(Regolamento delle commissioni farmaceutiche aziendali e regionali-art. 9)
                               Art. 9. 
         Presentazione dei ricorsi alla Commissione Regionale 
  1. Avverso  i  provvedimenti  -  indicati  all'art.  10,  comma  16
dell'Accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie
e adottati dalla Commissione  farmaceutica  aziendale  -  e'  ammesso
ricorso alla Commissione regionale entro trenta giorni dalla notifica
dei provvedimenti stessi. 
  2. Il ricorso va inoltrato, con  lettera  raccomandata  a.r.,  alla
Commissione farmaceutica  regionale  presso  l'Assessorato  regionale
alla sanita'. 
  3.  Il  ricorso  deve  contenere  gli  estremi  del   provvedimento
impugnato, i motivi  del  ricorso  stesso  e  la  sottoscrizione  del
ricorrente che,  nel  caso  trattasi  di  farmacia,  deve  essere  il
titolare o il direttore responsabile della medesima. 
  4. Il ricorso, le memorie, le istanze e i documenti presentati alla
Commissione regionale dal titolare o dal Direttore responsabile della
Farmacia interessata debbono essere in regola con le disposizioni  di
legge sul bollo. 
  5. La Segreteria della commissione accusa ricezione di ogni ricorso
pervenuto mediante comunicazione al ricorrente. 
  6. La predetta Segreteria invia, altresi', copia di ogni ricorso al
presidente della Commissione aziendale ed alla controparte. 
  7. Il presidente della commissione fissa  la  data  della  riunione
entro quarantacinque giorni dalla ricezione del ricorso. 
  8. Le parti possono depositare presso  la  sede  della  commissione
memorie, istanze e documenti fino a dieci  giorni  prima  della  data
fissata per la riunione. 
  9. Il presidente della commissione, almeno dieci giorni prima della
data stabilita per l'esame del ricorso, designa  un  relatore  tra  i
membri. 
  10. Il ricorso della Commissione regionale  ha  effetto  sospensivo
del provvedimento  impugnato,  fatta  eccezione  per  la  sospensione
cautelare che e' immediatamente esecutiva.