'art. 16 del CCNL,  qual'e' il
periodo  lavorato  nei  dodici  mesi  precedenti  l'insorgenza  della
malattia. Tale periodo e' quello massimo retribuibile.
  Se il dirigente si ammala il  15 dicembre 1997, ad esempio, bisogna
verificare per quanti giorni ha lavorato dal 15 dicembre 1996 fino al
14 dicembre  1997. Vanno dunque  computati anche i periodi  di lavoro
relativi  al  rapporto  in  corso. Tale  operazione  va  ripetuta  in
occasione  di   ogni  nuovo   evento  morboso.  Il   periodo  massimo
retribuibile varia quindi nel corso del rapporto.
  Ai  fini   della  quantificazione  del  trattamento   economico  da
corrispondere  nell'ambito del  periodo massimo  retribuibile bisogna
rispettare  la proporzione  valida per  il personale  con rapporto  a
tempo indeterminato in  virtu' della quale: 9 mesi su  18 (e cioe' la
meta' del periodo massimo retribuibile) sono retribuiti per intero, 3
mesi su 18 (e  cioe' un sesto) sono retribuiti al 90% e  6 mesi su 18
(e cioe' due sesti) al 50%.
  Si consideri  il seguente  esempio: dirigente  che nei  dodici mesi
precedenti la  nuova malattia ha lavorato  per sei mesi e  si assenti
per 120 giorni;
  il periodo massimo retribuibile sara' di 6 mesi; di questi sei mesi
(180  giorni), 90  giorni (la  meta') potranno  essere retribuiti  al
100%; 30 giorni (un sesto) al 90%; 60 giorni (due sesti) al 50%
  L'assenza di  120 giorni del  dirigente sara' dunque  retribuita al
100%  per i  primi 90  giorni, mentre  i restanti  30 giorni  saranno
retribuiti al 90%;
  Se  l'assenza fosse  stata di  190 giorni  (10 giorni  in piu'  del
massimo retribuibile) sarebbe stata retribuita nel modo seguente:
    90 giorni al 100%;
    30 giorni al 90%;
    60 giorni al 50%;
  10 giorni  senza retribuzione.  Quando l'assenza supera  il periodo
massimo retribuibile essa non puo', infatti, essere retribuita.
  Si  ricordi inoltre  che nessun  trattamento economico  di malattia
puo' essere corrisposto dopo la scadenza del contratto a termine.
  N.B.  -  Negli  esempi  fatti   si  e'  ipotizzato,  per  comodita'
espositiva,  che  il dirigente  effettui  un'unica  assenza di  lunga
durata,  ma naturalmente,  per stabilire  quale sia,  nell'ambito del
periodo massimo retribuibile, il  trattamento economico spettante per
l'ultimo  episodio morboso,  si dovranno  sommare all'ultima  assenza
anche  tutte  quelle  precedentemente  intervenute  (in  costanza  di
rapporto).
  2.2.Periodo massimo retribuibile inferiore a  4 mesi ma superiore a
un mese.
  Nel  caso  che  il  dirigente   abbia  lavorato,  nei  dodici  mesi
precedenti  l'ultimo episodio  morboso,  per un  periodo inferiore  a
quattro  mesi  ma superiore  a  un  mese  (v. punto  successivo),  la
proporzione sopra  illustrata deve  essere corretta, perche'  il CCNL
prevede che,  nell'ambito del periodo massimo  retribuibile, due mesi
sono  retribuiti  al  100%  (si  noti  che la  meta'  di  4  mesi  e'
esattamente 60 giorni).
  Chi ha  lavorato solo  tre mesi,  ad esempio,  avra' diritto  ad un
periodo  massimo  retribuibile di  90  giorni  di  cui 60  giorni  da
retribuire al  100%, 10 giorni  da retribuire al  90% e 20  giorni da
retribuire al 50%.
  In  quest'ultimo caso,  infatti,  se si  applicasse la  proporzione
illustrata nel punto 4.2.1 avremmo:
    45 giorni (la meta' del massimo) da retribuire al 100%;
    15 giorni (un sesto) da retribuire al 90%;
    30 giorni (due sesti) da retribuire al 50%.
  Invece,  poiche'  e'  stato  incrementato  di  1  /  3  il  periodo
retribuibile al 100% per passare  dai "normali" 45 giorni, risultanti
dall'applicazione  della solita  proporzione,  ai  60 previsti  dalla
norma,  occorre  ridurre  proporzionalmente  di un  terzo  i  periodi
retribuibili al 90 e al 50%.
   Quindi:
    60 giorni (45 giorni + 1 / 3) al 100%;
    10 giorni (15 giorni - 1 / 3) al 90%;
    20 giorni (30 giorni - 1 / 3) al 50%.
  In un  caso del genere, se  il lavoratore si assenta  per 20 giorni
sara'  retribuito al  100% per  tutta la  durata dell'assenza;  se si
assenta per 70 giorni sara' retribuito  al 100% per i primi 60 giorni
e al 90% per  i successivi 10 gg; se si assenta  per 120 giorni sara'
retribuito al 100% per i primi 60  giorni, al 90% per i successivi 10
e al 50% per ulteriori 20 giorni,  mentre per gli altri 30 giorni non
sara' retribuito.
  2.3. Periodo massimo retribuibile garantito.
  Nel caso che il dirigente,  nei dodici mesi precedenti la malattia,
abbia lavorato per un periodo  inferiore al mese, ha diritto comunque
ad un periodo  massimo retribuibile di almeno  trenta giorni, perche'
cosi'  prevede  espressamente l'art.  5  della  legge 638  del  1983.
Nell'ambito di  tale periodo  le assenze  sono sempre  retribuite per
intero.  In un  caso del  genere, se  il dirigente  si ammala  per 40
giorni, poiche'  ha diritto alla  retribuzione solo per 30  giorni, i
primi 30  giorni di  assenza sono  pagati al  100%, gli  ulteriori 10
giorni sono senza retribuzione.