Allegato 2
(art. 1, comma 2)
FIDEJUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA
SPEDIZIONE TRANSFRONTALIERA DEI RIFIUTI.
Premesso
1. Che l'impresa (ditta..........................................)
(c.f................... ) domiciliata in ...........................
(denominata in seguito ditta stipulante) intende effettuare una
spedizione di rifiuti ai sensi del regolamento CEE n. 259/93, e
relative norme di attuazione.
2. Che la spedizione e' subordinata alla prestazione di idonea
garanzia nell'interesse della ditta stipulante ed a favore del
Ministero dell'ambiente, a copertura delle eventuali spese sostenute
dalla pubblica amministrazione per il trasporto dei rifiuti, comprese
le responsabilita' derivanti dagli articoli 25 e 26 del regolamento
(CEE) n. 259/93, il loro recupero o smaltimento e per i costi diretti
ed indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle
predette operazioni ai sensi del regolamento medesimo.
Cio' premesso:
Art. 1.
Oggetto
1. La societa' ...................................................
(in seguito denominata societa'), domiciliata in ....................
con la presente polizza, alle condizioni che seguono nonche' ai
sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile
si costituisce fideiussore, nell'interesse della ditta stipulante e
dei suoi obbligati in solido ai sensi di legge - a quale accetta per
se' e per i suoi successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi
solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente
contratto - ed a favore del Ministero dell'ambiente, Roma, ......
codice fiscale ...............,
fino alla concorrenza dell'importo di lire a garanzia delle eventuali
obbligazioni derivanti, ai sensi del regolamento CEE n. 259/93, dalle
spedizioni di rifiuti effettuate dalla ditta stipulante medesima.
2. La garanzia di cui al comma 1 copre le eventuali spese sostenute
dalla pubblica amministrazione per il trasporto, il recupero o lo
smaltimento dei rifiuti e per i costi diretti ed indiretti di
bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, ai
sensi del predetto regolamento, dovuti in conseguenza di un non
corretto espletamento di n. .... spedizioni da a di cui .............
ai bollettini di accompagnamento nn........ , per un totale di ......
tonnellate di rifiuti .............................
3. La garanzia di cui al comma 1 comprende i casi di cui agli
articoli 25 e 26 del regolamento CEE n. 259/93.
Condizioni generali di fidejussione. condizioni che regolano il
rapporto tra la societa' ed il Ministero dell'ambiente
Art. 1.
Delimitazione della garanzia
1. La societa' garantisce al Ministero dell'ambiente, fino alla
concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le
somme che l'impresa e suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano
tenuti a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle
eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per il
trasporto dei rifiuti, compresi i casi di cui agli articoli 25 e 26
del regolamento CEE n. 259/93, il loro recupero o smaltimento e per
la bonifica dei siti inquinati connessi alle operazioni di cui in
premessa.
2. Nel caso in cui la fideiussione riguardi piu' trasporti la
garanzia e' comunque prestata fino alla concorrenza dell'importo
massimo complessivo indicato in premessa in relazione a ciascun
trasporto.
Art. 2.
Durata della garanzia
1. La presente garanzia e' prestata fino al ricevimento da parte
della regione o della provincia autonoma competente dei certificati
di avvenuto corretto smaltimento o recupero di cui all'art. 27, comma
2, del regolamento CEE n. 259/93, relativi alle spedizioni garantite.
2. Qualora la fideiussione sia prestata per piu' trasporti il
termine di cui al comma 1 e' riferito al ricevimento da parte della
regione o della provincia autonoma competente del certificato di
avvenuto corretto smaltimento o recupero relativo all'ultimo
trasporto dei rifiuti garantito.
Art. 3.
Pagamento del premio ed altri oneri
1. L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei
supplementi del premio non potra' in nessun caso essere opposto
all'ente garantito.
2. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti
alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente
garantito.
Art. 4.
Obbligazione del fideiussore
1. Il fideiussore e' obbligato in solido col debitore principale,
ai sensi di legge, al pagamento di tutte le spese ed i costi di cui
all'articolo 1 fino a concorrenza dell'importo massimo di lire ......
2. La societa' e' obbligata a versare le somme dovute ai sensi e
nei limiti della presente polizza, con esclusione del beneficio della
preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e senza
opporre eccezione alcuna, entro trenta giorni dalla notificazione
della richiesta motivata alla societa' medesima da parte dell'ente
garantito.
3. La societa' rimane obbligata anche dopo la scadenza del termine
di cui all'art. 2 purche' entro quattro mesi dal predetto termine la
regione o la provincia autonoma competente oppure il Ministero
dell'ambiente abbiano notificato alla ditta stipulante o alla
societa' medesima la richiesta di attivazione della garanzia.
Art. 5.
Surrogazione
La societa' e' surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'ente
garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta
stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a
qualsiasi titolo.
Art. 6.
Forma delle comunicazioni alla societa'
Tutte le comunicazioni o notifiche alla societa', dipendenti dalla
presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla
sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della
polizza stessa.
Art. 7.
Foro competente
In caso di controversia tra la societa' e il Ministero il foro
competente e' quello di Roma.
La ditta stipulante ..................
La societa' ..............................
CALCOLO DELLA GARANZIA
G = T + S
T = 300 times n tonnellate di rifiuti spediti times n. km;
S = valore di K2 times n tonnellate spedite.
Modulo di notifica n. ..../(numero progressivo del trasporto)