(Regolamento delle commissioni farmaceutiche aziendali e regionali-art. 7)
                               Art. 7. 
          Decisioni della Commissione farmaceutica aziendale 
  1. La Commissione, esaminati gli atti, i documenti e le  produzioni
di  parte,  ascoltato  il   relatore   nonche',   se   presenti,   il
rappresentante dell'Azienda e il titolare o il direttore responsabile
della farmacia puo' adottare: 
  1. Relativamente alle ricette, una delle seguenti determinazioni: 
    a) annullamento totale o parziale della ricetta; 
    b) convalida definitiva del pagamento. 
  2. Nei confronti della farmacia, i seguenti provvedimenti: 
    a) proscioglimento; 
    b) richiamo; 
    c) richiamo con diffida; 
  d) sospensione cautelare dal  servizio  farmaceutico  convenzionato
per emissione di ordine o mandato di  cattura  o  arresto  per  fatti
commessi nell'espletamento dell'attivita' convenzionale; 
  e) sospensione dal  servizio  farmaceutico  convenzionato  per  una
durata non superiore ad un anno; 
    f) risoluzione del rapporto convenzionale. 
  2. Nei confronti delle farmacie, il provvedimento di sospensione di
cui al punto e) puo' essere commutato dalla commissione, su richiesta
della  farmacia  o  dell'Azienda,  in  una  trattenuta  pari  al  10%
dell'importo netto delle  forniture  corrispondenti  al  periodo  nel
quale avrebbe dovuto aver luogo la sospensione, calcolata sulla media
mensile relativa ai 12 mesi precedenti  a  quello  della  sospensione
stessa.