(Emendamento)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
        EMENDAMENTO DELL'ACCORDO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE 
    INTERNAZIONALE DI TELECOMUNICAZIONI VIA SATALLITE "INTELSAT" 
   AI FINI DELL'APPLICAZIOHE DELL'ACCORDO CON FIRMATARI MULTIPLI. 
    I seguenti paragrafi o capoversi  dovranno  essere  sostituiti  o
aggiunti a ciascuno degli Articoli dell'Accordo come indicato di 
seguito 
    Articolo I (Definizioni) 
    (g) il termine  "Firmatario"  indica  una  Parte  o  un  ente  di
telecomunicazioni designato da una Parte  che  ha  firmato  l'Accordo
operativo e per i quali detto Accordo  e'  entrato  in  vigore  o  e'
applicato a titolo provvisorio; 
    Articolo II (Istituzione di INTELSAT) 
    (b) Ogni Stato Parte firmera', oppure designera' uno o  piu  enti
di telecomunicazione pubblici o privati a firmare l'Accordo Operativo
che sara' concluso in  conformita'  alle  disposizioni  del  presente
Accordo e che sara' aperto alla  firma  contestualmente  al  presente
Accordo. Le relazioni tra ogni ente di  telecomunicazione  agente  in
qualita' di  firmatario,  e  la  Parte  che  lo  ha  designato,  sono
disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile. 
    Articolo VIII (Riunione dei Firmatari) 
    (e) Per ogni sessione della Riunione dei Firmatari, il quorum  e'
costituito dai rappresentanti di una maggioranza di  Firmatari.  Ogni
Firmatario dispone di un voto. Ogni decisione su questioni di  merito
e' adottata con un voto a favore  emesso  da  almeno  due  terzi  dei
Firmatari  i  cui  rappresentanti  sono  presenti  e  votanti.   Ogni
decisione su una questione di procedura e' adottata  con  un  voto  a
favore emesso  da  una  maggioranza  semplice  dei  Firmatari  i  cui
rappresentanti sono presenti e votanti. Ogni controversia  sul  fatto
di sapere se una determinata questione e'  procedurale  o  di  merito
sara' decisa con un voto  emesso  da  una  maggioranza  semplice  dei
Firmatari i cui rappresentanti sono presenti e votanti. Ai fini della
determinazione delle  maggioranze  e  del  voto,  tutti  i  Firmatari
designati da una stessa Parte saranno considerati congiuntamente come
un unico Firmatario. 
    Articolo IX. (Consiglio dei Governatori: composizione e voto) 
    (a) (iv) Nonostante le precedenti disposizioni non  puo'  esservi
piu' di un Governatore a rappresentare uno o piu' Firmatari designati
da una stessa Parte. 
    Articolo XVI (Recesso) 
    (d) Il recesso di una Parte agente in tale qualita', comporta  il
recesso contestuale di tutti i Firmatari  designati  dalla  Parte,  o
della Parte in qualita' di Firmataria, a  seconda  dei  casi,  ed  il
presente Accordo nonche' l'Accordo Operativo cesseranno di essere  in
vigore per ogni Firmatario alla data in cui il presente Accordo cessa
di essere in vigore per la Parte che lo ha designato. 
    (e) In tutti i casi di recesso di un  Firmatario  D'INTELSAT,  la
Parte che ha designato il Firmatario assume  qualita'  di  Firmatario
oppure designa un altro Firmatario la cui designazione avra'  effetto
alla  data  di  tale  recesso,  oppure,  qualora  non  vi  sia  altro
Firmatario designato da detta Parte, recede da INTELSAT. 
    (f) Se per qualsiasi ragione, una Parte desidera  sostituirsi  ad
uno o piu' dei suoi Firmatari designati o rimpiazzare  un  Firmatario
precedentemente designato da un altro Firmatario,  essa  notifichera'
per iscritto la sua decisione al Depositario; il presente Accordo e l
'Accordo Operativo entrano  in  vigore  per  il  nuovo  Firmatario  e
cessano di esserlo nei confronti del Firmatario precedente non appena
il nuovo Firmatario si sara' assunto tutti gli  obblighi  in  sospeso
del Firmatario precedente ed avra' firmato l'Accordo Operativo. 
    (g) Non appena il Depositario o l'organo esecutivo, a seconda dei
casi, riceve la notifica di una decisione di recesso  in  conformita'
alle disposizioni del capoverso  1  del  paragrafo  a)  del  presente
articolo, la Parte che notifica ed i Firmatari che ha designato, o il
Firmatario per conto del quale la notifica e'  data,  a  seconda  dei
casi, cessano di avere qualsiasi diritto di rappresentanza e di  voto
in seno a qualsiasi organo  di  INTELSAT  e  non  acquisiscono  alcun
obbligo o responsabilita' dopo il ricevimento della  notifica,  fermo
restando l'obbligo per qualsiasi Firmatario - a meno che il Consiglio
dei  Governatori  non  decida  diversamente   in   conformita'   alle
disposizioni del paragrafo d dell'articolo 21 dell'Accordo  Operativo
- di versare la propria quota di contributi in capitale necessari per
far fronte sia agli impegni  contrattuali  espressamente  autorizzati
prima  del  ricevimento  della  notifica  sia  alle   responsabilita'
derivanti da atti o omissioni precedenti a tale ricevimento. 
    (k) Se l'Assemblea delle Parti decide, ai sensi del  capoverso  i
del paragrafo b) del presente articolo, che una Parte e'  considerata
receduta da INTELSAT, tale Parte nella sua qualita' di Firmatario o i
Firmatari da essa designati, a seconda  dei  casi,  non  si  assumono
alcun obbligo o responsabilita' dopo tale decisione,  fermo  restando
l'obbligo per la Parte in qualita' di Firmataria, o per ciascuno  dei
Firmatari da essa designati, a seconda dei casi, di versare - a  meno
che  il  Consiglio  dei  Governatori  non  decida   diversamente   in
conformita'  alle  disposizioni  del  paragrafo  d  dell'articolo  21
dell'Accordo operativo - la propria quota di contributi  in  capitale
necessari per far fronte sia agli impegni contrattuali  espressamente
autorizzati  prima  di  tale  decisione,  sia  alle   responsabilita'
derivanti da atti o omissioni precedenti a tale decisione. 
    (n) Nessuna Parte, o Firmatario dalla stessa designato, e' tenuta
a recedere da INTELSAT in conseguenza diretta di  qualunque  modifica
dello statuto di tale Parte riguardo all'Unione Internazionale  delle
Telecomunicazioni. 
    CERTIFICO   CHE   quanto   sopra   e'   una    copia    autentica
dell'emendamento     dell'Accordo     relativo     all'Organizzazione
internazionale di telecomunicazioni via satellite "INTELSAT" ai  fini
dell'applicazione dell'Accordo con firmatari multipli approvato dalla
ventesima Assemblea delle Parti a Copenhagen,  Danimarca,  31  Agosto
1995, in lingua francese, inglese e spagnola. 
    IN FEDE DI CHE IO SOTTOSCRITTO WARREN CRISTOPHER,  Segretario  di
Stato degli Stati Uniti d'America, ho disposto  che  il  sigillo  del
Dipartimento  di  Stato  sia  apposto  ed  il  mio  nome  autenticato
dall'Ufficiale di Certificazione di tale Dipartimento,  nella  citta'
di Washington, Distretto di Columbia, il 13 Settembre 1995. 
                         Segretario di Stato 
                     Ufficiale di Certificazione 
                        Dipartimento di Stato