REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI FARMACEUTICHE AZIENDALI E REGIONALI PREVISTE DAGLI ARTT. 10 E 11 DELL'ACCORDO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE FARMACIE SOTTOSCRITTO L'8 AGOSTO 1996, MODIFICATO ED INTEGRATO IL 3 APRILE 1997, RESO ESECUTIVO CON IL D.P.R. 8 LUGLIO 1998, N. ??. Art. 1. Delle Commissioni Farmaceutiche Aziendali e Regionali 1. Le Commissioni Farmaceutiche Aziendali e Regionali, costituite in conformita' al disposto degli artt. 10 e 11 dell'Accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, hanno sede rispettivamente presso: ogni azienda o, nel caso di consorzio di aziende costituite nell'ambito della stessa provincia, nel luogo indicato nella delibera di istituzione; ogni regione, Assessorato alla sanita'. 2. L'incarico di componente, effettivo o supplente delle Commissioni puo' cessare in qualsiasi momento rispettivamente mediante delibera del Direttore generale dell'Azienda interessata ovvero decreto del Presidente della giunta regionale emanati a seguito di specifica, formale e motivata richiesta della parte che ha provveduto alla sua designazione. 3. Contestualmente a tale richiesta, la parte medesima dovra' indicare il nominativo del nuovo componente effettivo o supplente. 4. I componenti, effettivi e supplenti durano in carica per tutto il periodo di validita' del presente accordo.