Allegato B ORGANISMI CON DIRITTI E OBBLIGHI DI NEGOZIARE L'INTERCONNESSIONE Il presente allegato riguarda gli organismi tenuti a fornire agli utenti capacita' di rete, commutata e non, da cui dipende l'offerta dei servizi di telecomunicazioni; sul rispetto dell'obbligo vigila l'Autorita'. Tali organismi sono: 1. organismi che forniscono reti di telecomunicazioni pubbliche fisse o mobili e prestano servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico e che controllano i mezzi di accesso ad uno o piu' punti terminali di rete contraddistinti da uno o piu' numeri nell'ambito del piano nazionale di numerazione. Per controllo dei mezzi di accesso ad un punto terminale di rete s'intende la possibilita' di controllare i servizi di telecomunicazioni disponibili per l'utente finale in quel punto terminale di rete e la possibilita' di negare ad altri fornitori di servizi l'accesso all'utente finale in quel punto terminale di rete. Il controllo dei mezzi di accesso comporta il controllo del collegamento fisico con l'utente finale, con o senza cavo, e la possibilita' di modificare o revocare i numeri nazionali necessari per accedere al punto terminale di rete dell'utente finale; 2. organismi che forniscono linee affittate; 3. organismi autorizzati in ambito nazionale a fornire circuiti internazionali di telecomunicazioni tra i Paesi dell'Unione europea e i Paesi terzi e detentori di diritti speciali in tal senso; 4. organismi che forniscono servizi di telecomunicazioni autorizzati ad interconnettersi.