(ALLEGATO 2 - art. 1)
                             ALLEGATO II 
                   CONDIZIONI SANITARIE SPECIFICHE 
                             Capitolo 1. 
Importazioni da paesi terzi di prodotti a base di  carne  ottenuti  a
partire da carne di pollame, selvaggina di allevamento, selvaggina e 
carni di coniglio 
   I prodotti a base di carne ottenuti a partire da carni di pollame,
selvaggina di allevamento, selvaggina e  carni  di  coniglio  possono
essere importati solo se: 
     a) non provengono da un paese terzo dal quale l'importazione sia
vietata per motivi di polizia sanitaria; 
     b)  le  carni  fresche  utilizzate   rispondono   ai   requisiti
specificatamente  prescritti  per  le  carni  di  pollame,   per   la
selvaggina per le carni di coniglio e per le carni di  selvaggina  di
allevamento; 
     c) provengono da uno stabilimento che offre  garanzie  approvate
in sede comunitaria; in attesa, le importazioni restano soggette alle
norme di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93; 
     d)  sono  preparate,  controllate  e  manipolate   secondo   gli
appropriati requisiti  previsti  dalle  disposizioni  in  materia  di
scambi intracomunitari di prodotti a base di carne; 
     e) ciascuna partita di prodotti a base di carne e'  accompagnata
da un certificato  sanitario  secondo  il  modello  redatto  in  sede
comunitaria. 
                             Capitolo 2. 
   In  sede  comunitaria  sono  stabilite  le  condizioni   sanitarie
applicabili: 
    all'immissione sul mercato e  alle  importazioni  di  uova  e  di
ovoprodotti  destinati  al  consumo  umano,  fatte  salve  le   norme
stabilite nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato; 
    alla preparazione delle gelatine destinate al consumo umano; 
    agli scambi e alle importazioni di miele, di cosce di rana  e  di
lumache destinati al consumo umano. 
 
          Nota all'allegato II, capitolo 1:
             - Per quanto concerne il D.Lgs. 3  marzo  1993,  n.  93,
          vedi note all'art. 5.