(Regolamento delle commissioni farmaceutiche aziendali e regionali-art. 3)
                               Art. 3. 
    Compiti delle Commissioni farmaceutiche aziendale e regionale 
  1.  La  Commissione  farmaceutica   aziendale   ha   competenza   a
pronunciarsi  in  merito  ad  ogni  irregolarita'   ed   inosservanza
all'Accordo (e/o accordo regionale di competenza ed  a  decidere,  in
via  definitiva,  in  ordine   alla   convalida   del   pagamento   o
all'annullamento totale o parziale delle ricette  sottoposte  al  suo
esame  in  relazione  a  quanto  previsto  dall'art.  4  dell'Accordo
nazionale. 
  2. La Commissione farmaceutica regionale ha competenza a  risolvere
le  difformita'  interpretative  che  possono  insorgere  in   ordine
all'applicazione del  presente  Accordo;  a  formulare  proposte  per
quanto concerne gli  indirizzi  e  il  coordinamento  dell'assistenza
farmaceutica regionale; a  individuare  i  temi  per  l'aggiornamento
professionale di categoria; a  pronunciarsi  in  via  definitiva  sui
ricorsi prodotti avverso i provvedimenti adottati, in prima  istanza,
dalle Commissioni aziendali.