(all. 2 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 2
                                                        Suballegato 1
 NORME TECNICHE PER L'UTILIZZAZIONE DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI COME
        COMBUSTIBILI O COME ALTRO MEZZO PER PRODURRE ENERGIA
1.  Tipologia: Combustibile derivato da rifiuti (CDR) (190501)
1.1 Provenienza: impianti di produzione di CDR di  cui  al  punto  14
    dell'allegato 1
1.2 Caratteristiche del rifiuto
    Combustibile ottenuto da rifiuti con le seguenti caratteristiche:
P.C.I. minimo          sul tal quale               15.000 kJ/kg
Umidita'               in massa                    max   25%
Cloro                      "                        "    0,9%
Zolfo                      "                        "    0,6%
Ceneri            sul secco in massa                "    20%
Pb (volatile)              "                        "   200 mg/kg
Cr                         "                        "   100 mg/kg
Cu (composti solubili)     "                        "   300 mg/kg
Mn                         "                        "   400 mg/kg
Ni                         "                        "    40 mg/kg
As                         "                        "     9 mg/kg
Cd+Hg                      "                        "     7 mg/kg
    Per   ciascuna   partita   di  CDR  deve  essere  certificata  la
    temperatura di rammollimento delle ceneri.
1.3 Attivita' e metodi di recupero:
    Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 1 puo'  essere
    effettuata attraverso la combustione alle seguenti condizioni:
    -  impianti dedicati a recupero energetico dei rifiuti di potenza
      termica nominale non inferiore a 10 MW;
    - impianti industriali di potenza termica nominale non  inferiore
      a 20 MW per la co-combustione.
    Gli impianti devono essere provvisti di:
-  bruciatore  pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto
  nei forni industriali);
    - alimentazione automatica del combustibile;
    - regolazione automatica  del  rapporto  aria/combustibile  anche
      nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali);
    - controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio,
      delle   polveri,  ossidi  di  azoto,  acido  cloridrico,  della
      temperatura  nell'effluente  gassoso,   nonche'   degli   altri
      inquinanti  di  cui  al  suballegato 2, paragrafo 1, lettera a)
      nonche' della temperatura nella camera di combustione.
    Devono inoltre garantire in tutte le condizioni  di  esercizio  i
    seguenti requisiti minimi operativi:
    -  temperatura minima dei gas nella camera di combustione, di 850
      gradi C raggiunta anche in prossimita' della parete interna;
    - tempo di permanenza minimo dei gas nella camera di  combustione
      di 2 secondi;
    e  rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad
    un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume:
Zn *                                                   5 mg/Nm cubici
Ossidi di azoto (come valore medio giornaliero)      200 mg/Nm cubici
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)                0,1 ng/Nm cubici
(come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)
  Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.)        0,01 mg/Nm cubici
(come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)
* come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 h
per  gli  altri  inquinanti si applicano i valori limite di emissione
fissati nel suballegato 2 del presente allegato.
Nel  caso  di  impiego  simultaneo  in   impianti   industriali   con
combustibili  autorizzati,  il  calore  prodotto dal rifiuto non deve
eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi
fase di funzionamento; i valori  limite  di  emissione  da  applicare
all'impianto  devono  essere calcolati come indicato al suballegato 3
del presente allegato.
La co-combustione non e' consentita nei forni per  la  produzione  di
calce alimentare.
2.  Tipologia: Biogas (190599)
2.1  Provenienza:  Fermentazione anaerobica metanogenica di rifiuti a
    matrice organica in processi di cui al punto 15 dell'Allegato 1 o
    da discarica.
2.2 Caratteristiche del gas:
    Gas combustibile avente le seguenti caratteristiche:
Metano                   min. 30% vol
H2S                      max 1,5% vol
P.C.I. sul tal quale     min 12.500 kJ/Nm cubici
2.3 Attivita' e metodi di recupero:
    L'utilizzazione  di  biogas  e'   consentita   in   impianti   di
    conversione  energetica  di  potenza termica nominale superiore a
    0,5 MW, anche integrati con il sistema di produzione del gas, con
    le caratteristiche di seguito indicate
    a) motori fissi a combustione interna che rispettano  i  seguenti
       valori  limite  di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno
       nei fumi anidri pari al 5% in volume:
       Polveri (valore medio rilevato per un periodo
       di campionamento di 1 ora)                    10 mg/Nm cubici;
       HC1                          "                10 mg/Nm cubici;
       Carbonio Organico Totale     "               150 mg/Nm cubici;
       HF                           "                 2 mg/Nm cubici;
       NOx                          "               450 mg/Nm cubici;
       Monossido di carbonio                        500 mg/Nm cubici.
Per gli altri inquinanti si  applicano  i  valori  limite  minimi  di
emissione  fissati  ai  sensi  dell'art.  3, comma 2, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  203/1988  per  le   corrispondenti
tipologie d'impianti che utilizzano combustibili gassosi.
Negli  impianti  dedicati  oltre  i  6  MWt deve essere effettuato il
controllo in continuo di:
monossido di carbonio
ossidi di azoto
ossidi di zolfo
b) impianti dedicati al recupero energetico  di  rifiuti  o  impianti
industriali  che garantiscano in tutte le condizioni di esercizio una
efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) minima del 99.0%;
- che abbiano il controllo in continuo dell'ossigeno,  del  monossido
  di  carbonio  e  della  temperatura  nell'effluente  gassoso; negli
  impianti oltre i 6 MWt controllo in continuo anche degli ossidi  di
  azoto  e  degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo
  1, lettera a) e che rispettino i valori limite di emissione fissati
  nel  suballegato  2  del presente allegato riferiti ad un tenore di
  ossigeno nei fumi andri pari al 3% in volume.
Non si applica il limite per le emissioni  di  ossido  di  zolfo.  Il
limite di Nox e' fissato in 200 mg/Nm cubici.
Nel   caso   di   impiego  simultaneo  in  impianti  industriali  con
combustibili autorizzati, il calore prodotto  dal  rifiuto  non  deve
eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi
fase  di  funzionamento;  i  valori  limite di emissione da applicare
all'impianto devono essere calcolati come indicato al  suballegato  3
del presente allegato.
La  cocombustione  non  e'  consentita nei forni per la produzione di
calce alimentare.
3.  Tipologia: Scarti vegetali (020103)  (020107)  (020301)  (020303)
    (020304) (020701) (020704).
3.1 Provenienza: Attivita' agricole, forestali e di prima lavorazione
    di  prodotti  agroalimentari;  impianti  di estrazione di olio di
    vinaccioli,  industria  distillatoria,  industria   enologica   e
    ortofrutticola,   produzione   di  succhi  di  frutta  e  affini,
    industria olearia.
3.2 Caratteristiche del rifiuto: Residui colturali pagliosi (cereali,
    leguminose  da  granella,  piante  oleaginose,   ecc.);   residui
    colturali  legnosi  (sarmenti  di  vite,  residui  di potature di
    piante  da  frutto,  ecc.);  residui  da  estrazione   forestale;
    residui-colturali  diversi  (stocchi  e  tutoli di mais, steli di
    sorgo, di tabacco, di  girasole,  di  canapa,  di  cisto,  ecc.);
    residui di lavorazione (pula, lolla, residui fini di trebbiatura,
    gusci,  ecc.), sanse esauste, vinacce esauste, vinaccioli, farina
    di vinaccioli,  residui  di  frutta,  buccette  e  altri  residui
    vegetali.
3.3 Attivita' e metodi di recupero:
    Il  recupero energetico del rifiuto di cui al punto 3 puo' essere
    effettuato attraverso la combustione alle seguenti condizioni:
    * impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o  impianti
      industriali.
      Detti impianti dovranno essere provvisti di:
      -  bruciatore  pilota  a  combustibile  gassoso  o liquido (non
      richiesto nei forni industriali);
      - alimentazione automatica del combustibile;
      - regolazione automatica del rapporto  aria/combustibile  anche
      nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali);
      -   controllo   in   continuo   del   monossido   di  carbonio,
      dell'ossigeno e della temperatura nell'effluente  gassoso  (non
      obbligatorio  per  gli  impianti  di  potenza  termica nominale
      inferiore a 1 MW);
    negli impianti oltre i 6 MWt controllo in  continuo  anche  degli
    ossidi di azoto e degli altri inquinanti di cui al suballegato 2,
    paragrafo  1  1,  lettera  a),  ad  esclusione  del  fluoruro  di
    idrogeno.
    Per le emissioni devono essere  rispettati  i  valori  limite  di
    emissioni  fissati  nel  suballegato  2 del presente allegato e i
    seguenti limiti  con  un  tenore  di  ossigeno  nei  fumi  anidri
    dell'11% in volume:
      NOx (come valore medio giornaliero)            200 mg/Nm cubici
      NOx (come valore medio orario)
      ove non previsto il controllo in continuo      400 mg/Nm cubici
    Per gli impianti con potenza termica nominale inferiore a 1 MW il
    limite  di  emissione  delle  polveri  e' di 50 mg/Nm cubici e il
    limite di emissione di CO e' di 100 mg/Nm cubici come valori medi
    giornalieri, per le attivita' stagionali di durata non  superiore
    a  120  giorni  il  limite  alle  emissioni di CO e' di 300 mg/Nm
    cubici.
    Nel caso  di  impiego  simultaneo  in  impianti  industriali  con
    combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve
    eccedere  il  60%  del  calore  totale  prodotto dall'impianto in
    qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione  da
    applicare  all'impianto  devono essere calcolati come indicato al
    suballegato 3 del presente allegato.
4.   Tipologia: Rifiuti della lavorazione  del  legno  e  affini  non
    trattati  (030101)  (030102)  (030103) (030301) (150103) (170201)
    (200107).
4.1 Provenienza: industria della  carta,  del  sughero  e  del  legno
    (prima  e seconda lavorazione, produzione pannelli di particelle,
    di fibra  e  compensati,  mobili,  semilavorati  per  il  mobile,
    articoli per l'edilizia, pallets ed imballaggi, ecc.).
4.2 Caratteristiche del rifiuto:
    Scarti  anche in polvere a base esclusivamente di legno vergine o
    sughero vergine o componenti di legno vergine.
4.3 Attivita' e metodi di recupero:
    Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 4 puo'  essere
    effettuato attraverso la combustione alle seguenti condizioni:
    *  impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti
      industriali.
      Detti impianti dovranno essere provvisti di:
      - bruciatore pilota  a  combustibile  gassoso  o  liquido  (non
      richiesto nei forni industriali);
      - alimentazione automatica del combustibile:
      -  regolazione  automatica del rapporto aria/combustibile anche
      nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali);
      -  controllo   in   continuo   del   monossido   di   carbonio,
      dell'ossigeno  e  della temperatura nell'effluente gassoso (non
      obbligatorio per  gli  impianti  di  potenza  termica  nominale
      inferiore a 1 MW).
    Negli  impianti  oltre  i 6 MWt controllo in continuo anche degli
    ossidi di azoto e altri  inquinanti  di  cui  al  suballegato  2,
    paragrafo 1, lettera a) ad esclusione del fluoruro di idrogeno.
    Per  le  emissioni  devono  essere  rispettati i valori limite di
    emissioni fissati nel suballegato 2 del  presente  allegato  e  i
    seguenti  limiti  con  un  tenore  di  ossigeno  nei  fumi anidri
    dell'11% in volume:
      NOx (come valore medio giornaliero)            200 mg/Nm cubici
      NOx (come valore medio orario)
      ove non previsto il controllo continuo         400 mg/Nm cubici
    Per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 1 MW  il
    limite  di  emissione  delle  polveri e' di 50 mg/Nm cubici, e il
    limite di emissione di CO e di 100 mg/Nm cubici come valori  medi
    giornalieri.
    Nel  caso  di  impiego  simultaneo  in  impianti  industriali con
    combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve
    eccedere il 60%  del  calore  totale  prodotto  dall'impianto  in
    qualsiasi  fase di funzionamento; i valori limite di emissione da
    applicare all'impianto devono essere calcolati come  indicato  al
    suballegato 3 del presente allegato.
5.  Tipologia: rifiuti da fibra tessile (040201) (040203)
5.1 Provenienza: industria tessile
5.2 Caratteristiche del rifiuto:
    Scarti,  anche  in polvere, di fibre tessili di origine animale o
    vegetale derivanti dalla filatura e tessitura
5.3 Attivita' e metodi di recupero:
    Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 5 puo'  essere
    effettuato attraverso la combustione alle seguenti condizioni:
    *  in  impianti  dedicati  al  recupero  energetico  di rifiuto o
    impianti
    industriali.
      Detti impianti dovranno essere provvisti di:
      - bruciatore pilota  a  combustibile  gassoso  o  liquido  (non
      richiesto nei forni industriali);
      - alimentazione automatica del combustibile;
      -  regolazione  automatica del rapporto aria/combustibile anche
      nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali);
      -  controllo   in   continuo   del   monossido   di   carbonio,
      dell'ossigeno  e  della temperatura nell'effluente gassoso (non
      obbligatorio per  gli  impianti  di  potenza  termica  nominale
      inferiore a 1 MW).
    Negli  impianti  oltre  i 6 MWt controllo in continuo anche degli
    ossidi di azoto e degli altri inquinanti di cui al suballegato 2,
    paragrafo 1, lettera a), ad esclusione del fluoruro di idrogeno.
    Per le emissioni devono essere  rispettati  i  valori  limite  di
    emissioni  fissati  nel  suballegato  2 del presente allegato e i
    seguenti limiti  con  un  tenore  di  ossigeno  nei  fumi  anidri
    dell'11% in volume:
      NOx (come valore medio giornaliero)            200 mg/Nm cubici
      NOx (come valore medio orario)
      ove non previsto il controllo in continuo      400 mg/Nm cubici
    Per  gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 1 MW il
    limite di emissione delle polveri e' di  50  mg/Nm  cubici  e  il
    limite  di  emissione di CO e di 100 mg/Nm cubici, come valori di
    giornalieri.
    Nel caso  di  impiego  simultaneo  in  impianti  industriali  con
    combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve
    eccedere  il  60%  del  calore  totale  prodotto dall'impianto in
    qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione  da
    applicare  all'impianto  devono essere calcolati come indicato al
    suballegato 3 del presente allegato.
6.  Tipologia: rifiuti della lavorazione del legno e affini  trattati
    (030102) (030103) (200107)
6.1  Provenienza:  industria  del legno (prima e seconda lavorazione,
    produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili,
    semilavorati per il mobile, articoli per l'edilizia, ecc.)
6.2 Caratteristiche del rifiuto:
    Scarti  e  agglomerati  anche  in  polvere  a base esclusivamente
    legnosa e vegetale contenenti  un  massimo  di  resine  fenoliche
    dell'1%  e  privi di impregnanti a base di olio di catrame o sali
    CCA, aventi inoltre le seguenti caratteristiche:
    - un contenuto massimo di  resine  urea-formaldeide  o  melanina-
      formaldeide  o  urea-melanina-formaldeide  del  20% (come massa
      secca/massa secca di pannello);
    -   un    contenuto    massimo    di    resina    a    base    di
      difenilmetandiisocianato  del'8%  (come massa secca/massa secca
      di pannello);
    - un contenuto massimo di Cloro dello 0,9% in massa;
    - un contenuto massimo di additivi  (solfato  di  ammonio,  urea-
      esametilentetrammina)  del 10% (come massa secca/massa secca di
      resina).
6.3 Attivita' e metodi di recupero:
    Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 6 puo'  essere
    effettuata attraverso la combustione alle seguenti condizioni:
    *  impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti
      industriali di potenza termica nominale non inferiore a 1 MW.
      Detti impianti devono essere provvisti di:
      - bruciatore pilota  a  combustibile  gassoso  o  liquido  (non
      richiesto nei forni industriali);
      - alimentazione automatica del combustibile;
      -  regolazione  automatica del rapporto aria/combustibile anche
      nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali);
      -  controllo   in   continuo   del   monossido   di   carbonio,
      dell'ossigeno e della temperatura nell'effluente gassoso;
      -  negli  impianti  oltre  i  6 MWt controllo in continuo degli
      ossidi di azoto e degli altri inquinanti di cui al  suballegato
      2, paragrafo 1, lettera a).
      Devono   inoltre  rispettare  i  seguenti  valori  limite  alle
      emissioni riferiti ad un tenore di  ossigeno  dei  fumi  anidri
      dell'11% in volume:
      NOx (come valore medio giornaliero)            200 mg/Nm cubici
      NOx (come valore medio orario)
      ove non previsto il controllo in continuo      400 mg/Nm cubici
      PCDD+PCDF (come diossina equivalente)          0,1 ng/Nm cubici
      (come valore medio rilevato per un periodo
       di campionamento di 8 ore)
      Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.)    0,01 mg/Nm cubici
      (come valore medio rilevato per un periodo
       di campionamento di 8 ore)
per  gli  altri  inquinanti si applicano i valori limite di emissione
fissati nel suballegato 2 del presente allegato.
    Nel caso  di  impiego  simultaneo  in  impianti  industriali  con
    combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve
    eccedere  il  60%  del  calore  totale  prodotto dall'impianto in
    qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione  da
    applicare  all'impianto  devono essere calcolati come indicato al
    suballegato 3 del presente allegato.
    La cocombustione non e' consentita nei forni per la produzione di
    calce alimentare.
7.  Tipologia: rifiuti della lavorazione del tabacco (020304).
7.1   Provenienza:   trasformazione  industriale  del  tabacco  e  la
    fabbricazione di prodotti da fumo.
7.2 Caratteristiche del rifiuto:
    Scarti e cascami di lavorazioni costituiti dalle polveri, fresami
    e costoline di tabacco vergine e  rigenerato,  provenienti  dalla
    trasformazione  industriale  del tabacco e dalla fabbricazione di
    prodotti da fumo aventi un P.C.I. (potere  calorifico  inferiore)
    sul secco minimo di 8.000 kJ/kg ed una umidita' massima del 16%.
7.3 Attivita' e metodi di recupero:
    Il  recupero energetico del rifiuto di cui al punto 7 puo' essere
    effettuata attraverso la combustione alle seguenti condizioni:
    * impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o  impianti
      industriali.
      Detti impianti devono essere provvisti di:
      -  bruciatore  pilota  a  combustibile  gassoso  o liquido (non
      richiesto nei forni industriali);
      - alimentazione automatica del combustibile;
      - regolazione automatica del rapporto  aria/combustibile  anche
      nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali);
      -   controllo  in  continuo  dell'ossigeno,  del  monossido  di
      carbonio  e  della  temperatura  nell'effluente  gassoso   (non
      obbligatorio  per  gli  impianti  di  potenza  termica nominale
      inferiore a 1 MW);
      - negli impianti oltre i 6  MWt  controllo  in  continuo  degli
      ossidi  di azoto e degli altri inquinanti di cui al suballegato
      2, paragrafo 1,  lettera  a)  ad  esclusione  del  fluoruro  di
      idrogeno.
      Devono   inoltre  rispettare  i  seguenti  valori  limite  alle
      emissioni riferiti ad un tenore di  ossigeno  dei  fumi  anidri
      dell'11% in volume:
      NOx (come valore medio giornaliero)            200 mg/Nm cubici
      NOx (come valore medio orario)
      ove non previsto il controllo in continuo      400 mg/Nm cubici
      PCDD+PCDF (come diossina equivalente)          0,1 ng/Nm cubici
      (come valore medio rilevato per un periodo
       di campionamento di 8 ore)
      Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.)    0,01 mg/Nm cubici
      (come valore medio rilevato per un periodo
       di campionamento di 8 ore)
    per  gli  altri  inquinanti  si  applicano  i  valori  limite  di
    emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato.
    Nel caso  di  impiego  simultaneo  in  impianti  industriali  con
    combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve
    eccedere  il  60%  del  calore  totale  prodotto dall'impianto in
    qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione  da
    applicare  all'impianto  devono essere calcolati come indicato al
    suballegato 3 del presente allegato.
    La cocombustione non e' consentita nei forni per la produzione di
    calce alimentare.
8.  Tipologia: rifiuti di legno impregnato con preservante a base  di
    creosoto e con preservante a base di sali (170201).
8.1  Provenienza:  attivita'  di  disinstallazione  di infrastrutture
    quali linee  ferroviarie,  linee  di  telecomunicazioni  e  linee
    elettriche.
8.2 Caratteristiche del rifiuto:
    Rifiuti  di  legno impregnato con olio di catrame oppure con sali
    CCA (rame, cromo e arsenico).
8.3 Attivita' e metodi di recupero:
    Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 8 puo'  essere
    effettuata  attraverso  la  combustione  in  impianti dedicati al
    recupero energetico di rifiuti di potenza  termica  nominale  non
    inferiore a 6 MW.
      Gli impianti devono essere provvisti di:
      - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
      - alimentazione automatica del combustibile;
      -  regolazione  automatica del rapporto aria/combustibile anche
      nelle fasi di avviamento;
      - controllo continuo dell'ossigeno,  dell'ossido  di  carbonio,
      ossidi  di  azoto  e  della temperatura nell'effluente gassoso,
      degli altri inquinanti di cui al  suballegato  2,  paragrafo  1
      lettera   a)   nonche'   della   temperatura  nella  camera  di
      combustione.
      Gli  impianti  devono  garantire  in  tutte  le  condizioni  di
      esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:
      -  temperatura  minima  dei gas nella camera di combustione, di
      850  gradi  C  raggiunta  anche  in  prossimita'  della  parete
      interna;
      -   tempo   di  permanenza  minimo  dei  gas  nella  camera  di
      combustione di 2 secondi;
      - tenore di ossigeno nei fumi              min. 6% in volume
      e rispettare i seguenti valori limite alle  emissioni  riferiti
      ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume:
      Ossidi di azoto                                200 mg/Nm cubici
      (come valore medio giornaliero)
      PCDD+PCDF (come diossina equivalente)          0,1 ng/Nm cubici
      (come valore medio rilevato per un periodo
       di campionamento di 8 ore)
      Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.)    0,01 mg/Nm cubici
      (come valore medio rilevato per un periodo
       di campionamento di 8 ore)
    per  gli  altri  inquinanti  si  applicano  i  valori  limite  di
    emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato.
9.  Tipologia: scarti di pulper (030307).
9.1 Provenienza: industria della carta
9.2 Caratteristiche del rifiuto:
    Scarti di cartiera, derivanti dallo spappolamento della carta  da
    macero  costituiti  da  una miscela di materiali plastici, legno,
    residui di  carta,  frammenti  di  vetro,  materiale  ghiaioso  e
    metallico aventi le seguenti caratteristiche:
      Umidita'                 in massa                  max 30%
      P.C.I. minimo  sul tal quale                       12.500 kJ/kg
      Ceneri              "          in massa            max 10%
      Cloro               "              "                " 0,9%
      Zolfo               "              "                " 0,5%
      Pb+Cr+Cu+Mn+Zn      "              "                " 900 mg/kg
      Pb   sul secco                                      " 200 mg/kg
      Cr        "                                         "  50  "
      Cu        "                                         " 300  "
      Mn        "                                         " 150  "
      Ni        "                                         "  20  "
      As        "                                         "   9  "
      Cd+Hg     "                                         "   7  "
9.3 Attivita' e metodi di recupero:
    Il  recupero energetico del rifiuto di cui al punto 9 puo' essere
    effettuato attraverso la  combustione  in  impianti  dedicati  al
    recupero  energetico  di  rifiuti di potenza termica nominale non
    inferiore a 6 MW.
      Detti impianti devono essere provvisti di:
      - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
      - alimentazione automatica di combustibile;
      - regolazione automatica del rapporto  aria/combustibile  anche
      nelle fasi di avviamento;
      -  controllo continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio,
      ossidi di  azoto,  della  temperatura  nell'effluente  gassoso,
      degli  altri  inquinanti  di cui al suballegato 2, paragrafo 1,
      lettera  a)  nonche'  della   temperatura   nella   camera   di
      combustione.
      Gli  impianti  devono  garantire  in  tutte  le  condizioni  di
      esercizio i seguenti requisiti:
      - temperatura minima dei gas nella camera di combustione di 850
      gradi C raggiunta anche in prossimita' della parete interna;
      -  tempo  di  permanenza  minimo  dei  gas  nella   camera   di
      combustione di 2 secondi;
      - tenore di ossigeno nei fumi                 min. 6% in volume
e  rispettare  i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un
tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume:
      Zn *                                            5 mg/Nm cubici
      Ossidi di azoto                               200      "
      (come valore medio giornaliero)
      PCDD+PCDF (come diossina equivalente)        0,1 ng/Nm cubici
      (come valore medio rilevato per un periodo
       di campionamento di 8 ore)
      Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.)   0,01 mg/Nm cubici
      (come valore medio rilevato per un periodo
       di campionamento di 8 ore)
      per gli altri  inquinanti  si  applicano  i  valori  limite  di
      emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato.
      * Come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di
        1 h
10.   Tipologia: Fanghi essiccati  di  depurazione  di  acque  reflue
     (190805).
10.1 Provenienza: processi di depurazione:
10.2 Caratteristiche del rifiuto:
     Fanghi con le seguenti caratteristiche:
     Umidita'                       in massa         max 20%
     P.C.I. minimo  sul tal quale                    min. 8.500 kJ/kg
     Zolfo               "          in massa         max 0,6%
     Cloro organico sul secco                             "   1 mg/kg
     Pb   sul secco                                       " 200 mg/kg
     Cr        "                                          " 100  "
     Cu        "                                          " 300  "
     Mn        "                                          " 400  "
     Ni        "                                          "  40  "
     As        "                                          "   9  "
     Cd+Hg     "                                          "   7  "
10.3 Attivita' e metodi di recupero:
     Il  recupero  energetico  del  rifiuto  di  cui al punto 10 puo'
     essere effettuata attraverso la combustione in impianti dedicati
     al recupero energetico di rifiuti di  potenza  termica  nominale
     non inferiore a 6 MW.
       Detti impianti devono essere provvisti di:
       - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
       - alimentazione automatica di combustibile;
       -  regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche
       nelle fasi di avviamento;
       - controllo continuo dell'ossigeno, del monossido di  carbonio
       ossidi  di  azoto  e della temperatura nell'effluente gassoso,
       degli altri inquinanti di cui al suballegato 2,  paragrafo  1,
       lettera a) e della temperatura nella camera di combustione.
       Gli  impianti  devono  garantire  in  tutte  le  condizioni di
       esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:
       - temperatura minima dei gas nella camera di  combustione,  di
       850  gradi  C  raggiunta  anche  in  prossimita'  della parete
       interna;
       -  tempo  di  permanenza  minimo  dei  gas  nella  camera   di
       combustione di 2 secondi;
       - tenore di ossigeno nei fumi                min. 6% in volume
       e  rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti
       ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume:
       Zinco *                                         5 mg/Nm cubici
       Ossidi di azoto                               200  "
       (come valore medio giornaliero)
       PCDD+PCDF (come diossina equivalente)         0,1 ng/Nm cubici
       (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di
       8 ore)
       Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.)   0,01 mg/Nm cubici
       (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di
       8 ore)
       per  gli  altri  inquinanti  si  applicano  i valori limite di
       emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato.
       * Come valore medio rilevato per un periodo  di  campionamento
       di 1 h
11.  Tipologia: Gas derivati (190199)
11.1  Provenienza: impianti di pirolisi e/o gassificazione di rifiuti
     di cui al punto 17 dell'Allegato 1
11.2 Caratteristiche del gas:
     Gas derivante da processi  di  pirolisi  e/o  di  gassificazione
     aventi le seguenti caratteristiche:
     P.C.I.               min. 4.500 kJ/Nm cubici          gas secco
     H2S                    2 mg/Nm cubici                      "
     Polveri               10 mg/Nm cubici                      "
     HC1                    5 mg/Nm cubici                      "
     NH3                    1 mg/Nm cubici                      "
11.3 Attivita' e metodi di recupero:
     L'utilizzazione  di  gas  derivati  e' consentita in impianti di
     conversione energetica di potenza termica nominale superiore a 6
     MW, anche integrati con il sistema di produzione del gas, con le
     caratteristiche di seguito indicate:
     a) turbina a gas:
     si applicano i seguenti valori limite di emissione  riferiti  ad
     un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso anidro del 15%:
       Monossido di carbonio (media giornaliera)    80 mg/Nm cubici *
       Ossidi di azoto               "              80    "   **
       Polveri (media oraria)                        5    "
       HC1           "                               5    "
       HF            "                               2    "
       Cd+Tl         "                               0,05 "
       Hg            "                               0,05 "
       Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn (media oraria)   0,5  "
       Carbonio organico totale        "            10    "
       PCDD+PCDF (come diossina equivalente)         0,1 ng/Nm cubici
       (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di
       8 ore)
       Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.)          0,01 mg/Nm
       cubici
       (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di
       8 ore)
     per  gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di
     emissione fissati ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.P.R.  203/88
     per le corrispondenti tipologie di impianti.
     Deve essere effettuato il controllo in continuo di CO e Nox;
*  Il  limite  e'  ridotto  a 70 mg/Nm cubici per impianti di potenza
  termica superiore a 15 MW
** Il limite e' ridotto a 60 mg/Nm cubici  per  impianti  di  potenza
   termica superiore a 15 MW
     b)  motori  fissi  a combustione interna si applicano i seguenti
        valori limite di emissione riferiti ad un tenore di  ossigeno
        nei fumi anidri pari al 5% in volume:
       Polveri                   (media oraria)      10 mg/Nm cubici;
       Monossido di carbonio (media giornaliera)     300    "
       HC1                   (media oraria)           10    "
       HF                          "                   2    "
       Cd+Tl                       "                   0,05 "
       Hg                          "                   0,05 "
       Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn (media oraria)     0,5  "
       Ossidi di azoto         (media giornaliera)   450    "
       Carbonio Organico Totale     (media oraria)   150    "
       PCDD+PCDF (come diossina equivalente)        0,1 ng/Nm cubici
       (come valore medio rilevato per un periodo
        di campionamento di 8 ore)
       Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.)   0,01 mg/Nm cubici
       (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di
       8 ore)
       per  gli  altri inquinanti si applicano i valori limite minimi
       di emissione fissati  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,  del
       decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 203/1988 per le
       corrispondenti tipologie d'impianti.
       Negli impianti  oltre  i  6  MWt  deve  essere  effettuato  il
       controllo in continuo del monossido di carbonio e degli ossidi
       di azoto.
     c) altri impianti di combustione:
       Detti impianti devono essere provvisti di:
       - controllo continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio,
       ossidi  di  azoto  e  della temperatura nell'effluente gassoso
       anidro, degli  altri  inquinanti  di  cui  al  suballegato  2,
       paragrafo 1, lettera a).
       Si  applicano  altresi'  i seguenti valori limite di emissione
       riferiti a un tenore di  ossigeno  nei  fumi  pari  al  3%  in
       volume:
       PCDD+PCDF (come diossina equivalente)         0,1 ng/Nm cubici
       (come valore medio rilevato per un periodo
        di campionamento di 8 ore)
       NOx (come valore medio giornaliero)        200    mg/Nm cubici
       Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.)   0,01 mg/Nm cubici
       (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di
       8 ore)
     per  gli  altri  inquinanti  si  applicano  i  valori  limite di
     emissione fissati al suballegato 2 del presente allegato.
     Nel caso di impiego simultaneo con combustibili autorizzati,  il
     calore  prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 60% del calore
     totale   prodotto   dall'impianto   in   qualsiasi    fase    di
     funzionamento;   i  valori  limite  di  emissione  da  applicare
     all'impianto  devono   essere   calcolati   come   indicato   al
     suballegato 3 del presente allegato.
     La  cocombustione  non e' consentita nei forni per la produzione
     di calce alimentare
12.     Tipologia:  Fanghi  essiccati   di   depurazione   di   acque
dell'industria  cartaria,  fanghi  oleosi dell'industria petrolifera,
(030302) (030304) (030305) (030306) (050106).
12.1 Provenienza: processi di depurazione:
12.2 Caratteristiche del rifiuto:
Fanghi con le seguenti caratteristiche:
   Umidita'                            in massa        max 20%
   P.C.I. minimo       sul tal quale                    6.000 kJ/Kg
   Zolfo                     "         in massa        max 0.6%
   Cloro organico sul tal quale        in massa         "  0,9 mg/Kg
   Pb             sul secco                          "   200 mg/Kg
   Cr                 "                              "   100  "
   Cu                 "                              "   300  "
   Mn                 "                              "   300  "
   Ni                 "                              "    30  "
   As                 "                              "    10  "
   Cd+Hg              "                              "     7  "
12.3 Attivita' e metodi di recupero:
     Il  recupero  energetico  del  rifiuto  di  cui al punto 11 puo'
     essere effettuata attraverso la combustione in impianti dedicati
     al recupero energetico di rifiuti di  potenza  termica  nominale
     non inferiore a 6 MW.
       Detti impianti devono essere provvisti di:
       - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
       - alimentazione automatica di combustibile;
       -  regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche
       nelle fasi di avviamento;
       - controllo continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio,
       ossidi di azoto e della  temperatura  nell'effluente  gassoso,
       degli  altri  inquinanti  di cui al suballegato 2, paragrafo 1
       lettera a) e della temperatura della camera di combustione.
       Gli impianti  devono  garantire  in  tutte  le  condizioni  di
       esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:
       -  temperatura  minima  dei gas nella camera di combustione di
       850 gradi  C  raggiunta  anche  in  prossimita'  della  parete
       interna;
       -   tempo  di  permanenza  minimo  dei  gas  nella  camera  di
       combustione di 2 secondi;
       - tenore di ossigeno nei fumi                min. 6% in volume
       e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni  riferiti
       ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume:
       Zinco*                                        5 mg/Nm cubici
       Ossidi di azoto                             200  "
       (come valore medio giornaliero)
       PCDD+PCDF (come diossina equivalente)         0,1 ng/Nm cubici
       (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di
       8 ore)
       Idrocarburi  policiclici aromatici (I.P.A.)         0,01 mg/Nm
       cubici
       (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di
       8 ore)
       per gli altri inquinanti si applicano i valori  limite  minimi
       di emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato.
       *  Come  valore medio rilevato per un periodo di campionamento
       di 1 h
13.    Tipologia:  Residuo  di  carbon  fossile,  residui   di   coke
metallurgico (160302)
13.1 Provenienza: Industria siderurgica.
13.2  Caratteristiche  del  rifiuto:  carbon  fossile e coke in varia
pezzatura compreso polveri,  con  presenza  di  terreno  o  materiali
inerti.
       P.C.I. min.      16.000 kJ/Kg;
       Umidita'         maggiore o uguale a 8% in massa per il
                        residuo di carbon fossile
                        maggiore o uguale a 6% in massa per i
                        residui di coke metallurgico
       Zolfo            max 2% in massa per il residuo di carbon
                        fossile;
                        max 1,5% in massa per i residui di coke
13.3  Attivita'  e  metodi  di  recupero:  il recupero energetico del
rifiuto di cui al punto  14  puo'  essere  effettuato  attraverso  la
combustione:
       -  in  impianti dedicati al recupero energetico dei rifiuti di
       potenza termica nominale non inferiore a 20 MW;
       - in altri impianti industriali di  potenza  termica  nominale
       non inferiore a 50 MW;
       alle seguenti condizioni:
       -  temperatura  minima  dei gas nella camera di combustione di
       850 gradi  C  raggiunta  anche  in  prossimita'  della  parete
       interna;
       -   tempo  di  permanenza  minimo  dei  gas  nella  camera  di
       combustione di 2 secondi;
       -   deve   essere   garantito   il   controllo   in   continuo
       dell'ossigeno,  del  monossido  di  carbonio,  degli ossidi di
       azoto e  della  temperatura  nell'effluente  gassoso,  nonche'
       degli  altri  inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1,
       lettera  a)  nonche'  della  temperatura   della   camera   di
       combustione;
       e  rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti
       ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri del 6% in volume:
       Ossidi di azoto                          200 mg/Nm cubici
       (come valore medio giornaliero)
       PCDD+PCDF (come diossina equivalente)      0,1 ng/Nm cubici
       (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di
       8 ore)
       Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) 0,01 mg/Nm cubici
       (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di
       8 ore)
       per gli altri inquinanti  si  applicano  i  valori  limite  di
       emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato.
       Nel  caso  di impiego simultaneo con combustibili autorizzati,
       il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere  il  40%  del
       calore  totale  prodotto  dall'impianto  in  qualsiasi fase di
       funzionamento; i  valori  limite  di  emissione  da  applicare
       all'impianto   devono   essere   calcolati  come  indicato  al
       suballegato 3 del  presente  allegato.  La  co-combustione  e'
       consentita  solo in impianti dotati di sistemi di abbattimento
       degli ossidi di zolfo.
14.  Tipologia: Pollina (020106).
14.1 Provenienza: allevamenti avicoli
14.2 Caratteristiche del rifiuto:
     Residuo  organico  costituito  da  escrementi  del   pollame   e
     materiale  di  lettiera  a  base  vegetale  avente  le  seguenti
     caratteristiche al momento dell'impiego:
     P.C.I. minimo sul tal quale                          8.000 kJ/Kg
     Cu (composti solubili) sul tal quale                max 35 mg/Kg
     Cd    "       "          "                               2 mg/Kg
     Pb    "       "          "                              25 mg/Kg
     Ni    "       "          "                              15 mg/Kg
14.3 Attivita' di recupero e condizioni:
     Il  recupero  energetico  del  rifiuto  di  cui al punto 14 puo'
     essere effettuata attraverso la combustione in impianti dedicati
     al recupero energetico di rifiuti di  potenza  termica  nominale
     non inferiore a 6 MW.
     Detti impianti devono essere provvisti di:
       - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
       - alimentazione automatica del combustibile;
       -  regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche
       nelle fasi di avviamento;
       -  controllo  in  continuo  dell'ossigeno,  del  monossido  di
       carbonio,   degli   ossidi   di   azoto  e  della  temperatura
       nell'effluente gassoso, nonche' degli altri inquinanti di  cui
       al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a).
       Gli  impianti  devono rispettare i seguenti valori limite alle
       emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno  dei  fumi  anidri
       dell'11% in volume:
       Zn*                                             5 mg/Nm cubici
       NOx (come valore medio giornaliero)           200 mg/Nm cubici
       PCDD+PCDF (come diossina equivalente)         0,1 ng/Nm cubici
       (come valore medio rilevato per un periodo
       di campionamento di 8 ore)
       Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.)   0,01 mg/Nm cubici
       (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di
       8 ore)
       per  gli  altri inquinanti si applicano i valori limite minimi
       di emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato.
       *Come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di
       1 h.
                                                           ALLEGATO 2
                                                        Suballegato 2
  DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE E PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI
   IN ATMOSFERA DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO DI ENERGIA DAI RIFIUTI
                           NON PERICOLOSI
1.  Durante  il  funzionamento  degli  impianti  non  devono   essere
   superati:
a) valori medi giornalieri:
1) polvere totale                                      10 mg/m cubici
2) sostanze organiche sotto forma di gas e
   vapori, espresse come carbonio organico
   totale (COT)                                        10 mg/m cubici
3) cloruro di idrogeno (HC1)                           10 mg/m cubici
4) floruro di idrogeno (HF)                             1 mg/m cubici
5) biossido di zolfo (SO2)                              50 mg/m cubic
b) valori medi su 30 minuti:
                                     A                       B
1) polvere totale              30 mg/m cubici          10 mg/m cubici
2) sostanze organiche sotto forma di gas e
   vapori, espresse come carbonio organico
   totale (COT)                20 mg/m cubici          10 mg/m cubici
3) cloruro di idrogeno (HC1)   60 mg/m cubici          10 mg/m cubici
4) floruro di idrogeno (HF)     4 mg/m cubici           2 mg/m cubici
5) biossido di zolfo (SO2)      200 mg/m cubici         50 mg/m cubic
c) tutti i valori medi durante il periodo di campionamento di 1 ora

1) cadmio e i suoi composti,     |
   espressi come cadmio (Cd)     |
2) Tallio e i suoi composti,     |--- totale
   espressi come tallio (Tl)     |    0,05 mg/m cubici
                                 |
3) Mercurio e i suoi composti,
   espressi come mercurio (Hg)0,05 mg/m cubici

4) Antimonio e suoi composti,    |
   espressi come antimonio (Sb)  |
5) Arsenico e suoi composti,     |
   espressi come arsenico (As)   |
6) Piombo e suoi composti,       |
   espressi come piombo (Pb)     |
7) Cromo e suoi composti,        |
   espressi come cromo (Cr)      |
8) Cobalto e suoi composti,      |
   espressi come cobalto (Co)    |
9) Rame e suoi composti,         |
   espressi come rame (Cu)       |--- totale
10) Manganese e suoi composti,   |    0,5 mg/m cubici
    espressi come manganese (Mn) |
11) Nichel e suoi composti,      |
    espressi come nichel (Ni)    |
12) Vanadio e suoi composti,     |
    espressi come vanadio (V)    |
13) Stagno e suoi composti,      |
    espressi come stagno (Sn)    |
                                 |
Questi  valori medi si applicano anche ai metalli ed ai loro composti
presenti nelle emissioni in forma di gas o vapori.
2. Durante il funzionamento degli impianti non devono essere superati
   i seguenti valori limite nelle emissioni per le concentrazioni  di
   monossido  di  carbonio  (CO),  se  non  diversamente indicato nel
   suballegato 1:
     a) 50 mg/Nm cubici di gas di combustione determinati come valore
        medio giornaliero;
     b)  100  mg/Nm  cubici  di  gas  di  combustione  di  tutte   le
        misurazioni determinate come valori medi su 30 minuti.
3. I valori limite di emissione sono rispettati:
   -  se tutti i valori medi giornalieri non superano i valori limite
     di emissione stabiliti al paragrafo 2, lett. a) e al paragrafo 1
     lett.  a) e
   - tutti i valori medi su 30 minuti non superano i valori limite di
     emissione di cui alla colonna A, paragrafo 1 lett. b) ovvero  il
     97%  dei  valori  medi su 30 minuti rilevati nel corso dell'anno
     non superano i valori limite di emissione di cui alla colonna B,
     paragrafo 1, lett. b)
   - se tutti i valori medi rilevati nel periodo di campionamento  di
     cui  al  paragrafo  1, lett. c), non superano i valori limite di
     emissione stabiliti in tale paragrafo
   - se e' rispettata la disposizione di cui al paragrafo 2, lett. b.
4.  Per  il tenore di ossigeno di riferimento e' comunque fatto salvo
   quanto disposto all'art. 3 comma 2 del D.M. 12 luglio 1990.
5. Per il calcolo del valore di emissione di PCDD+PCDF come  diossina
   equivalente  si  fa  riferimento  all'allegato  1  della direttiva
   94/67/CE;
6. Il valore limite di  emissione  per  gli  idrocarburi  policiclici
   aromatici (IPA) si riferisce alla somma dei seguenti:
     - Benz(a)antracene
     - Dibenz(a,h)antracene
     - Benzo(b)fluorantene
     - Benzo(j)fluorantene
     - Benzo(k)fluorantene
     - Benzo(a)pirene
     - Dibenzo(a,e)pirene
     - Dibenzo(a,h)pirene
     - Dibenzo(a,i)pirene
     - Dibenzo(a,l)pirene
     - Indeno(1,2,3 - cd)pirene
7.  Fermo  restando quanto disposto dalla decisione della Commissione
   concernente  i  metodi   di   misurazione   armonizzati   per   la
   determinazione  delle concentrazioni di massa di diossine e furani
   (C (97) 1159  def),  relativamente  ai  metodi  di  campionamento,
   analisi  e  valutazione  delle emissioni e per la periodicita' dei
   controlli si applica quanto previsto nei decreti di attuazione del
   DPR 24 maggio 1988 n. 203:  Per  il  campionamento  e  le  analisi
   caratteristiche dei rifiuti valgono i metodi di cui alle norme UNI
   9903.  Al  fine  della  verifica del rispetto delle concentrazioni
   degli inquinanti e degli altri parametri previsti  per  i  rifiuti
   solidi,  il  confronto  va  effettuato  con i valori medi ottenuti
   statisticamente mediante determinazioni su un numero  di  campioni
   rappresentativo  del  lotto  in  esame non inferiore a cinque. Nel
   caso di  approvvigionamento  non  discontinuo  i  valori  medi  si
   riferiscono   a   determinazioni   effettuate   su   sei  campioni
   distribuiti uniformemente nell'arco delle 24 h.
                                                           ALLEGATO 2
                                                        Suballegato 3
DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE PER LE EMISSIONI DOVUTE AL  RECUPERO
DI  RIFIUTI  COME  COMBUSTIBILE  O  ALTRO  MEZZO PER PRODURRE ENERGIA
TRAMITE COMBUSTIONE MISTA DI RIFIUTI E COMBUSTIBILI TRADIZIONALI.
1.I valori limite per  ciascun  inquinante  e  per  il  monossido  di
   carbonio risultanti dalla co-combustione di rifiuti e combustibili
   devono essere calcolati come segue:
    V rifiuto x C rifiuto + V processo x C processo
C= -----------------------------------------------------
                  V rifiuto + V processo
V  rifiuto  =  volume  dei gas emessi derivante dalla combustione dei
            soli rifiuti in  quantita'  corrispondente  alla  massima
            prevista  nella  comunicazione,  determinato  in  base ai
            rifiuti che hanno il piu' basso potere calorifico.
            Se il calore prodotto  risultante  dall'incenerimento  di
            rifiuti  e'  inferiore  al 10% del calore totale prodotto
            dall'impianto, V rifiuti  va  calcolato  dalla  quantita'
            (fittizia)  di  rifiuti  che, combusti, equivalgono ad un
            calore  prodotto  del  10%, a calore totale dell'impianto
            costante.
C rifiuto = valori limite di emissione stabiliti nelle  singole  voci
            del  suballegato  1  e nel suballegato 2 per gli impianti
            destinati ad utilizzare soltanto rifiuti.
V processo = volume dei gas emessi derivanti dal processo inclusa  la
             combustione  dei  combustibili  ammessi  ai  sensi della
             normativa vigente (esclusi i rifiuti) del tipo  e  nella
             quantita'    minima    prevista   nella   comunicazione,
             determinato sulla base del tenore di ossigeno, al  quale
             le  emissioni  devono essere normalizzate come stabilito
             nelle norme nazionali.
C processo = valori limite di emissione dei relativi inquinanti e del
             monossido  di  carbonio  nei  gas  emessi  dall'impianto
             quando  vengono  utilizzati  i  combustibili  ammessi ai
             sensi  della  normativa  vigente  (esclusi  i   rifiuti)
             conformi  ai  valori minimi contenuti nelle disposizioni
             nazionali  legislative,  regolamentari   e   legislative
             ridotte  del  10%.  Nel  caso  siano piu' restrittivi si
             applicano i valori  limite  di  emissione  che  figurano
             nell'autorizzazione  ex DPR 203/88 ridotti del 10%. Se i
             valori degli  inquinanti,  di  CO  e  di  COT  non  sono
             fissati,  si  utilizzano  le emissioni reali ridotte del
             10%; i valori di  processo  sono  riferiti  allo  stesso
             tempo  di  mediazione  di  cui  al suballegato 2 ed alle
             singole voci del suballegato 1.
C           = valore limite totale delle emissioni per CO e  per  gli
             altri   inquinanti   riferiti   allo   stesso  tempo  di
             mediazione di cui al suballegato 2 ed alle singole  voci
             del  suballegato 1. Il tenore di ossigeno di riferimento
             e'  calcolato  sulla  base  del  tenore  di  riferimento
             relativo  al rifiuto e quello relativo al processo, come
             individuato dal D.M. 12/7/90,  rispettando  il  rapporto
             dei volumi parziali.
          Nota.  Ai  soli  fini  del  calcolo della formula di cui al
          punto 1, i valori limite per la polvere totale,  COT,  HCl,
          HF  e  SO2 sono unicamente quelli individuati alla lett. a)
          della tabella in sub.2.
          Per i valori limite di polveri totali, SO2, NOx, CO e COT i
          valori C rifiuto, C processo e C sono espressi come  valori
          medi  giornalieri.  A tal fine, il valore medio giornaliero
          di C processo e' assunto pari al 115% del  medesimo  valore
          fissato su base mensile.
          Per  i  valori  di  IPA, PCDD+PCDF i valori di C rifiuto, C
          processo e  C  devono  essere  espressi  come  valori  medi
          riferiti 8 ore.
          Per  i valori dei metalli i valori di C rifiuto, C processo
          e C devono essere espressi come valori medi orari.
2. La misurazione continua  di  HF  puo'  essere  omessa  se  vengono
utilizzate fasi di trattamento per HCl che garantiscono che il valore
limite  di  emissione  per  lo stesso parametro HCl espresso sia come
valore medio giornaliero che come valore medio su trenta  minuti  non
venga  superato.  In  questo  caso le emissioni di HF sono soggette a
misurazioni mensili.
3.  Non  si deve tenere conto degli agenti inquinanti e di CO che non
derivano direttamente dalla combustione di rifiuti o di combustibili,
come pure di CO derivante dalla combustione se:
- maggiori concentrazioni di CO nel gas di combustione sono richieste
dal processo di produzione;
- il valore C rifiuti (come precedentemente definito) per le diossine
e i furani e' rispettato.
4. In ogni caso, tenuto conto dei rifiuti di cui e' stato autorizzato
   il coincenerimento, il valore limite totale  delle  emissioni  (C)
   deve  essere  calcolato  in modo da ridurre al minimo le emissioni
   nell'ambiente.
5. Per il tenore di ossigeno di riferimento e' comunque  fatto  salvo
   quanto disposto all'art. 3 comma 2 del D.M. 12 luglio 1990.
6.  Per il calcolo del valore di emissione di PCDD+PCDF come diossina
   equivalente si  fa  riferimento  all'allegato  1  della  direttiva
   94/67/CE.
7.  Il  valore  limite  di  emissione per gli idrocarburi policiclici
   aromatici (IPA) si riferisce alla somma dei seguenti:
     - Benz(a)antracene
     - Dibenz(a,h)antracene
     - Benzo(b)fluorantene
     - Benzo(j)fluorantene
     - Benzo(k)fluorantene
     - Benzo(a)pirene
     - Dibenzo(a,e)pirene
     - Dibenzo(a,h)pirene
     - Dibenzo(a,i)pirene
     - Dibenzo(a,l)pirene
     - Indeno(1,2,3 - cd)pirene
8. Fermo restando quanto disposto dalla decisione  della  Commissione
   concernente   i   metodi   di   misurazione   armonizzati  per  la
   determinazione delle concentrazioni di massa di diossine e  furani
   (C  (97)  1159  def),  relativamente  ai  metodi di campionamento,
   analisi e valutazione delle emissioni e per  la  periodicita'  dei
   controlli si applica quanto previsto nei decreti di attuazione del
   DPR  24  maggio  1988  n.  203:  Per il campionamento e le analisi
   caratteristiche dei rifiuti valgono i metodi di cui alle norme UNI
   9903. Al fine della verifica  del  rispetto  delle  concentrazioni
   degli  inquinanti  e  degli altri parametri previsti per i rifiuti
   solidi, il confronto va effettuato  con  i  valori  medi  ottenuti
   statisticamente  mediante  determinazioni su un numero di campioni
   rappresentativo del lotto in esame non  inferiore  a  cinque.  Nel
   caso  di  approvvigionamento  non  discontinuo  i  valori  medi si
   riferiscono  a   determinazioni   effettuate   su   sei   campioni
   distribuiti uniformemente nell'arco delle 24 h.
9.  Per  i  primi  24  mesi  gli accertamenti dei limiti di emissione
   mediante controllo in continuo degli inquinanti sono  accompagnati
   dall'esecuzione   in   parallelo   di   campagne   analitiche  con
   misurazioni puntuali a carico del gestore dell'impianto in accordo
   con l'autorita' di controllo.