(Allegato B)
                                                           Allegato B 
 
                  ORGANISMI CON DIRITTI E OBBLIGHI 
                   DI NEGOZIARE L'INTERCONNESSIONE 
 
  Il presente allegato riguarda gli organismi tenuti a  fornire  agli
utenti capacita' di rete, commutata e non, da cui  dipende  l'offerta
dei servizi di telecomunicazioni; sul  rispetto  dell'obbligo  vigila
l'Autorita'. 
  Tali organismi sono: 
   1. organismi che forniscono reti  di  telecomunicazioni  pubbliche
fisse o mobili e prestano servizi di telecomunicazioni accessibili al
pubblico e che controllano i mezzi di accesso ad  uno  o  piu'  punti
terminali di rete contraddistinti da uno o  piu'  numeri  nell'ambito
del piano nazionale  di  numerazione.  Per  controllo  dei  mezzi  di
accesso ad un punto terminale di rete s'intende  la  possibilita'  di
controllare i servizi di telecomunicazioni disponibili  per  l'utente
finale in quel punto terminale di rete e la possibilita' di negare ad
altri fornitori di servizi l'accesso all'utente finale in quel  punto
terminale di rete. Il controllo dei  mezzi  di  accesso  comporta  il
controllo del collegamento fisico con l'utente finale,  con  o  senza
cavo, e la possibilita' di modificare o revocare i  numeri  nazionali
necessari per accedere al punto terminale di rete dell'utente finale; 
   2. organismi che forniscono linee affittate; 
   3. organismi autorizzati in ambito nazionale  a  fornire  circuiti
internazionali di telecomunicazioni tra i Paesi dell'Unione europea e
i Paesi terzi e detentori di diritti speciali in tal senso; 
   4.  organismi  che   forniscono   servizi   di   telecomunicazioni
autorizzati ad interconnettersi.