Art. 2. Funzioni di segreteria 1. Il segretario delle commissioni nominato in conformita' al disposto di cui all'art. 10 dell'Accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, partecipa alle sedute senza diritto al voto. 2. Il segretario cura la tenuta del protocollo e del ruolo delle pratiche sottoposte all'esame della commissione nonche' dei documenti e degli atti interessanti la commissione stessa. Il Servizio farmaceutico regionale assicura l'attivita' di segreteria della commissione di cui all'art. 11 e individua un funzionario responsabile per gli adempimenti connessi all'attivita' della commissione stessa. 3. Per ogni pratica iscritta all'ordine del giorno il segretario o il Servizio farmaceutico regionale, sulla base della documentazione in atti, predispone un completo resoconto che viene inviato ai membri unitamente alla convocazione.