Art. 7. Decisioni della Commissione farmaceutica aziendale 1. La Commissione, esaminati gli atti, i documenti e le produzioni di parte, ascoltato il relatore nonche', se presenti, il rappresentante dell'Azienda e il titolare o il direttore responsabile della farmacia puo' adottare: 1. Relativamente alle ricette, una delle seguenti determinazioni: a) annullamento totale o parziale della ricetta; b) convalida definitiva del pagamento. 2. Nei confronti della farmacia, i seguenti provvedimenti: a) proscioglimento; b) richiamo; c) richiamo con diffida; d) sospensione cautelare dal servizio farmaceutico convenzionato per emissione di ordine o mandato di cattura o arresto per fatti commessi nell'espletamento dell'attivita' convenzionale; e) sospensione dal servizio farmaceutico convenzionato per una durata non superiore ad un anno; f) risoluzione del rapporto convenzionale. 2. Nei confronti delle farmacie, il provvedimento di sospensione di cui al punto e) puo' essere commutato dalla commissione, su richiesta della farmacia o dell'Azienda, in una trattenuta pari al 10% dell'importo netto delle forniture corrispondenti al periodo nel quale avrebbe dovuto aver luogo la sospensione, calcolata sulla media mensile relativa ai 12 mesi precedenti a quello della sospensione stessa.