(Allegato II)
                                                          Allegato II 
  1. Caratteristichedel livello  minimo  di  blindatura  per  veicoli
blindati. 
  Per   "veicolo   blindato"   s'intende   un   veicolo   dotato   di
caratteristiche minime  di  blindatura  antiproiettile,  estesa  alla
superficie costituente l'abitacolo, escluso il pavimento,  sia  nelle
parti trasparenti sia in quelle opache, stabilite secondo  i  criteri
minimi balistici previsti nel successivo  paragrafo  2  del  presente
allegato, per le rispettive categorie di appartenenza. 
  1.1 Il vano predisposto al trasporto del carico  ("vano  valori"  o
"vano  merci")  puo'  non  necessariamente  presentare  un  grado  di
protezione balistica. 
  1.2  Gli  autoveicoli  blindati  debbono  inoltre   rispondere   in
aggiunta, a quanto prescritto al paragrafo 1, anche alle disposizioni
sulle caratteristiche costruttive specifiche, riportate  in  allegato
III, IV e V, al presente decreto, a seconda di quale si applica. 
2. Blindatura. 
  2.1. La blindatura delle parti opache e di quelle trasparenti  puo'
essere realizzata con materiali idonei alla tenuta  balistica  e  con
cristalli speciali od altri materiali trasparenti, comunque idonei  a
fornire al veicolo un predeterminato  livello  minimo  di  protezione
contro gli attacchi condotti con armi da  fuoco  portatili,  come  da
classificazione seguente. 
  2.2. Nel caso  di  veicolo  blindato  destinato  al  "trasporto  di
valori", la blindatura riguarda  il  vano  abitacolo  destinato  alle
persone. 
  2.3. Nel caso di autoveicoli blindati destinati  esclusivamente  al
"trasporto di persone" (cat. M) e nel  caso  delle  cabine  di  guida
degli autoveicoli blindati per il "trasporto di cose"  (cat.  N),  il
vano  abitacolo  dell'automezzo   dovra'   presentare   la   seguente
protezione minima antiproiettile: 
  nelle parti verticali di livello A; 
  nelle parti orizzontali, escluso il pavimento, di livello B. 
  2.4. Nel caso di "rimorchio -  semirimorchio  blindato",  destinati
esclusivamente al trasporto di valori o merci,  valgono  le  medesime
specifiche di cui al comma 1.1. del presente allegato. 
3. Definizione livelli. 
 Livello A: Resistenza al calibro 9 mm Parabellum: 
   proiettile ogivale blindato ordinario da 7,45 g; 
   velocita' minima 370 m/s. 
 Livello B: Resistenza al calibro 38 Speciale: 
   proiettile blindato con ogiva carica da 10,24 g; 
   velocita' minima 310 m/s. 
  Distanza di tiro TRE metri - Velocita' misurata a DUE  metri  dalla
bocca di fuoco. 
  Nel caso di  irreperibilita'  delle  munizioni  indicate,  si  puo'
procedere alla verifica  balistica  con  altre  similari  a  giudizio
dell'ente abilitato alle prove. 
4. Modalita' di prova per ente certificatore. 
  I  campioni  trasparenti  ed  opachi  da  sottoporre   alle   prove
balistiche devono avere dimensioni minime di 500 times 500 mm. 
  Di ogni prodotto vengono esaminati tre campioni. 
  Su ogni campione devono essere sparati tre colpi ai vertici  di  un
triangolo equilatero avente lato massimo di 120 mm. 
  Almeno uno dei tre  colpi  deve  essere  sparato  da  una  distanza
massima da  bordo  del  campione  uguale  ad  un  lato  del  predetto
triangolo equilatero. 
  La distanza tra i vertici  deve  essere  calcolata  prendendo  come
riferimento i centri dei punti d'impatto. 
  La temperatura dell'ambiente di prova deve essere compresa tra i 10
ed i 25 gradi. 
  I campioni devono essere mantenuti alla temperatura  di  prova  per
almeno 24 ore prima della prova stessa. 
  Il campione  di  prova  deve  essere  bloccato  rigidamente  ad  un
supporto metallico fisso tale da posizionarsi perpendicolarmente alla
traiettoria di sparo. 
  La prova balistica ha esito positivo nel caso non  venga  intaccato
un testimone balistico costituito da un cartoncino di spessore 0,2 mm
oppure da un foglio di alluminio di spessore 0,02 mm posto a  500  mm
dal lato posteriore del campione (parallelamente). 
5. Disposizioni su certificazioni specifiche. 
  La certificazione balistica dei  materiali  impiegati,  siano  essi
opachi  o  trasparenti,  circa  la  rispondenza  al  livello   minimo
richiesto (vedi allegato II),  deve  essere  effettuata  da  un  ente
abilitato. 
  Il costruttore del veicolo blindato deve  rilasciare  dichiarazione
di  conformita'  del  materiale   balistico   impiegato,   a   quello
certificato dall'ente abilitato. 
  Questo documento deve costituire parte integrante ed indispensabile
per l'omologazione del veicolo blindato.