Art. 6. Delibere e verbali 1. Le commissioni deliberano a maggioranza di voti dei presenti. 2. In caso di parita' di voti, prevale il voto del Presidente. 3. Per ogni riunione e' redatto apposito verbale nel quale sono indicati: a) il giorno, mese e anno; b) il nome dei componenti effettivi e supplenti presenti; c) l'ordine del giorno; d) le questioni discusse e le delibere adottate. 4. Il verbale di ciascuna riunione e' letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti effettivi.