(Regolamento delle commissioni farmaceutiche aziendali e regionali-art. 2)
                               Art. 2. 
                        Funzioni di segreteria 
  1. Il segretario  delle  commissioni  nominato  in  conformita'  al
disposto di cui all'art. 10 dell'Accordo nazionale per la  disciplina
dei rapporti con le farmacie, partecipa alle sedute senza diritto  al
voto. 
  2. Il segretario cura la tenuta del protocollo e  del  ruolo  delle
pratiche sottoposte all'esame della commissione nonche' dei documenti
e  degli  atti  interessanti  la  commissione  stessa.  Il   Servizio
farmaceutico  regionale  assicura  l'attivita'  di  segreteria  della
commissione  di  cui  all'art.  11   e   individua   un   funzionario
responsabile  per  gli  adempimenti  connessi   all'attivita'   della
commissione stessa. 
  3. Per ogni pratica iscritta all'ordine del giorno il segretario  o
il Servizio farmaceutico regionale, sulla base  della  documentazione
in atti, predispone un completo resoconto che viene inviato ai membri
unitamente alla convocazione.