(Allegato II)
                             ALLEGATO II 
                   DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' 
             (Sistema completo di garanzia di qualita') 
1. Il fabbricante si accerta che sia applicato il sistema di qualita'
     approvato per la progettazione, la fabbricazione e il  controllo
     finale del prodotto in questione, secondo  quanto  stabilito  al
     punto 3 ed e' soggetto all'ispezione di cui al punto 3.3 e  4  e
     alla sorveglianza CE secondo quanto stabilito al punto 5. 
2. La dichiarazione di conformita' e' la procedura in base alla quale
     il fabbricante che soddisfa gli  obblighi  di  cui  al  punto  1
     garantisce e dichiara che i prodotti in questione  si  attengono
     alle disposizioni applicabili della presente direttiva. 
     Il fabbricante appone la marcatura CE secondo  quanto  stabilito
     dall'articolo  16  e  redige  una   dichiarazione   scritta   di
     conformita'. Detta dichiarazione  riguarda  un  dato  numero  di
     prodotti fabbricati ed e' conservata dal fabbricante. 
3. Sistema di qualita' 
3.1. Il fabbricante presenta all'organismo notificato una domanda  di
     valutazione del sistema di qualita'. 
     La domanda contiene le informazioni seguenti: 
     - nome e indirizzo del fabbricante, nonche' ogni altro luogo di 
       fabbricazione coperto dal sistema di qualita'; 
     - tutte le informazioni necessarie riguardanti i prodotti o la 
       categoria di prodotti oggetto della procedura; 
     - una dichiarazione scritta che non e' stata presentata ad un 
       altro organismo notificato una domanda per lo  stesso  sistema
       di qualita' relativo al prodotto; 
     - la documentazione del sistema di qualita'; 
     - l'impegno ad attenersi agli obblighi derivanti dal sistema di 
       qualita' approvato; 
     - l'impegno a garantire un funzionamento adeguato ed efficace 
       del sistema di qualita' approvato; 
     - l'impegno del fabbricante ad istituire e ad aggiornare 
       regolarmente  una  procedura  sistematica  atta   a   valutare
       l'esperienza acquisita nell'uso  dei  dispositivi  nella  fase
       successiva alla produzione  nonche'  a  prevedere  un  sistema
       appropriato cui ricorrere per applicare le  misure  correttive
       eventualmente  necessarie,  in  particolare  nel  caso   degli
       incidenti seguenti. Detto impegno comprende per il fabbricante
       l'obbligo di informare le  autorita'  competenti,  non  appena
       egli ne venga a conoscenza, circa gli incidenti seguenti: 
       i) qualsiasi disfunzione o deterioramento delle 
             caratteristiche e/o delle prestazioni, nonche' qualsiasi 
             carenza delle istruzioni per l'uso di un dispositivo che 
           possano causare o aver causato la morte o un peggioramento 
                     grave dello stato di salute del paziente o di un 
           utilizzatore; 
       ii) i motivi di ordine tecnico o sanitario connessi con le 
             caratteristiche o le prestazioni di un dispositivo per i 
             motivi elencati al punto i), che hanno portato al ritiro 
                 sistematico dal mercato da parte del fabbricante dei 
           dispositivi appartenenti allo stesso tipo. 
3.2. L'applicazione  del  sistema  di  qualita'  deve  garantire   la
     conformita' dei  prodotti  alle  disposizioni  loro  applicabili
     della presente direttiva in tutte le fasi,  dalla  progettazione
     al  controllo  finale.   Tutti   gli   elementi,   requisiti   e
     disposizioni utilizzati dal fabbricante per garantire il sistema
     di qualita' devono figurare  in  una  documentazione  aggiornata
     sistematicamente e  ordinata  sotto  forma  di  strategie  e  di
     procedure   scritte,   quali   programmi,   piani,   manuali   e
     registrazioni riguardanti la qualita'. 
     Essa comprende un'adeguata descrizione dei seguenti elementi: 
     a) gli obbiettivi di qualita' del fabbricante; 
     b) l'organizzazione dell'azienda, in particolare: 
        - le strutture organizzative, le responsabilita' dei 
            dirigenti e la loro autorita' organizzativa in materia di 
               qualita' della progettazione e della fabbricazione dei 
          prodotti; 
        - gli strumenti di controllo del funzionamento efficace del 
                     sistema di qualita', in particolare la capacita' 
                  dell'azienda di produrre la qualita' prevista nella 
             progettazione dei prodotti, compresa la sorveglianza dei 
          prodotti non conformi; 
     c) le procedure di sorveglianza e di controllo della 
        progettazione dei prodotti, in particolare: 
        - la descrizione generale del prodotto, comprese le varianti 
          previste; 
        - le specifiche di progettazione, comprese le norme applicate 
                    e i risultati delle analisi dei rischi nonche' la 
                descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i 
            requisiti essenziali applicabili ai prodotti, qualora non 
           siano applicate interamente le norme previste all'articolo 
          6; 
        - le tecniche di controllo e di verifica della progettazione, 
           dei procedimenti e degli interventi sistematici utilizzati 
          nella progettazione dei prodotti; 
        - la prova che, se un dispositivo deve essere collegato con 
          un altro dispositivo per funzionare secondo la destinazione 
           prevista, la conformita' del primo dispositivo ai relativi 
          requisiti essenziali e' stata dimostrata collegandolo ad un 
                     dispositivo, rappresentativo della categoria dei 
                   dispositivi con i quali sara' collegato, avente le 
          caratteristiche indicate dal fabbricante; 
        - una dichiarazione che il dispositivo comprende o meno come 
           parte integrante una sostanza di cui all'allegato I, punto 
                    7.4, nonche' i dati relativi alle prove svolte in 
          proposito; 
        - i dati clinici di cui all'allegato X; 
        - il progetto di etichettatura ed eventualmente di istruzioni 
          per l'uso; 
     d) le tecniche di controllo e di garanzia della qualita' a 
        livello di fabbricazione, in particolare: 
        - i procedimenti e le procedure utilizzate, in particolare 
                   per la sterilizzazione, gli acquisti e i documenti 
          necessari; 
        - le procedure di identificazione del prodotto, predisposte e 
            aggiornate sulla base di schemi, specifiche applicabili o 
                   altri documenti pertinenti, in tutte le fasi della 
          fabbricazione; 
     e) gli esami e le prove svolti prima, durante e dopo la 
        fabbricazione, la frequenza di  tali  esami  e  prove  e  gli
        strumenti di prova utilizzati; la calibratura degli strumenti
        di  prova  deve  essere  fatta  in  modo  da  presentare  una
        rintracciabilita' adeguata. 
3.3. L'organismo  designato  esegue  una  revisione  del  sistema  di
     qualita' per stabilire se esso risponde ai requisiti previsti al
     punto 3.2. Esso presuppone la conformita'  ai  requisiti  per  i
     sistemi  di  qualita'  che  applicano   le   norme   armonizzate
     corrispondenti. 
     Il gruppo incaricato  della  valutazione  comprende  almeno  una
     persona  che  possieda  un'esperienza   di   valutazione   della
     tecnologia in questione. La procedura di  valutazione  comprende
     una visita presso la sede del fabbricante e, in casi debitamente
     giustificati, presso la sede dei fornitori del  fabbricante  e/o
     dei  subappaltatori,   per   controllare   i   procedimenti   di
     fabbricazione. 
     La decisione e' comunicata  al  fabbricante.  Essa  contiene  le
     conclusioni del controllo e una valutazione motivata. 
3.4. Il fabbricante comunica all'organismo designato che ha approvato
     il sistema di qualita' ogni eventuale  progetto  di  adeguamento
     importante del sistema di qualita' o  della  gamma  di  prodotti
     contemplati. L'organismo designato valuta le modifiche  proposte
     e verifica se il sistema  di  qualita'  modificato  risponde  ai
     requisiti stabiliti al punto 3.2; esso comunica la decisione  al
     fabbricante.  Detta  decisione  contiene  le   conclusioni   del
     controllo e una valutazione motivata. 
4. Esame della progettazione del prodotto 
4.1. Oltre agli obblighi previsti al punto  3,  il  fabbricante  deve
     presentare all'organismo designato  una  domanda  di  esame  del
     fascicolo di progettazione del prodotto che sara'  fabbricato  e
     che rientra nella categoria di cui al punto 3.1. 
4.2. La domanda contiene una descrizione della  progettazione,  della
     fabbricazione e delle prestazioni del prodotto. Essa comprende i
     documenti necessari  previsti  al  punto  3.2,  lettera  c)  che
     consentono di valutare la conformita' del prodotto ai  requisiti
     della presente direttiva. 
4.3. L'organismo designato esamina la domanda e, se  il  prodotto  e'
     conforme alle disposizioni  ad  esso  applicabili  del  presente
     decreto esso rilascia al richiedente un certificato di esame  CE
     della progettazione. L'organismo designato puo' chiedere che  la
     domanda sia  completata  da  prove  o  esami  complementari  per
     consentirgli di valutarne  la  conformita'  ai  requisiti  della
     presente  direttiva.  Il  certificato  contiene  le  conclusioni
     dell'esame, le condizioni di validita',  i  dati  necessari  per
     l'indicazione della progettazione approvata, e, ove, necessario,
     la descrizione della destinazione del prodotto. 
     Per i dispositivi di cui al punto 7.4 dell'allegato I, prima  di
     prendere una decisione, l'organismo designato consulta una delle
     autorita' competenti designate dagli Stati membri ai sensi della
     direttiva 65/65/CEE per quanto riguarda gli aspetti  contemplati
     in detto paragrafo. 
     Nell'adottare una  decisione  l'organismo  designato  tiene  nel
     debito conto le opinioni in occasione di  tale  consultazione  e
     trasmette la decisione finale al Ministero della sanita'. 
4.4. Le modifiche della  progettazione  approvata  sono  soggette  ad
     un'approvazione complementare da parte dell'organismo  designato
     che  ha  rilasciato   il   certificato   di   esame   CE   della
     progettazione, qualora dette modifiche  possano  influire  sulla
     conformita' ai requisiti essenziali della presente  direttiva  o
     sulle condizioni stabilite per l'utilizzazione del prodotto.  Il
     richiedente comunica all'organismo notificato che ha  rilasciato
     il certificato di esame CE della  progettazione  ogni  eventuale
     modifica   della   progettazione    approvata.    L'approvazione
     complementare  e'  rilasciata  sotto  forma   di   aggiunta   al
     certificato di esame CE della progettazione. 
5. Sorveglianza 
5.1. La sorveglianza  deve  garantire  che  il  fabbricante  soddisfi
     correttamente gli obblighi derivanti  dal  sistema  di  qualita'
     approvato. 
5.2. Il fabbricante autorizza l'organismo notificato a svolgere tutte
     le ispezioni necessarie e gli  mette  a  disposizione  tutte  le
     informazioni utili, in particolare: 
     - la documentazione del sistema di qualita'; 
     - i dati previsti nella parte del sistema di qualita' relativa 
       alla progettazione,  quali  risultati  di  analisi,  prove  di
       calcolo, ecc.; 
     - i dati previsti nella parte del sistema di qualita' relativa 
       alla  fabbricazione,  quali  relazioni  di  ispezioni,  prove,
       tarature e qualifica del personale impiegato, ecc. 
5.3. L'organismo  notificato  svolge   periodicamente   ispezioni   e
     valutazioni  per  accertarsi  che  il  fabbricante  applichi  il
     sistema di qualita' approvato  e  presenta  al  fabbricante  una
     relazione di valutazione. 
 
5.4.  L'organismo  notificato  puo'   inoltre   recarsi   presso   il
fabbricante per una visita imprevista. In occasione di  tali  visite,
l'organismo notificato puo' svolgere o fare svolgere delle prove  per
accertarsi del buon  funzionamento  del  sistema  di  qualita'.  Esso
presenta al fabbricante una relazione di ispezione e, se vi e'  stata
prova, una relazione di prova. 
6. Disposizioni amministrative 
6.1. Il fabbricante tiene a disposizione delle  autorita'  nazionali,
     per almeno cinque anni dalla data dell'ultima fabbricazione  del
     prodotto, i seguenti documenti: 
     - la dichiarazione di conformita'; 
     - la documentazione prevista al punto 3.1, quarto trattino; 
     - gli adeguamenti previsti al punto 3.4; 
     - la documentazione prevista al punto 4.2; 
     - le decisioni e le relazioni dell'organismo designato previste 
       ai punti 3.3, 4.3, 4.4, 5.3 e 5.4. 
6.2. L'organismo designato mette a disposizione degli altri organismi
     designati e  del  Ministero  della  sanita',  su  richiesta,  le
     informazioni necessarie riguardanti le approvazioni dei  sistemi
     di qualita' rilasciate, rifiutate o ritirate. 
6.3. Per quanto riguarda i dispositivi soggetti alla procedura di cui
     alla precedente sezione 4, qualora ne' il fabbricante ne' il suo
     rappresentante  autorizzato  siano  stabiliti  nella  Comunita',
     l'obbligo di tener  a  disposizione  la  documentazione  tecnica
     spetta  al  responsabile  dell'immissione   in   commercio   del
     dispositivo  nella  Comunita'  oppure  all'importatore  di   cui
     all'allegato I, punto 13.3, lettera a). 
7. Applicazione ai dispositivi appartenenti alle classi IIa e IIb 
     Il  presente  allegato  puo'  applicarsi,  secondo  il  disposto
     dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, ai prodotti appartenenti alle
     classi IIa e  IIb.  Il  punto  4  non  si  applica  ai  prodotti
     appartenenti alle classi IIa e IIb.