(Regolamento delle commissioni farmaceutiche aziendali e regionali-art. 12)
                              Art. 12. 
                Forma e notifica delle decisioni della 
                        Commissione regionale 
  1. La decisione della Commissione regionale deve essere motivata  e
deve essere firmata dal presidente e dal funzionario facente funzioni
di segretario. 
  2. Il relativo testo, a cura  e  sottoscritto  dal  relatore,  deve
essere depositato entro trenta giorni dalla  data  della  riunione  e
allegato al verbale della seduta, di cui forma parte integrante. 
  3. La decisione medesima viene comunicata, con lettera raccomandata
a.r. a  firma  del  Presidente,  all'Azienda  ed  al  titolare  o  al
direttore responsabile della farmacia  e  portata  a  conoscenza  del
presidente della Commissione aziendale.