(Regolamento delle commissioni farmaceutiche aziendali e regionali-art. 5)
                               Art. 5. 
 Deferimento delle Farmacie alle Commissioni farmaceutiche aziendale 
  1. L'Azienda puo'  procedere,  con  istanza  su  carta  libera,  al
deferimento della Farmacia alla Commissione  farmaceutica  aziendale,
entro trenta giorni dal momento  in  cui  viene  a  conoscenza  della
irregolarita', solo  previa  notifica  al  titolare  o  al  direttore
responsabile della farmacia  stessa;  a  mezzo  lettera  raccomandata
a.r., delle  inadempienze  ed  inosservanze  rilevate  e  contestuale
invito   a   produrre   alla   stessa   commissione,   le    relative
controdeduzioni scritte mediante lettera raccomandata a.r. 
  2. L'Azienda con la predetta istanza, trasmette alla commissione  i
documenti necessari per l'istruttoria del caso. 
  3.  La  segreteria  della  commissione  accusa  ricezione  di  ogni
deferimento. 
  4.  A  seguito  del  predetto  deferimento,  il  Presidente   della
commissione fissa la data della riunione, entro trenta  giorni  dalla
data di  ricezione  del  deferimento,  designando  tra  i  componenti
effettivi, almeno dieci giorni prima della data stessa, un relatore. 
  5. Le parti possono depositare presso la sede della  Commissione  o
spedire a mezzo raccomandata a.r., controdeduzioni, memorie,  istanze
e documenti fino a cinque giorni prima  della  data  fissata  per  la
riunione. Le controdeduzioni, le memorie, le istanze  e  i  documenti
depositati dal titolare o dal direttore responsabile  della  farmacia
interessata debbono essere in regola con le disposizioni di legge sul
bollo. 
  8.  L'Azienda,  il  titolare  o  il  direttore  responsabile  della
farmacia interessata vengono  preavvertiti,  almeno  quindici  giorni
prima, mediante lettera raccomandata a.r., a  firma  del  Presidente,
della data della riunione con l'indicazione del luogo, giorno ed  ora
della seduta nella quale sara' discussa la pratica; della facolta' di
essere  sentiti  dalla  commissione,  delle  modalita'  per  prendere
visione della documentazione in atti presso  la  segreteria,  nonche'
del termine ultimo per il deposito presso la sede  della  commissione
di eventuali ulteriori memorie, istanze e documenti. 
  7. La commissione puo' rinviare l'esame della pratica  su  motivata
richiesta delle parti. 
  8. La commissione sospende l'esame della  pratica  allorche'  sullo
stesso caso sia in corso altro procedimento.