Allegato B MODALITA' ED ESECUZIONE DELLE MISURE E DELLE VALUTAZIONI Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 e dei valori di cui all'articolo 4, comma 2, le intensita' dei campi elettromagnetici possono essere determinate mediante calcoli o mediante misure. Le misure sono comunque necessarie ogni volta che i calcoli facciano prevedere valori di campo elettrico o magnetico che superano 1/2 dei limiti suddetti. In caso di discordanza fra valore calcolato e valore misurato, e' acquisito il valore misurato. Le misure dei valori dei campi elettromagnetici devono essere eseguite secondo le norme C.E.I. ed in mancanza di queste devono essere eseguite secondo le norme di buona tecnica, emesse in materia dagli organismi internazionali oppure indicate da Enti ed Associazioni, anche stranieri, di riconosciuta competenza. Valori normalizzati delle misure In presenza di piu' sorgenti, il limite complessivo di esposizione e' 1, da ottenere come somma dei contributi normalizzati delle singole sorgenti: tali contributi sono determinati dividendo il quadrato del valore misurato del campo elettrico oppure del campo magnetico per il quadrato del valore limite corrispondente oppure, per le frequenze comprese fra 3 MHz e 300 GHz, dividendo la densita' di potenza per il corrispondente valore limite. La procedura da seguire per la riduzione a conformita' e' descritta nell'Allegato C.