Allegato 2 (art. 1, comma 2) FIDEJUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA SPEDIZIONE TRANSFRONTALIERA DEI RIFIUTI. Premesso 1. Che l'impresa (ditta..........................................) (c.f................... ) domiciliata in ........................... (denominata in seguito ditta stipulante) intende effettuare una spedizione di rifiuti ai sensi del regolamento CEE n. 259/93, e relative norme di attuazione. 2. Che la spedizione e' subordinata alla prestazione di idonea garanzia nell'interesse della ditta stipulante ed a favore del Ministero dell'ambiente, a copertura delle eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per il trasporto dei rifiuti, comprese le responsabilita' derivanti dagli articoli 25 e 26 del regolamento (CEE) n. 259/93, il loro recupero o smaltimento e per i costi diretti ed indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni ai sensi del regolamento medesimo. Cio' premesso: Art. 1. Oggetto 1. La societa' ................................................... (in seguito denominata societa'), domiciliata in .................... con la presente polizza, alle condizioni che seguono nonche' ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile si costituisce fideiussore, nell'interesse della ditta stipulante e dei suoi obbligati in solido ai sensi di legge - a quale accetta per se' e per i suoi successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - ed a favore del Ministero dell'ambiente, Roma, ...... codice fiscale ..............., fino alla concorrenza dell'importo di lire a garanzia delle eventuali obbligazioni derivanti, ai sensi del regolamento CEE n. 259/93, dalle spedizioni di rifiuti effettuate dalla ditta stipulante medesima. 2. La garanzia di cui al comma 1 copre le eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti e per i costi diretti ed indiretti di bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, ai sensi del predetto regolamento, dovuti in conseguenza di un non corretto espletamento di n. .... spedizioni da a di cui ............. ai bollettini di accompagnamento nn........ , per un totale di ...... tonnellate di rifiuti ............................. 3. La garanzia di cui al comma 1 comprende i casi di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento CEE n. 259/93. Condizioni generali di fidejussione. condizioni che regolano il rapporto tra la societa' ed il Ministero dell'ambiente Art. 1. Delimitazione della garanzia 1. La societa' garantisce al Ministero dell'ambiente, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per il trasporto dei rifiuti, compresi i casi di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento CEE n. 259/93, il loro recupero o smaltimento e per la bonifica dei siti inquinati connessi alle operazioni di cui in premessa. 2. Nel caso in cui la fideiussione riguardi piu' trasporti la garanzia e' comunque prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa in relazione a ciascun trasporto. Art. 2. Durata della garanzia 1. La presente garanzia e' prestata fino al ricevimento da parte della regione o della provincia autonoma competente dei certificati di avvenuto corretto smaltimento o recupero di cui all'art. 27, comma 2, del regolamento CEE n. 259/93, relativi alle spedizioni garantite. 2. Qualora la fideiussione sia prestata per piu' trasporti il termine di cui al comma 1 e' riferito al ricevimento da parte della regione o della provincia autonoma competente del certificato di avvenuto corretto smaltimento o recupero relativo all'ultimo trasporto dei rifiuti garantito. Art. 3. Pagamento del premio ed altri oneri 1. L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potra' in nessun caso essere opposto all'ente garantito. 2. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito. Art. 4. Obbligazione del fideiussore 1. Il fideiussore e' obbligato in solido col debitore principale, ai sensi di legge, al pagamento di tutte le spese ed i costi di cui all'articolo 1 fino a concorrenza dell'importo massimo di lire ...... 2. La societa' e' obbligata a versare le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente polizza, con esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e senza opporre eccezione alcuna, entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta motivata alla societa' medesima da parte dell'ente garantito. 3. La societa' rimane obbligata anche dopo la scadenza del termine di cui all'art. 2 purche' entro quattro mesi dal predetto termine la regione o la provincia autonoma competente oppure il Ministero dell'ambiente abbiano notificato alla ditta stipulante o alla societa' medesima la richiesta di attivazione della garanzia. Art. 5. Surrogazione La societa' e' surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Art. 6. Forma delle comunicazioni alla societa' Tutte le comunicazioni o notifiche alla societa', dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa. Art. 7. Foro competente In caso di controversia tra la societa' e il Ministero il foro competente e' quello di Roma. La ditta stipulante .................. La societa' .............................. CALCOLO DELLA GARANZIA G = T + S T = 300 times n tonnellate di rifiuti spediti times n. km; S = valore di K2 times n tonnellate spedite. Modulo di notifica n. ..../(numero progressivo del trasporto)