(Regolamento delle commissioni farmaceutiche aziendali e regionali-art. 1)
  REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI FARMACEUTICHE AZIENDALI E REGIONALI 
PREVISTE DAGLI ARTT. 10 E 11 DELL'ACCORDO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA
DEI RAPPORTI CON LE FARMACIE SOTTOSCRITTO L'8 AGOSTO 1996, MODIFICATO
ED INTEGRATO IL 3 APRILE 1997, RESO ESECUTIVO CON IL D.P.R. 8  LUGLIO
1998, N. ??. 
                               Art. 1. 
                   Delle Commissioni Farmaceutiche 
                        Aziendali e Regionali 
  1. Le Commissioni Farmaceutiche Aziendali e  Regionali,  costituite
in conformita' al disposto degli artt. 10 e 11 dell'Accordo nazionale
per  la  disciplina  dei  rapporti  con  le  farmacie,   hanno   sede
rispettivamente presso: 
  ogni azienda  o,  nel  caso  di  consorzio  di  aziende  costituite
nell'ambito della stessa provincia, nel luogo indicato nella delibera
di istituzione; 
   ogni regione, Assessorato alla sanita'. 
  2.  L'incarico  di  componente,   effettivo   o   supplente   delle
Commissioni  puo'  cessare  in  qualsiasi   momento   rispettivamente
mediante delibera del  Direttore  generale  dell'Azienda  interessata
ovvero decreto  del  Presidente  della  giunta  regionale  emanati  a
seguito di specifica, formale e motivata richiesta della parte che ha
provveduto alla sua designazione. 
  3. Contestualmente a  tale  richiesta,  la  parte  medesima  dovra'
indicare il nominativo del nuovo componente effettivo o supplente. 
  4. I componenti, effettivi e supplenti durano in carica  per  tutto
il periodo di validita' del presente accordo.