(Regolamento delle commissioni farmaceutiche aziendali e regionali-art. 10)
                              Art. 10. 
          Notifica data riunione della Commissione regionale 
  1.  Il  presidente  della  commissione  comunica  all'Azienda,   al
titolare o al direttore responsabile della  farmacia  interessata,  a
mezzo lettera raccomandata a.r., almeno quindici giorni  prima  della
riunione, l'indicazione del luogo, giorno ed ora della  seduta  nella
quale sara' discussa la pratica precisando che e' in loro facolta' di
essere sentiti dalla commissione, la modalita' per  prendere  visione
della documentazione in atti presso la segreteria, nonche' il termine
ultimo per il deposito presso la sede della commissione di  eventuali
ulteriori memorie, istanze e documenti. 
  2. La commissione puo' rinviare l'esame della pratica  su  motivata
richiesta delle parti.