(Regolamento delle commissioni farmaceutiche aziendali e regionali-art. 4)
                               Art. 4. 
                      Riunioni delle Commissioni 
  1. Le riunioni delle Commissioni aziendali  hanno  luogo  di  norma
presso  le  sedi  indicate  nella  delibera  di   istituzione   delle
commissioni stesse. 
  2.  Le  riunioni  delle  Commissioni  aziendali  e  regionali  sono
convocate  dai  rispettivi  presidenti  mediante   comunicazione   ai
componenti effettivi e supplenti almeno dieci giorni prima della data
fissata per la riunione. 
  3. Le riunioni non sono pubbliche, ad esse partecipano i  supplenti
senza diritto di voto. 
  4. Il componente effettivo impedito  a  partecipare  alla  riunione
della commissione per la quale  ha  ricevuto  regolare  convocazione,
deve  darne  comunicazione  al  Presidente,  il  quale,  all'atto  di
constatazione  dei  presenti  alla  riunione  provvedera'  alla   sua
sostituzione con il supplente, a tutti gli effetti, ivi  compreso  il
diritto di voto. 
  5. Le riunioni delle commissioni sono valide quando sia presente la
maggioranza dei componenti, ivi compreso il Presidente.