ALLEGATO 1 Assenze per malattia nel rapporto a tempo determinato 1. Periodo di conservazione del posto. Coincide con la durata del contratto, ma non puo' in nessun caso essere superiore a quello stabilito per il personale a tempo indeterminato dall'art. 24, commi 1 e 2. Il rapporto di lavoro, inoltre, cessa comunque allo scadere del termine fissato nel contratto. Un dirigente assunto a tempo determinato per 6 mesi, ad esempio, avra' diritto, al massimo, alla conservazione del posto per 6 mesi. Se pero' egli si ammala dopo quattro mesi dall'inizio del rapporto avra' diritto alla conservazione del posto solo per i restanti due mesi. 2. Trattamento economico delle assenza. 2.1.Determinazione del periodo massimo retribuibile e relativo trattamento. Regola generale. Si deve verificare, in base alla previsione dell'art. 5 della legge 638 / 1983, richiamato nel testo dell'art. 16 del CCNL, qual'e' il periodo lavorato nei dodici mesi precedenti l'insorgenza della malattia. Tale periodo e' quello massimo retribuibile. Se il dirigente si ammala il 15 dicembre 1997, ad esempio, bisogna verificare per quanti giorni ha lavorato dal 15 dicembre 1996 fino al 14 dicembre 1997. Vanno dunque computati anche i periodi di lavoro relativi al rapporto in corso. Tale operazione va ripetuta in occasione di ogni nuovo evento morboso. Il periodo massimo retribuibile varia quindi nel corso del rapporto. Ai fini della quantificazione del trattamento economico da corrispondere nell'ambito del periodo massimo retribuibile bisogna rispettare la proporzione valida per il personale con rapporto a tempo indeterminato in virtu' della quale: 9 mesi su 18 (e cioe' la meta' del periodo massimo retribuibile) sono retribuiti per intero, 3 mesi su 18 (e cioe' un sesto) sono retribuiti al 90% e 6 mesi su 18 (e cioe' due sesti) al 50%. Si consideri il seguente esempio: dirigente che nei dodici mesi precedenti la nuova malattia ha lavorato per sei mesi e si assenti per 120 giorni; il periodo massimo retribuibile sara' di 6 mesi; di questi sei mesi (180 giorni), 90 giorni (la meta') potranno essere retribuiti al 100%; 30 giorni (un sesto) al 90%; 60 giorni (due sesti) al 50% L'assenza di 120 giorni del dirigente sara' dunque retribuita al 100% per i primi 90 giorni, mentre i restanti 30 giorni saranno retribuiti al 90%; Se l'assenza fosse stata di 190 giorni (10 giorni in piu' del massimo retribuibile) sarebbe stata retribuita nel modo seguente: 90 giorni al 100%; 30 giorni al 90%; 60 giorni al 50%; 10 giorni senza retribuzione. Quando l'assenza supera il periodo massimo retribuibile essa non puo', infatti, essere retribuita. Si ricordi inoltre che nessun trattamento economico di malattia puo' essere corrisposto dopo la scadenza del contratto a termine. N.B. - Negli esempi fatti si e' ipotizzato, per comodita' espositiva, che il dirigente effettui un'unica assenza di lunga durata, ma naturalmente, per stabilire quale sia, nell'ambito del periodo massimo retribuibile, il trattamento economico spettante per l'ultimo episodio morboso, si dovranno sommare all'ultima assenza anche tutte quelle precedentemente intervenute (in costanza di rapporto). 2.2.Periodo massimo retribuibile inferiore a 4 mesi ma superiore a un mese. Nel caso che il dirigente abbia lavorato, nei dodici mesi precedenti l'ultimo episodio morboso, per un periodo inferiore a quattro mesi ma superiore a un mese (v. punto successivo), la proporzione sopra illustrata deve essere corretta, perche' il CCNL prevede che, nell'ambito del periodo massimo retribuibile, due mesi sono retribuiti al 100% (si noti che la meta' di 4 mesi e' esattamente 60 giorni). Chi ha lavorato solo tre mesi, ad esempio, avra' diritto ad un periodo massimo retribuibile di 90 giorni di cui 60 giorni da retribuire al 100%, 10 giorni da retribuire al 90% e 20 giorni da retribuire al 50%. In quest'ultimo caso, infatti, se si applicasse la proporzione illustrata nel punto 4.2.1 avremmo: 45 giorni (la meta' del massimo) da retribuire al 100%; 15 giorni (un sesto) da retribuire al 90%; 30 giorni (due sesti) da retribuire al 50%. Invece, poiche' e' stato incrementato di 1 / 3 il periodo retribuibile al 100% per passare dai "normali" 45 giorni, risultanti dall'applicazione della solita proporzione, ai 60 previsti dalla norma, occorre ridurre proporzionalmente di un terzo i periodi retribuibili al 90 e al 50%. Quindi: 60 giorni (45 giorni + 1 / 3) al 100%; 10 giorni (15 giorni - 1 / 3) al 90%; 20 giorni (30 giorni - 1 / 3) al 50%. In un caso del genere, se il lavoratore si assenta per 20 giorni sara' retribuito al 100% per tutta la durata dell'assenza; se si assenta per 70 giorni sara' retribuito al 100% per i primi 60 giorni e al 90% per i successivi 10 gg; se si assenta per 120 giorni sara' retribuito al 100% per i primi 60 giorni, al 90% per i successivi 10 e al 50% per ulteriori 20 giorni, mentre per gli altri 30 giorni non sara' retribuito. 2.3. Periodo massimo retribuibile garantito. Nel caso che il dirigente, nei dodici mesi precedenti la malattia, abbia lavorato per un periodo inferiore al mese, ha diritto comunque ad un periodo massimo retribuibile di almeno trenta giorni, perche' cosi' prevede espressamente l'art. 5 della legge 638 del 1983. Nell'ambito di tale periodo le assenze sono sempre retribuite per intero. In un caso del genere, se il dirigente si ammala per 40 giorni, poiche' ha diritto alla retribuzione solo per 30 giorni, i primi 30 giorni di assenza sono pagati al 100%, gli ulteriori 10 giorni sono senza retribuzione.