(Allegato - art. 7)
                               Art. 7 
 
  Le due Parti si impegnano a mettere allo studio la possibilita'  di
giungere, nell'ambito delle rispettive legislazioni,  ad  un  accordo
separato che regoli ai  soli  fini  scolastici  i  titoli  di  studio
rilasciati  dalle  istituzioni  scolastiche  statali   e   legalmente
riconosciute  da  ciascuna  delle  Parti  operanti   nel   territorio
dell'altra, sempre che i programmi di studio corrispondano  a  quelli
vigenti nel Paese nel quale si chiede il riconoscimento  dei  sistemi
educativi. 
  Le due Parti si impegnano altresi' ad esaminare la possibilita'  di
regolamentare  il  riconoscimento  reciproco  dei  titoli  di  studio
rilasciati da Universita' o  Istituti  universitari  dei  due  Paesi,
sempre che i programmi di studio corrispondano a quelli  vigenti  nel
Paese nel quale si chiede il riconoscimento di tali titoli.