Allegato II 1. Caratteristichedel livello minimo di blindatura per veicoli blindati. Per "veicolo blindato" s'intende un veicolo dotato di caratteristiche minime di blindatura antiproiettile, estesa alla superficie costituente l'abitacolo, escluso il pavimento, sia nelle parti trasparenti sia in quelle opache, stabilite secondo i criteri minimi balistici previsti nel successivo paragrafo 2 del presente allegato, per le rispettive categorie di appartenenza. 1.1 Il vano predisposto al trasporto del carico ("vano valori" o "vano merci") puo' non necessariamente presentare un grado di protezione balistica. 1.2 Gli autoveicoli blindati debbono inoltre rispondere in aggiunta, a quanto prescritto al paragrafo 1, anche alle disposizioni sulle caratteristiche costruttive specifiche, riportate in allegato III, IV e V, al presente decreto, a seconda di quale si applica. 2. Blindatura. 2.1. La blindatura delle parti opache e di quelle trasparenti puo' essere realizzata con materiali idonei alla tenuta balistica e con cristalli speciali od altri materiali trasparenti, comunque idonei a fornire al veicolo un predeterminato livello minimo di protezione contro gli attacchi condotti con armi da fuoco portatili, come da classificazione seguente. 2.2. Nel caso di veicolo blindato destinato al "trasporto di valori", la blindatura riguarda il vano abitacolo destinato alle persone. 2.3. Nel caso di autoveicoli blindati destinati esclusivamente al "trasporto di persone" (cat. M) e nel caso delle cabine di guida degli autoveicoli blindati per il "trasporto di cose" (cat. N), il vano abitacolo dell'automezzo dovra' presentare la seguente protezione minima antiproiettile: nelle parti verticali di livello A; nelle parti orizzontali, escluso il pavimento, di livello B. 2.4. Nel caso di "rimorchio - semirimorchio blindato", destinati esclusivamente al trasporto di valori o merci, valgono le medesime specifiche di cui al comma 1.1. del presente allegato. 3. Definizione livelli. Livello A: Resistenza al calibro 9 mm Parabellum: proiettile ogivale blindato ordinario da 7,45 g; velocita' minima 370 m/s. Livello B: Resistenza al calibro 38 Speciale: proiettile blindato con ogiva carica da 10,24 g; velocita' minima 310 m/s. Distanza di tiro TRE metri - Velocita' misurata a DUE metri dalla bocca di fuoco. Nel caso di irreperibilita' delle munizioni indicate, si puo' procedere alla verifica balistica con altre similari a giudizio dell'ente abilitato alle prove. 4. Modalita' di prova per ente certificatore. I campioni trasparenti ed opachi da sottoporre alle prove balistiche devono avere dimensioni minime di 500 times 500 mm. Di ogni prodotto vengono esaminati tre campioni. Su ogni campione devono essere sparati tre colpi ai vertici di un triangolo equilatero avente lato massimo di 120 mm. Almeno uno dei tre colpi deve essere sparato da una distanza massima da bordo del campione uguale ad un lato del predetto triangolo equilatero. La distanza tra i vertici deve essere calcolata prendendo come riferimento i centri dei punti d'impatto. La temperatura dell'ambiente di prova deve essere compresa tra i 10 ed i 25 gradi. I campioni devono essere mantenuti alla temperatura di prova per almeno 24 ore prima della prova stessa. Il campione di prova deve essere bloccato rigidamente ad un supporto metallico fisso tale da posizionarsi perpendicolarmente alla traiettoria di sparo. La prova balistica ha esito positivo nel caso non venga intaccato un testimone balistico costituito da un cartoncino di spessore 0,2 mm oppure da un foglio di alluminio di spessore 0,02 mm posto a 500 mm dal lato posteriore del campione (parallelamente). 5. Disposizioni su certificazioni specifiche. La certificazione balistica dei materiali impiegati, siano essi opachi o trasparenti, circa la rispondenza al livello minimo richiesto (vedi allegato II), deve essere effettuata da un ente abilitato. Il costruttore del veicolo blindato deve rilasciare dichiarazione di conformita' del materiale balistico impiegato, a quello certificato dall'ente abilitato. Questo documento deve costituire parte integrante ed indispensabile per l'omologazione del veicolo blindato.