(Convenzione - art. VII)
                            Articolo VII 
  I  Governi  contraenti  provvederanno  a  trasmettere   rapidamente
all'Ufficio internazionale delle Statistiche sulla caccia alle balene
a Sandefjord in Norvegia o ad ogni altro organo  che  la  Commissione
potra'  designare  le  notifiche  e  le  informazioni  statistiche  o
comunque pertinenti previste dalla presente Convenzione nelle forme e
secondo le modalita' che potranno essere stabilite dalla Commissione.