(Convenzione - art. IX)
                             Articolo IX 
  1. Ciascun Governo  contraente  adottera'  misure  appropriate  per
garantire   l'applicazione   delle   disposizioni   della    presente
Convenzione e la punizione  delle  infrazioni  a  tali  disposizioni,
commesse nell'ambito di  operazioni  svolte  da  persone  o  da  navi
soggette alla sua giurisdizione. 
  2.  Ai  tiratori  ed  agli  equipaggi  delle  baleniere  non  sara'
corrisposto alcun premio o altra retribuzione calcolata in  relazione
ai risultati del loro lavoro per qualunque balena la cui  cattura  e'
vietata dalla Convenzione. 
  3. Il Governo avente giurisdizione per un determinato reato  potra'
intentare un'azione legale per le infrazioni o le trasgressioni della
presente Convenzione. 
  4.  Ciascun  Governo  contraente  comunichera'   alla   Commissione
dettagli  particolareggiati  riguardo  a  ciascuna  infrazione   alle
disposizioni della presente Convenzione da parte di persone o di navi
sotto la giurisdizione  di  tale  Governo,  come  riferito  dai  suoi
ispettori. Dovra' essere inclusa una dichiarazione sui  provvedimenti
adottati per far fronte all'infrazione e le sanzioni imposte.