Art. 7 Le due Parti si impegnano a mettere allo studio la possibilita' di giungere, nell'ambito delle rispettive legislazioni, ad un accordo separato che regoli ai soli fini scolastici i titoli di studio rilasciati dalle istituzioni scolastiche statali e legalmente riconosciute da ciascuna delle Parti operanti nel territorio dell'altra, sempre che i programmi di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese nel quale si chiede il riconoscimento dei sistemi educativi. Le due Parti si impegnano altresi' ad esaminare la possibilita' di regolamentare il riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati da Universita' o Istituti universitari dei due Paesi, sempre che i programmi di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese nel quale si chiede il riconoscimento di tali titoli.