Art. 10. Notifica data riunione della Commissione regionale 1. Il presidente della commissione comunica all'Azienda, al titolare o al direttore responsabile della farmacia interessata, a mezzo lettera raccomandata a.r., almeno quindici giorni prima della riunione, l'indicazione del luogo, giorno ed ora della seduta nella quale sara' discussa la pratica precisando che e' in loro facolta' di essere sentiti dalla commissione, la modalita' per prendere visione della documentazione in atti presso la segreteria, nonche' il termine ultimo per il deposito presso la sede della commissione di eventuali ulteriori memorie, istanze e documenti. 2. La commissione puo' rinviare l'esame della pratica su motivata richiesta delle parti.