Articolo IX 1. Ciascun Governo contraente adottera' misure appropriate per garantire l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e la punizione delle infrazioni a tali disposizioni, commesse nell'ambito di operazioni svolte da persone o da navi soggette alla sua giurisdizione. 2. Ai tiratori ed agli equipaggi delle baleniere non sara' corrisposto alcun premio o altra retribuzione calcolata in relazione ai risultati del loro lavoro per qualunque balena la cui cattura e' vietata dalla Convenzione. 3. Il Governo avente giurisdizione per un determinato reato potra' intentare un'azione legale per le infrazioni o le trasgressioni della presente Convenzione. 4. Ciascun Governo contraente comunichera' alla Commissione dettagli particolareggiati riguardo a ciascuna infrazione alle disposizioni della presente Convenzione da parte di persone o di navi sotto la giurisdizione di tale Governo, come riferito dai suoi ispettori. Dovra' essere inclusa una dichiarazione sui provvedimenti adottati per far fronte all'infrazione e le sanzioni imposte.