(Convenzione - art. IV)
                             Articolo IV 
  1. La Commissione, in collaborazione con  istituzioni  indipendenti
dei Governi contraenti  o  altre  istituzioni  pubbliche  o  private,
stabilimenti  o   organizzazioni,   o   per   il   loro   tramite   o
indipendentemente, potra': 
    (a) incoraggiare,  raccomandare  o,  se  necessario,  organizzare
studi ed indagini relative alle balene ed alla caccia alle balene; 
    (b) raccogliere  ed  analizzare  informazioni  statistiche  sullo
stato attuale e le tendenze delle razze di balene, ed agli effetti su
di essi prodotti dalle attivita' di caccia alle balene; 
    (c) studiare, valutare e divulgare le  informazioni  relative  ai
metodi per mantenere ed  aumentare  le  popolazioni  delle  razze  di
balene. 
  2. La Commissione disporra' la pubblicazione di rapporti sulle  sue
attivita',  e  potra'  pubblicare  in  maniera  indipendente   o   in
collaborazione con l'Ufficio internazionale delle  Statistiche  sulla
caccia  alle  balene  a  Sandefjord  in   Norvegia,   e   con   altre
organizzazioni ed istituzioni i rapporti  che  riterra'  appropriati,
nonche' informazioni statistiche, scientifiche  ed  altre  pertinenti
relative alle balene ed alla caccia alle balene.