TRADUZIONE NON UFFICIALE
EMENDAMENTO DELL'ACCORDO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE DI TELECOMUNICAZIONI VIA SATALLITE "INTELSAT"
AI FINI DELL'APPLICAZIOHE DELL'ACCORDO CON FIRMATARI MULTIPLI.
I seguenti paragrafi o capoversi dovranno essere sostituiti o
aggiunti a ciascuno degli Articoli dell'Accordo come indicato di
seguito
Articolo I (Definizioni)
(g) il termine "Firmatario" indica una Parte o un ente di
telecomunicazioni designato da una Parte che ha firmato l'Accordo
operativo e per i quali detto Accordo e' entrato in vigore o e'
applicato a titolo provvisorio;
Articolo II (Istituzione di INTELSAT)
(b) Ogni Stato Parte firmera', oppure designera' uno o piu enti
di telecomunicazione pubblici o privati a firmare l'Accordo Operativo
che sara' concluso in conformita' alle disposizioni del presente
Accordo e che sara' aperto alla firma contestualmente al presente
Accordo. Le relazioni tra ogni ente di telecomunicazione agente in
qualita' di firmatario, e la Parte che lo ha designato, sono
disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile.
Articolo VIII (Riunione dei Firmatari)
(e) Per ogni sessione della Riunione dei Firmatari, il quorum e'
costituito dai rappresentanti di una maggioranza di Firmatari. Ogni
Firmatario dispone di un voto. Ogni decisione su questioni di merito
e' adottata con un voto a favore emesso da almeno due terzi dei
Firmatari i cui rappresentanti sono presenti e votanti. Ogni
decisione su una questione di procedura e' adottata con un voto a
favore emesso da una maggioranza semplice dei Firmatari i cui
rappresentanti sono presenti e votanti. Ogni controversia sul fatto
di sapere se una determinata questione e' procedurale o di merito
sara' decisa con un voto emesso da una maggioranza semplice dei
Firmatari i cui rappresentanti sono presenti e votanti. Ai fini della
determinazione delle maggioranze e del voto, tutti i Firmatari
designati da una stessa Parte saranno considerati congiuntamente come
un unico Firmatario.
Articolo IX. (Consiglio dei Governatori: composizione e voto)
(a) (iv) Nonostante le precedenti disposizioni non puo' esservi
piu' di un Governatore a rappresentare uno o piu' Firmatari designati
da una stessa Parte.
Articolo XVI (Recesso)
(d) Il recesso di una Parte agente in tale qualita', comporta il
recesso contestuale di tutti i Firmatari designati dalla Parte, o
della Parte in qualita' di Firmataria, a seconda dei casi, ed il
presente Accordo nonche' l'Accordo Operativo cesseranno di essere in
vigore per ogni Firmatario alla data in cui il presente Accordo cessa
di essere in vigore per la Parte che lo ha designato.
(e) In tutti i casi di recesso di un Firmatario D'INTELSAT, la
Parte che ha designato il Firmatario assume qualita' di Firmatario
oppure designa un altro Firmatario la cui designazione avra' effetto
alla data di tale recesso, oppure, qualora non vi sia altro
Firmatario designato da detta Parte, recede da INTELSAT.
(f) Se per qualsiasi ragione, una Parte desidera sostituirsi ad
uno o piu' dei suoi Firmatari designati o rimpiazzare un Firmatario
precedentemente designato da un altro Firmatario, essa notifichera'
per iscritto la sua decisione al Depositario; il presente Accordo e l
'Accordo Operativo entrano in vigore per il nuovo Firmatario e
cessano di esserlo nei confronti del Firmatario precedente non appena
il nuovo Firmatario si sara' assunto tutti gli obblighi in sospeso
del Firmatario precedente ed avra' firmato l'Accordo Operativo.
(g) Non appena il Depositario o l'organo esecutivo, a seconda dei
casi, riceve la notifica di una decisione di recesso in conformita'
alle disposizioni del capoverso 1 del paragrafo a) del presente
articolo, la Parte che notifica ed i Firmatari che ha designato, o il
Firmatario per conto del quale la notifica e' data, a seconda dei
casi, cessano di avere qualsiasi diritto di rappresentanza e di voto
in seno a qualsiasi organo di INTELSAT e non acquisiscono alcun
obbligo o responsabilita' dopo il ricevimento della notifica, fermo
restando l'obbligo per qualsiasi Firmatario - a meno che il Consiglio
dei Governatori non decida diversamente in conformita' alle
disposizioni del paragrafo d dell'articolo 21 dell'Accordo Operativo
- di versare la propria quota di contributi in capitale necessari per
far fronte sia agli impegni contrattuali espressamente autorizzati
prima del ricevimento della notifica sia alle responsabilita'
derivanti da atti o omissioni precedenti a tale ricevimento.
(k) Se l'Assemblea delle Parti decide, ai sensi del capoverso i
del paragrafo b) del presente articolo, che una Parte e' considerata
receduta da INTELSAT, tale Parte nella sua qualita' di Firmatario o i
Firmatari da essa designati, a seconda dei casi, non si assumono
alcun obbligo o responsabilita' dopo tale decisione, fermo restando
l'obbligo per la Parte in qualita' di Firmataria, o per ciascuno dei
Firmatari da essa designati, a seconda dei casi, di versare - a meno
che il Consiglio dei Governatori non decida diversamente in
conformita' alle disposizioni del paragrafo d dell'articolo 21
dell'Accordo operativo - la propria quota di contributi in capitale
necessari per far fronte sia agli impegni contrattuali espressamente
autorizzati prima di tale decisione, sia alle responsabilita'
derivanti da atti o omissioni precedenti a tale decisione.
(n) Nessuna Parte, o Firmatario dalla stessa designato, e' tenuta
a recedere da INTELSAT in conseguenza diretta di qualunque modifica
dello statuto di tale Parte riguardo all'Unione Internazionale delle
Telecomunicazioni.
CERTIFICO CHE quanto sopra e' una copia autentica
dell'emendamento dell'Accordo relativo all'Organizzazione
internazionale di telecomunicazioni via satellite "INTELSAT" ai fini
dell'applicazione dell'Accordo con firmatari multipli approvato dalla
ventesima Assemblea delle Parti a Copenhagen, Danimarca, 31 Agosto
1995, in lingua francese, inglese e spagnola.
IN FEDE DI CHE IO SOTTOSCRITTO WARREN CRISTOPHER, Segretario di
Stato degli Stati Uniti d'America, ho disposto che il sigillo del
Dipartimento di Stato sia apposto ed il mio nome autenticato
dall'Ufficiale di Certificazione di tale Dipartimento, nella citta'
di Washington, Distretto di Columbia, il 13 Settembre 1995.
Segretario di Stato
Ufficiale di Certificazione
Dipartimento di Stato