(Regolamento delle commissioni farmaceutiche aziendali e regionali-art. 8)
                               Art. 8. 
                Forma e notifica delle decisioni della 
                 Commissione farmaceutica aziendale 
  1. La decisione della  Commissione  deve  essere  motivata  e  deve
essere firmata dal presidente e dal segretario. 
  2. Il relativo testo,  a  cura  e  sottoscritto  dal  relatore,  e'
depositato entro venti giorni dalla data della riunione  ed  allegato
al verbale della seduta, di cui forma parte integrante. 
  3. La decisione viene notificata, entro dieci giorni dal  deposito,
con lettera raccomandata a.r. a firma del presidente, all'Azienda  ed
al titolare o direttore responsabile della farmacia. 
  4. Qualora la decisione attenga a provvedimenti di cui al comma  16
dell'art. 10, la notifica deve contenere  espresso  riferimento  alla
facolta'  di  impugnativa  della  decisione   stessa   dinanzi   alla
Commissione regionale nonche', per i provvedimenti di sospensione non
cautelare o di risoluzione del rapporto  convenzionale,  la  data  di
inizio  del  provvedimento  adottato  calcolata  tenuto  conto  della
possibilita' di ricorso alla Commissione regionale.