ALLEGATO 2
Suballegato 1
NORME TECNICHE PER L'UTILIZZAZIONE DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI COME
COMBUSTIBILI O COME ALTRO MEZZO PER PRODURRE ENERGIA
1. Tipologia: Combustibile derivato da rifiuti (CDR) (190501)
1.1 Provenienza: impianti di produzione di CDR di cui al punto 14
dell'allegato 1
1.2 Caratteristiche del rifiuto
Combustibile ottenuto da rifiuti con le seguenti caratteristiche:
P.C.I. minimo sul tal quale 15.000 kJ/kg
Umidita' in massa max 25%
Cloro " " 0,9%
Zolfo " " 0,6%
Ceneri sul secco in massa " 20%
Pb (volatile) " " 200 mg/kg
Cr " " 100 mg/kg
Cu (composti solubili) " " 300 mg/kg
Mn " " 400 mg/kg
Ni " " 40 mg/kg
As " " 9 mg/kg
Cd+Hg " " 7 mg/kg
Per ciascuna partita di CDR deve essere certificata la
temperatura di rammollimento delle ceneri.
1.3 Attivita' e metodi di recupero:
Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 1 puo' essere
effettuata attraverso la combustione alle seguenti condizioni:
- impianti dedicati a recupero energetico dei rifiuti di potenza
termica nominale non inferiore a 10 MW;
- impianti industriali di potenza termica nominale non inferiore
a 20 MW per la co-combustione.
Gli impianti devono essere provvisti di:
- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto
nei forni industriali);
- alimentazione automatica del combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche
nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali);
- controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio,
delle polveri, ossidi di azoto, acido cloridrico, della
temperatura nell'effluente gassoso, nonche' degli altri
inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a)
nonche' della temperatura nella camera di combustione.
Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i
seguenti requisiti minimi operativi:
- temperatura minima dei gas nella camera di combustione, di 850
gradi C raggiunta anche in prossimita' della parete interna;
- tempo di permanenza minimo dei gas nella camera di combustione
di 2 secondi;
e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad
un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume:
Zn * 5 mg/Nm cubici
Ossidi di azoto (come valore medio giornaliero) 200 mg/Nm cubici
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) 0,1 ng/Nm cubici
(come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) 0,01 mg/Nm cubici
(come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)
* come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 h
per gli altri inquinanti si applicano i valori limite di emissione
fissati nel suballegato 2 del presente allegato.
Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con
combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve
eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi
fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare
all'impianto devono essere calcolati come indicato al suballegato 3
del presente allegato.
La co-combustione non e' consentita nei forni per la produzione di
calce alimentare.
2. Tipologia: Biogas (190599)
2.1 Provenienza: Fermentazione anaerobica metanogenica di rifiuti a
matrice organica in processi di cui al punto 15 dell'Allegato 1 o
da discarica.
2.2 Caratteristiche del gas:
Gas combustibile avente le seguenti caratteristiche:
Metano min. 30% vol
H2S max 1,5% vol
P.C.I. sul tal quale min 12.500 kJ/Nm cubici
2.3 Attivita' e metodi di recupero:
L'utilizzazione di biogas e' consentita in impianti di
conversione energetica di potenza termica nominale superiore a
0,5 MW, anche integrati con il sistema di produzione del gas, con
le caratteristiche di seguito indicate
a) motori fissi a combustione interna che rispettano i seguenti
valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno
nei fumi anidri pari al 5% in volume:
Polveri (valore medio rilevato per un periodo
di campionamento di 1 ora) 10 mg/Nm cubici;
HC1 " 10 mg/Nm cubici;
Carbonio Organico Totale " 150 mg/Nm cubici;
HF " 2 mg/Nm cubici;
NOx " 450 mg/Nm cubici;
Monossido di carbonio 500 mg/Nm cubici.
Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di
emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le corrispondenti
tipologie d'impianti che utilizzano combustibili gassosi.
Negli impianti dedicati oltre i 6 MWt deve essere effettuato il
controllo in continuo di:
monossido di carbonio
ossidi di azoto
ossidi di zolfo
b) impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti
industriali che garantiscano in tutte le condizioni di esercizio una
efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) minima del 99.0%;
- che abbiano il controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido
di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso; negli
impianti oltre i 6 MWt controllo in continuo anche degli ossidi di
azoto e degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo
1, lettera a) e che rispettino i valori limite di emissione fissati
nel suballegato 2 del presente allegato riferiti ad un tenore di
ossigeno nei fumi andri pari al 3% in volume.
Non si applica il limite per le emissioni di ossido di zolfo. Il
limite di Nox e' fissato in 200 mg/Nm cubici.
Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con
combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve
eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi
fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare
all'impianto devono essere calcolati come indicato al suballegato 3
del presente allegato.
La cocombustione non e' consentita nei forni per la produzione di
calce alimentare.
3. Tipologia: Scarti vegetali (020103) (020107) (020301) (020303)
(020304) (020701) (020704).
3.1 Provenienza: Attivita' agricole, forestali e di prima lavorazione
di prodotti agroalimentari; impianti di estrazione di olio di
vinaccioli, industria distillatoria, industria enologica e
ortofrutticola, produzione di succhi di frutta e affini,
industria olearia.
3.2 Caratteristiche del rifiuto: Residui colturali pagliosi (cereali,
leguminose da granella, piante oleaginose, ecc.); residui
colturali legnosi (sarmenti di vite, residui di potature di
piante da frutto, ecc.); residui da estrazione forestale;
residui-colturali diversi (stocchi e tutoli di mais, steli di
sorgo, di tabacco, di girasole, di canapa, di cisto, ecc.);
residui di lavorazione (pula, lolla, residui fini di trebbiatura,
gusci, ecc.), sanse esauste, vinacce esauste, vinaccioli, farina
di vinaccioli, residui di frutta, buccette e altri residui
vegetali.
3.3 Attivita' e metodi di recupero:
Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 3 puo' essere
effettuato attraverso la combustione alle seguenti condizioni:
* impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti
industriali.
Detti impianti dovranno essere provvisti di:
- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non
richiesto nei forni industriali);
- alimentazione automatica del combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche
nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali);
- controllo in continuo del monossido di carbonio,
dell'ossigeno e della temperatura nell'effluente gassoso (non
obbligatorio per gli impianti di potenza termica nominale
inferiore a 1 MW);
negli impianti oltre i 6 MWt controllo in continuo anche degli
ossidi di azoto e degli altri inquinanti di cui al suballegato 2,
paragrafo 1 1, lettera a), ad esclusione del fluoruro di
idrogeno.
Per le emissioni devono essere rispettati i valori limite di
emissioni fissati nel suballegato 2 del presente allegato e i
seguenti limiti con un tenore di ossigeno nei fumi anidri
dell'11% in volume:
NOx (come valore medio giornaliero) 200 mg/Nm cubici
NOx (come valore medio orario)
ove non previsto il controllo in continuo 400 mg/Nm cubici
Per gli impianti con potenza termica nominale inferiore a 1 MW il
limite di emissione delle polveri e' di 50 mg/Nm cubici e il
limite di emissione di CO e' di 100 mg/Nm cubici come valori medi
giornalieri, per le attivita' stagionali di durata non superiore
a 120 giorni il limite alle emissioni di CO e' di 300 mg/Nm
cubici.
Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con
combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve
eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in
qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da
applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato al
suballegato 3 del presente allegato.
4. Tipologia: Rifiuti della lavorazione del legno e affini non
trattati (030101) (030102) (030103) (030301) (150103) (170201)
(200107).
4.1 Provenienza: industria della carta, del sughero e del legno
(prima e seconda lavorazione, produzione pannelli di particelle,
di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile,
articoli per l'edilizia, pallets ed imballaggi, ecc.).
4.2 Caratteristiche del rifiuto:
Scarti anche in polvere a base esclusivamente di legno vergine o
sughero vergine o componenti di legno vergine.
4.3 Attivita' e metodi di recupero:
Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 4 puo' essere
effettuato attraverso la combustione alle seguenti condizioni:
* impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti
industriali.
Detti impianti dovranno essere provvisti di:
- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non
richiesto nei forni industriali);
- alimentazione automatica del combustibile:
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche
nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali);
- controllo in continuo del monossido di carbonio,
dell'ossigeno e della temperatura nell'effluente gassoso (non
obbligatorio per gli impianti di potenza termica nominale
inferiore a 1 MW).
Negli impianti oltre i 6 MWt controllo in continuo anche degli
ossidi di azoto e altri inquinanti di cui al suballegato 2,
paragrafo 1, lettera a) ad esclusione del fluoruro di idrogeno.
Per le emissioni devono essere rispettati i valori limite di
emissioni fissati nel suballegato 2 del presente allegato e i
seguenti limiti con un tenore di ossigeno nei fumi anidri
dell'11% in volume:
NOx (come valore medio giornaliero) 200 mg/Nm cubici
NOx (come valore medio orario)
ove non previsto il controllo continuo 400 mg/Nm cubici
Per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 1 MW il
limite di emissione delle polveri e' di 50 mg/Nm cubici, e il
limite di emissione di CO e di 100 mg/Nm cubici come valori medi
giornalieri.
Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con
combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve
eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in
qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da
applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato al
suballegato 3 del presente allegato.
5. Tipologia: rifiuti da fibra tessile (040201) (040203)
5.1 Provenienza: industria tessile
5.2 Caratteristiche del rifiuto:
Scarti, anche in polvere, di fibre tessili di origine animale o
vegetale derivanti dalla filatura e tessitura
5.3 Attivita' e metodi di recupero:
Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 5 puo' essere
effettuato attraverso la combustione alle seguenti condizioni:
* in impianti dedicati al recupero energetico di rifiuto o
impianti
industriali.
Detti impianti dovranno essere provvisti di:
- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non
richiesto nei forni industriali);
- alimentazione automatica del combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche
nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali);
- controllo in continuo del monossido di carbonio,
dell'ossigeno e della temperatura nell'effluente gassoso (non
obbligatorio per gli impianti di potenza termica nominale
inferiore a 1 MW).
Negli impianti oltre i 6 MWt controllo in continuo anche degli
ossidi di azoto e degli altri inquinanti di cui al suballegato 2,
paragrafo 1, lettera a), ad esclusione del fluoruro di idrogeno.
Per le emissioni devono essere rispettati i valori limite di
emissioni fissati nel suballegato 2 del presente allegato e i
seguenti limiti con un tenore di ossigeno nei fumi anidri
dell'11% in volume:
NOx (come valore medio giornaliero) 200 mg/Nm cubici
NOx (come valore medio orario)
ove non previsto il controllo in continuo 400 mg/Nm cubici
Per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 1 MW il
limite di emissione delle polveri e' di 50 mg/Nm cubici e il
limite di emissione di CO e di 100 mg/Nm cubici, come valori di
giornalieri.
Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con
combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve
eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in
qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da
applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato al
suballegato 3 del presente allegato.
6. Tipologia: rifiuti della lavorazione del legno e affini trattati
(030102) (030103) (200107)
6.1 Provenienza: industria del legno (prima e seconda lavorazione,
produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili,
semilavorati per il mobile, articoli per l'edilizia, ecc.)
6.2 Caratteristiche del rifiuto:
Scarti e agglomerati anche in polvere a base esclusivamente
legnosa e vegetale contenenti un massimo di resine fenoliche
dell'1% e privi di impregnanti a base di olio di catrame o sali
CCA, aventi inoltre le seguenti caratteristiche:
- un contenuto massimo di resine urea-formaldeide o melanina-
formaldeide o urea-melanina-formaldeide del 20% (come massa
secca/massa secca di pannello);
- un contenuto massimo di resina a base di
difenilmetandiisocianato del'8% (come massa secca/massa secca
di pannello);
- un contenuto massimo di Cloro dello 0,9% in massa;
- un contenuto massimo di additivi (solfato di ammonio, urea-
esametilentetrammina) del 10% (come massa secca/massa secca di
resina).
6.3 Attivita' e metodi di recupero:
Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 6 puo' essere
effettuata attraverso la combustione alle seguenti condizioni:
* impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti
industriali di potenza termica nominale non inferiore a 1 MW.
Detti impianti devono essere provvisti di:
- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non
richiesto nei forni industriali);
- alimentazione automatica del combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche
nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali);
- controllo in continuo del monossido di carbonio,
dell'ossigeno e della temperatura nell'effluente gassoso;
- negli impianti oltre i 6 MWt controllo in continuo degli
ossidi di azoto e degli altri inquinanti di cui al suballegato
2, paragrafo 1, lettera a).
Devono inoltre rispettare i seguenti valori limite alle
emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi anidri
dell'11% in volume:
NOx (come valore medio giornaliero) 200 mg/Nm cubici
NOx (come valore medio orario)
ove non previsto il controllo in continuo 400 mg/Nm cubici
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) 0,1 ng/Nm cubici
(come valore medio rilevato per un periodo
di campionamento di 8 ore)
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) 0,01 mg/Nm cubici
(come valore medio rilevato per un periodo
di campionamento di 8 ore)
per gli altri inquinanti si applicano i valori limite di emissione
fissati nel suballegato 2 del presente allegato.
Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con
combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve
eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in
qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da
applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato al
suballegato 3 del presente allegato.
La cocombustione non e' consentita nei forni per la produzione di
calce alimentare.
7. Tipologia: rifiuti della lavorazione del tabacco (020304).
7.1 Provenienza: trasformazione industriale del tabacco e la
fabbricazione di prodotti da fumo.
7.2 Caratteristiche del rifiuto:
Scarti e cascami di lavorazioni costituiti dalle polveri, fresami
e costoline di tabacco vergine e rigenerato, provenienti dalla
trasformazione industriale del tabacco e dalla fabbricazione di
prodotti da fumo aventi un P.C.I. (potere calorifico inferiore)
sul secco minimo di 8.000 kJ/kg ed una umidita' massima del 16%.
7.3 Attivita' e metodi di recupero:
Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 7 puo' essere
effettuata attraverso la combustione alle seguenti condizioni:
* impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti
industriali.
Detti impianti devono essere provvisti di:
- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non
richiesto nei forni industriali);
- alimentazione automatica del combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche
nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali);
- controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di
carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso (non
obbligatorio per gli impianti di potenza termica nominale
inferiore a 1 MW);
- negli impianti oltre i 6 MWt controllo in continuo degli
ossidi di azoto e degli altri inquinanti di cui al suballegato
2, paragrafo 1, lettera a) ad esclusione del fluoruro di
idrogeno.
Devono inoltre rispettare i seguenti valori limite alle
emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi anidri
dell'11% in volume:
NOx (come valore medio giornaliero) 200 mg/Nm cubici
NOx (come valore medio orario)
ove non previsto il controllo in continuo 400 mg/Nm cubici
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) 0,1 ng/Nm cubici
(come valore medio rilevato per un periodo
di campionamento di 8 ore)
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) 0,01 mg/Nm cubici
(come valore medio rilevato per un periodo
di campionamento di 8 ore)
per gli altri inquinanti si applicano i valori limite di
emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato.
Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con
combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve
eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in
qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da
applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato al
suballegato 3 del presente allegato.
La cocombustione non e' consentita nei forni per la produzione di
calce alimentare.
8. Tipologia: rifiuti di legno impregnato con preservante a base di
creosoto e con preservante a base di sali (170201).
8.1 Provenienza: attivita' di disinstallazione di infrastrutture
quali linee ferroviarie, linee di telecomunicazioni e linee
elettriche.
8.2 Caratteristiche del rifiuto:
Rifiuti di legno impregnato con olio di catrame oppure con sali
CCA (rame, cromo e arsenico).
8.3 Attivita' e metodi di recupero:
Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 8 puo' essere
effettuata attraverso la combustione in impianti dedicati al
recupero energetico di rifiuti di potenza termica nominale non
inferiore a 6 MW.
Gli impianti devono essere provvisti di:
- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
- alimentazione automatica del combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche
nelle fasi di avviamento;
- controllo continuo dell'ossigeno, dell'ossido di carbonio,
ossidi di azoto e della temperatura nell'effluente gassoso,
degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1
lettera a) nonche' della temperatura nella camera di
combustione.
Gli impianti devono garantire in tutte le condizioni di
esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:
- temperatura minima dei gas nella camera di combustione, di
850 gradi C raggiunta anche in prossimita' della parete
interna;
- tempo di permanenza minimo dei gas nella camera di
combustione di 2 secondi;
- tenore di ossigeno nei fumi min. 6% in volume
e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti
ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume:
Ossidi di azoto 200 mg/Nm cubici
(come valore medio giornaliero)
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) 0,1 ng/Nm cubici
(come valore medio rilevato per un periodo
di campionamento di 8 ore)
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) 0,01 mg/Nm cubici
(come valore medio rilevato per un periodo
di campionamento di 8 ore)
per gli altri inquinanti si applicano i valori limite di
emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato.
9. Tipologia: scarti di pulper (030307).
9.1 Provenienza: industria della carta
9.2 Caratteristiche del rifiuto:
Scarti di cartiera, derivanti dallo spappolamento della carta da
macero costituiti da una miscela di materiali plastici, legno,
residui di carta, frammenti di vetro, materiale ghiaioso e
metallico aventi le seguenti caratteristiche:
Umidita' in massa max 30%
P.C.I. minimo sul tal quale 12.500 kJ/kg
Ceneri " in massa max 10%
Cloro " " " 0,9%
Zolfo " " " 0,5%
Pb+Cr+Cu+Mn+Zn " " " 900 mg/kg
Pb sul secco " 200 mg/kg
Cr " " 50 "
Cu " " 300 "
Mn " " 150 "
Ni " " 20 "
As " " 9 "
Cd+Hg " " 7 "
9.3 Attivita' e metodi di recupero:
Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 9 puo' essere
effettuato attraverso la combustione in impianti dedicati al
recupero energetico di rifiuti di potenza termica nominale non
inferiore a 6 MW.
Detti impianti devono essere provvisti di:
- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
- alimentazione automatica di combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche
nelle fasi di avviamento;
- controllo continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio,
ossidi di azoto, della temperatura nell'effluente gassoso,
degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1,
lettera a) nonche' della temperatura nella camera di
combustione.
Gli impianti devono garantire in tutte le condizioni di
esercizio i seguenti requisiti:
- temperatura minima dei gas nella camera di combustione di 850
gradi C raggiunta anche in prossimita' della parete interna;
- tempo di permanenza minimo dei gas nella camera di
combustione di 2 secondi;
- tenore di ossigeno nei fumi min. 6% in volume
e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un
tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume:
Zn * 5 mg/Nm cubici
Ossidi di azoto 200 "
(come valore medio giornaliero)
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) 0,1 ng/Nm cubici
(come valore medio rilevato per un periodo
di campionamento di 8 ore)
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) 0,01 mg/Nm cubici
(come valore medio rilevato per un periodo
di campionamento di 8 ore)
per gli altri inquinanti si applicano i valori limite di
emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato.
* Come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di
1 h
10. Tipologia: Fanghi essiccati di depurazione di acque reflue
(190805).
10.1 Provenienza: processi di depurazione:
10.2 Caratteristiche del rifiuto:
Fanghi con le seguenti caratteristiche:
Umidita' in massa max 20%
P.C.I. minimo sul tal quale min. 8.500 kJ/kg
Zolfo " in massa max 0,6%
Cloro organico sul secco " 1 mg/kg
Pb sul secco " 200 mg/kg
Cr " " 100 "
Cu " " 300 "
Mn " " 400 "
Ni " " 40 "
As " " 9 "
Cd+Hg " " 7 "
10.3 Attivita' e metodi di recupero:
Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 10 puo'
essere effettuata attraverso la combustione in impianti dedicati
al recupero energetico di rifiuti di potenza termica nominale
non inferiore a 6 MW.
Detti impianti devono essere provvisti di:
- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
- alimentazione automatica di combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche
nelle fasi di avviamento;
- controllo continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio
ossidi di azoto e della temperatura nell'effluente gassoso,
degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1,
lettera a) e della temperatura nella camera di combustione.
Gli impianti devono garantire in tutte le condizioni di
esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:
- temperatura minima dei gas nella camera di combustione, di
850 gradi C raggiunta anche in prossimita' della parete
interna;
- tempo di permanenza minimo dei gas nella camera di
combustione di 2 secondi;
- tenore di ossigeno nei fumi min. 6% in volume
e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti
ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume:
Zinco * 5 mg/Nm cubici
Ossidi di azoto 200 "
(come valore medio giornaliero)
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) 0,1 ng/Nm cubici
(come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di
8 ore)
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) 0,01 mg/Nm cubici
(come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di
8 ore)
per gli altri inquinanti si applicano i valori limite di
emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato.
* Come valore medio rilevato per un periodo di campionamento
di 1 h
11. Tipologia: Gas derivati (190199)
11.1 Provenienza: impianti di pirolisi e/o gassificazione di rifiuti
di cui al punto 17 dell'Allegato 1
11.2 Caratteristiche del gas:
Gas derivante da processi di pirolisi e/o di gassificazione
aventi le seguenti caratteristiche:
P.C.I. min. 4.500 kJ/Nm cubici gas secco
H2S 2 mg/Nm cubici "
Polveri 10 mg/Nm cubici "
HC1 5 mg/Nm cubici "
NH3 1 mg/Nm cubici "
11.3 Attivita' e metodi di recupero:
L'utilizzazione di gas derivati e' consentita in impianti di
conversione energetica di potenza termica nominale superiore a 6
MW, anche integrati con il sistema di produzione del gas, con le
caratteristiche di seguito indicate:
a) turbina a gas:
si applicano i seguenti valori limite di emissione riferiti ad
un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso anidro del 15%:
Monossido di carbonio (media giornaliera) 80 mg/Nm cubici *
Ossidi di azoto " 80 " **
Polveri (media oraria) 5 "
HC1 " 5 "
HF " 2 "
Cd+Tl " 0,05 "
Hg " 0,05 "
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn (media oraria) 0,5 "
Carbonio organico totale " 10 "
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) 0,1 ng/Nm cubici
(come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di
8 ore)
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) 0,01 mg/Nm
cubici
(come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di
8 ore)
per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di
emissione fissati ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.P.R. 203/88
per le corrispondenti tipologie di impianti.
Deve essere effettuato il controllo in continuo di CO e Nox;
* Il limite e' ridotto a 70 mg/Nm cubici per impianti di potenza
termica superiore a 15 MW
** Il limite e' ridotto a 60 mg/Nm cubici per impianti di potenza
termica superiore a 15 MW
b) motori fissi a combustione interna si applicano i seguenti
valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno
nei fumi anidri pari al 5% in volume:
Polveri (media oraria) 10 mg/Nm cubici;
Monossido di carbonio (media giornaliera) 300 "
HC1 (media oraria) 10 "
HF " 2 "
Cd+Tl " 0,05 "
Hg " 0,05 "
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn (media oraria) 0,5 "
Ossidi di azoto (media giornaliera) 450 "
Carbonio Organico Totale (media oraria) 150 "
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) 0,1 ng/Nm cubici
(come valore medio rilevato per un periodo
di campionamento di 8 ore)
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) 0,01 mg/Nm cubici
(come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di
8 ore)
per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi
di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le
corrispondenti tipologie d'impianti.
Negli impianti oltre i 6 MWt deve essere effettuato il
controllo in continuo del monossido di carbonio e degli ossidi
di azoto.
c) altri impianti di combustione:
Detti impianti devono essere provvisti di:
- controllo continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio,
ossidi di azoto e della temperatura nell'effluente gassoso
anidro, degli altri inquinanti di cui al suballegato 2,
paragrafo 1, lettera a).
Si applicano altresi' i seguenti valori limite di emissione
riferiti a un tenore di ossigeno nei fumi pari al 3% in
volume:
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) 0,1 ng/Nm cubici
(come valore medio rilevato per un periodo
di campionamento di 8 ore)
NOx (come valore medio giornaliero) 200 mg/Nm cubici
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) 0,01 mg/Nm cubici
(come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di
8 ore)
per gli altri inquinanti si applicano i valori limite di
emissione fissati al suballegato 2 del presente allegato.
Nel caso di impiego simultaneo con combustibili autorizzati, il
calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 60% del calore
totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di
funzionamento; i valori limite di emissione da applicare
all'impianto devono essere calcolati come indicato al
suballegato 3 del presente allegato.
La cocombustione non e' consentita nei forni per la produzione
di calce alimentare
12. Tipologia: Fanghi essiccati di depurazione di acque
dell'industria cartaria, fanghi oleosi dell'industria petrolifera,
(030302) (030304) (030305) (030306) (050106).
12.1 Provenienza: processi di depurazione:
12.2 Caratteristiche del rifiuto:
Fanghi con le seguenti caratteristiche:
Umidita' in massa max 20%
P.C.I. minimo sul tal quale 6.000 kJ/Kg
Zolfo " in massa max 0.6%
Cloro organico sul tal quale in massa " 0,9 mg/Kg
Pb sul secco " 200 mg/Kg
Cr " " 100 "
Cu " " 300 "
Mn " " 300 "
Ni " " 30 "
As " " 10 "
Cd+Hg " " 7 "
12.3 Attivita' e metodi di recupero:
Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 11 puo'
essere effettuata attraverso la combustione in impianti dedicati
al recupero energetico di rifiuti di potenza termica nominale
non inferiore a 6 MW.
Detti impianti devono essere provvisti di:
- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
- alimentazione automatica di combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche
nelle fasi di avviamento;
- controllo continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio,
ossidi di azoto e della temperatura nell'effluente gassoso,
degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1
lettera a) e della temperatura della camera di combustione.
Gli impianti devono garantire in tutte le condizioni di
esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:
- temperatura minima dei gas nella camera di combustione di
850 gradi C raggiunta anche in prossimita' della parete
interna;
- tempo di permanenza minimo dei gas nella camera di
combustione di 2 secondi;
- tenore di ossigeno nei fumi min. 6% in volume
e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti
ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume:
Zinco* 5 mg/Nm cubici
Ossidi di azoto 200 "
(come valore medio giornaliero)
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) 0,1 ng/Nm cubici
(come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di
8 ore)
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) 0,01 mg/Nm
cubici
(come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di
8 ore)
per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi
di emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato.
* Come valore medio rilevato per un periodo di campionamento
di 1 h
13. Tipologia: Residuo di carbon fossile, residui di coke
metallurgico (160302)
13.1 Provenienza: Industria siderurgica.
13.2 Caratteristiche del rifiuto: carbon fossile e coke in varia
pezzatura compreso polveri, con presenza di terreno o materiali
inerti.
P.C.I. min. 16.000 kJ/Kg;
Umidita' maggiore o uguale a 8% in massa per il
residuo di carbon fossile
maggiore o uguale a 6% in massa per i
residui di coke metallurgico
Zolfo max 2% in massa per il residuo di carbon
fossile;
max 1,5% in massa per i residui di coke
13.3 Attivita' e metodi di recupero: il recupero energetico del
rifiuto di cui al punto 14 puo' essere effettuato attraverso la
combustione:
- in impianti dedicati al recupero energetico dei rifiuti di
potenza termica nominale non inferiore a 20 MW;
- in altri impianti industriali di potenza termica nominale
non inferiore a 50 MW;
alle seguenti condizioni:
- temperatura minima dei gas nella camera di combustione di
850 gradi C raggiunta anche in prossimita' della parete
interna;
- tempo di permanenza minimo dei gas nella camera di
combustione di 2 secondi;
- deve essere garantito il controllo in continuo
dell'ossigeno, del monossido di carbonio, degli ossidi di
azoto e della temperatura nell'effluente gassoso, nonche'
degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1,
lettera a) nonche' della temperatura della camera di
combustione;
e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti
ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri del 6% in volume:
Ossidi di azoto 200 mg/Nm cubici
(come valore medio giornaliero)
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) 0,1 ng/Nm cubici
(come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di
8 ore)
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) 0,01 mg/Nm cubici
(come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di
8 ore)
per gli altri inquinanti si applicano i valori limite di
emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato.
Nel caso di impiego simultaneo con combustibili autorizzati,
il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 40% del
calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di
funzionamento; i valori limite di emissione da applicare
all'impianto devono essere calcolati come indicato al
suballegato 3 del presente allegato. La co-combustione e'
consentita solo in impianti dotati di sistemi di abbattimento
degli ossidi di zolfo.
14. Tipologia: Pollina (020106).
14.1 Provenienza: allevamenti avicoli
14.2 Caratteristiche del rifiuto:
Residuo organico costituito da escrementi del pollame e
materiale di lettiera a base vegetale avente le seguenti
caratteristiche al momento dell'impiego:
P.C.I. minimo sul tal quale 8.000 kJ/Kg
Cu (composti solubili) sul tal quale max 35 mg/Kg
Cd " " " 2 mg/Kg
Pb " " " 25 mg/Kg
Ni " " " 15 mg/Kg
14.3 Attivita' di recupero e condizioni:
Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 14 puo'
essere effettuata attraverso la combustione in impianti dedicati
al recupero energetico di rifiuti di potenza termica nominale
non inferiore a 6 MW.
Detti impianti devono essere provvisti di:
- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
- alimentazione automatica del combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche
nelle fasi di avviamento;
- controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di
carbonio, degli ossidi di azoto e della temperatura
nell'effluente gassoso, nonche' degli altri inquinanti di cui
al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a).
Gli impianti devono rispettare i seguenti valori limite alle
emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi anidri
dell'11% in volume:
Zn* 5 mg/Nm cubici
NOx (come valore medio giornaliero) 200 mg/Nm cubici
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) 0,1 ng/Nm cubici
(come valore medio rilevato per un periodo
di campionamento di 8 ore)
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) 0,01 mg/Nm cubici
(come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di
8 ore)
per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi
di emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato.
*Come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di
1 h.
ALLEGATO 2
Suballegato 2
DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE E PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI
IN ATMOSFERA DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO DI ENERGIA DAI RIFIUTI
NON PERICOLOSI
1. Durante il funzionamento degli impianti non devono essere
superati:
a) valori medi giornalieri:
1) polvere totale 10 mg/m cubici
2) sostanze organiche sotto forma di gas e
vapori, espresse come carbonio organico
totale (COT) 10 mg/m cubici
3) cloruro di idrogeno (HC1) 10 mg/m cubici
4) floruro di idrogeno (HF) 1 mg/m cubici
5) biossido di zolfo (SO2) 50 mg/m cubic
b) valori medi su 30 minuti:
A B
1) polvere totale 30 mg/m cubici 10 mg/m cubici
2) sostanze organiche sotto forma di gas e
vapori, espresse come carbonio organico
totale (COT) 20 mg/m cubici 10 mg/m cubici
3) cloruro di idrogeno (HC1) 60 mg/m cubici 10 mg/m cubici
4) floruro di idrogeno (HF) 4 mg/m cubici 2 mg/m cubici
5) biossido di zolfo (SO2) 200 mg/m cubici 50 mg/m cubic
c) tutti i valori medi durante il periodo di campionamento di 1 ora
1) cadmio e i suoi composti, |
espressi come cadmio (Cd) |
2) Tallio e i suoi composti, |--- totale
espressi come tallio (Tl) | 0,05 mg/m cubici
|
3) Mercurio e i suoi composti,
espressi come mercurio (Hg)0,05 mg/m cubici
4) Antimonio e suoi composti, |
espressi come antimonio (Sb) |
5) Arsenico e suoi composti, |
espressi come arsenico (As) |
6) Piombo e suoi composti, |
espressi come piombo (Pb) |
7) Cromo e suoi composti, |
espressi come cromo (Cr) |
8) Cobalto e suoi composti, |
espressi come cobalto (Co) |
9) Rame e suoi composti, |
espressi come rame (Cu) |--- totale
10) Manganese e suoi composti, | 0,5 mg/m cubici
espressi come manganese (Mn) |
11) Nichel e suoi composti, |
espressi come nichel (Ni) |
12) Vanadio e suoi composti, |
espressi come vanadio (V) |
13) Stagno e suoi composti, |
espressi come stagno (Sn) |
|
Questi valori medi si applicano anche ai metalli ed ai loro composti
presenti nelle emissioni in forma di gas o vapori.
2. Durante il funzionamento degli impianti non devono essere superati
i seguenti valori limite nelle emissioni per le concentrazioni di
monossido di carbonio (CO), se non diversamente indicato nel
suballegato 1:
a) 50 mg/Nm cubici di gas di combustione determinati come valore
medio giornaliero;
b) 100 mg/Nm cubici di gas di combustione di tutte le
misurazioni determinate come valori medi su 30 minuti.
3. I valori limite di emissione sono rispettati:
- se tutti i valori medi giornalieri non superano i valori limite
di emissione stabiliti al paragrafo 2, lett. a) e al paragrafo 1
lett. a) e
- tutti i valori medi su 30 minuti non superano i valori limite di
emissione di cui alla colonna A, paragrafo 1 lett. b) ovvero il
97% dei valori medi su 30 minuti rilevati nel corso dell'anno
non superano i valori limite di emissione di cui alla colonna B,
paragrafo 1, lett. b)
- se tutti i valori medi rilevati nel periodo di campionamento di
cui al paragrafo 1, lett. c), non superano i valori limite di
emissione stabiliti in tale paragrafo
- se e' rispettata la disposizione di cui al paragrafo 2, lett. b.
4. Per il tenore di ossigeno di riferimento e' comunque fatto salvo
quanto disposto all'art. 3 comma 2 del D.M. 12 luglio 1990.
5. Per il calcolo del valore di emissione di PCDD+PCDF come diossina
equivalente si fa riferimento all'allegato 1 della direttiva
94/67/CE;
6. Il valore limite di emissione per gli idrocarburi policiclici
aromatici (IPA) si riferisce alla somma dei seguenti:
- Benz(a)antracene
- Dibenz(a,h)antracene
- Benzo(b)fluorantene
- Benzo(j)fluorantene
- Benzo(k)fluorantene
- Benzo(a)pirene
- Dibenzo(a,e)pirene
- Dibenzo(a,h)pirene
- Dibenzo(a,i)pirene
- Dibenzo(a,l)pirene
- Indeno(1,2,3 - cd)pirene
7. Fermo restando quanto disposto dalla decisione della Commissione
concernente i metodi di misurazione armonizzati per la
determinazione delle concentrazioni di massa di diossine e furani
(C (97) 1159 def), relativamente ai metodi di campionamento,
analisi e valutazione delle emissioni e per la periodicita' dei
controlli si applica quanto previsto nei decreti di attuazione del
DPR 24 maggio 1988 n. 203: Per il campionamento e le analisi
caratteristiche dei rifiuti valgono i metodi di cui alle norme UNI
9903. Al fine della verifica del rispetto delle concentrazioni
degli inquinanti e degli altri parametri previsti per i rifiuti
solidi, il confronto va effettuato con i valori medi ottenuti
statisticamente mediante determinazioni su un numero di campioni
rappresentativo del lotto in esame non inferiore a cinque. Nel
caso di approvvigionamento non discontinuo i valori medi si
riferiscono a determinazioni effettuate su sei campioni
distribuiti uniformemente nell'arco delle 24 h.
ALLEGATO 2
Suballegato 3
DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE PER LE EMISSIONI DOVUTE AL RECUPERO
DI RIFIUTI COME COMBUSTIBILE O ALTRO MEZZO PER PRODURRE ENERGIA
TRAMITE COMBUSTIONE MISTA DI RIFIUTI E COMBUSTIBILI TRADIZIONALI.
1.I valori limite per ciascun inquinante e per il monossido di
carbonio risultanti dalla co-combustione di rifiuti e combustibili
devono essere calcolati come segue:
V rifiuto x C rifiuto + V processo x C processo
C= -----------------------------------------------------
V rifiuto + V processo
V rifiuto = volume dei gas emessi derivante dalla combustione dei
soli rifiuti in quantita' corrispondente alla massima
prevista nella comunicazione, determinato in base ai
rifiuti che hanno il piu' basso potere calorifico.
Se il calore prodotto risultante dall'incenerimento di
rifiuti e' inferiore al 10% del calore totale prodotto
dall'impianto, V rifiuti va calcolato dalla quantita'
(fittizia) di rifiuti che, combusti, equivalgono ad un
calore prodotto del 10%, a calore totale dell'impianto
costante.
C rifiuto = valori limite di emissione stabiliti nelle singole voci
del suballegato 1 e nel suballegato 2 per gli impianti
destinati ad utilizzare soltanto rifiuti.
V processo = volume dei gas emessi derivanti dal processo inclusa la
combustione dei combustibili ammessi ai sensi della
normativa vigente (esclusi i rifiuti) del tipo e nella
quantita' minima prevista nella comunicazione,
determinato sulla base del tenore di ossigeno, al quale
le emissioni devono essere normalizzate come stabilito
nelle norme nazionali.
C processo = valori limite di emissione dei relativi inquinanti e del
monossido di carbonio nei gas emessi dall'impianto
quando vengono utilizzati i combustibili ammessi ai
sensi della normativa vigente (esclusi i rifiuti)
conformi ai valori minimi contenuti nelle disposizioni
nazionali legislative, regolamentari e legislative
ridotte del 10%. Nel caso siano piu' restrittivi si
applicano i valori limite di emissione che figurano
nell'autorizzazione ex DPR 203/88 ridotti del 10%. Se i
valori degli inquinanti, di CO e di COT non sono
fissati, si utilizzano le emissioni reali ridotte del
10%; i valori di processo sono riferiti allo stesso
tempo di mediazione di cui al suballegato 2 ed alle
singole voci del suballegato 1.
C = valore limite totale delle emissioni per CO e per gli
altri inquinanti riferiti allo stesso tempo di
mediazione di cui al suballegato 2 ed alle singole voci
del suballegato 1. Il tenore di ossigeno di riferimento
e' calcolato sulla base del tenore di riferimento
relativo al rifiuto e quello relativo al processo, come
individuato dal D.M. 12/7/90, rispettando il rapporto
dei volumi parziali.
Nota. Ai soli fini del calcolo della formula di cui al
punto 1, i valori limite per la polvere totale, COT, HCl,
HF e SO2 sono unicamente quelli individuati alla lett. a)
della tabella in sub.2.
Per i valori limite di polveri totali, SO2, NOx, CO e COT i
valori C rifiuto, C processo e C sono espressi come valori
medi giornalieri. A tal fine, il valore medio giornaliero
di C processo e' assunto pari al 115% del medesimo valore
fissato su base mensile.
Per i valori di IPA, PCDD+PCDF i valori di C rifiuto, C
processo e C devono essere espressi come valori medi
riferiti 8 ore.
Per i valori dei metalli i valori di C rifiuto, C processo
e C devono essere espressi come valori medi orari.
2. La misurazione continua di HF puo' essere omessa se vengono
utilizzate fasi di trattamento per HCl che garantiscono che il valore
limite di emissione per lo stesso parametro HCl espresso sia come
valore medio giornaliero che come valore medio su trenta minuti non
venga superato. In questo caso le emissioni di HF sono soggette a
misurazioni mensili.
3. Non si deve tenere conto degli agenti inquinanti e di CO che non
derivano direttamente dalla combustione di rifiuti o di combustibili,
come pure di CO derivante dalla combustione se:
- maggiori concentrazioni di CO nel gas di combustione sono richieste
dal processo di produzione;
- il valore C rifiuti (come precedentemente definito) per le diossine
e i furani e' rispettato.
4. In ogni caso, tenuto conto dei rifiuti di cui e' stato autorizzato
il coincenerimento, il valore limite totale delle emissioni (C)
deve essere calcolato in modo da ridurre al minimo le emissioni
nell'ambiente.
5. Per il tenore di ossigeno di riferimento e' comunque fatto salvo
quanto disposto all'art. 3 comma 2 del D.M. 12 luglio 1990.
6. Per il calcolo del valore di emissione di PCDD+PCDF come diossina
equivalente si fa riferimento all'allegato 1 della direttiva
94/67/CE.
7. Il valore limite di emissione per gli idrocarburi policiclici
aromatici (IPA) si riferisce alla somma dei seguenti:
- Benz(a)antracene
- Dibenz(a,h)antracene
- Benzo(b)fluorantene
- Benzo(j)fluorantene
- Benzo(k)fluorantene
- Benzo(a)pirene
- Dibenzo(a,e)pirene
- Dibenzo(a,h)pirene
- Dibenzo(a,i)pirene
- Dibenzo(a,l)pirene
- Indeno(1,2,3 - cd)pirene
8. Fermo restando quanto disposto dalla decisione della Commissione
concernente i metodi di misurazione armonizzati per la
determinazione delle concentrazioni di massa di diossine e furani
(C (97) 1159 def), relativamente ai metodi di campionamento,
analisi e valutazione delle emissioni e per la periodicita' dei
controlli si applica quanto previsto nei decreti di attuazione del
DPR 24 maggio 1988 n. 203: Per il campionamento e le analisi
caratteristiche dei rifiuti valgono i metodi di cui alle norme UNI
9903. Al fine della verifica del rispetto delle concentrazioni
degli inquinanti e degli altri parametri previsti per i rifiuti
solidi, il confronto va effettuato con i valori medi ottenuti
statisticamente mediante determinazioni su un numero di campioni
rappresentativo del lotto in esame non inferiore a cinque. Nel
caso di approvvigionamento non discontinuo i valori medi si
riferiscono a determinazioni effettuate su sei campioni
distribuiti uniformemente nell'arco delle 24 h.
9. Per i primi 24 mesi gli accertamenti dei limiti di emissione
mediante controllo in continuo degli inquinanti sono accompagnati
dall'esecuzione in parallelo di campagne analitiche con
misurazioni puntuali a carico del gestore dell'impianto in accordo
con l'autorita' di controllo.