(Allegato B)
                                                           Allegato B 
      MODALITA' ED ESECUZIONE DELLE MISURE E DELLE VALUTAZIONI 
Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all'articolo  3
e dei valori di cui all'articolo 4, comma 2, le intensita' dei  campi
elettromagnetici  possono  essere  determinate  mediante  calcoli   o
mediante misure. 
Le misure sono comunque necessarie ogni volta che i calcoli  facciano
prevedere valori di campo elettrico o magnetico che superano 1/2  dei
limiti suddetti. 
In caso di discordanza fra valore calcolato  e  valore  misurato,  e'
acquisito il valore misurato. 
Le  misure  dei  valori  dei  campi  elettromagnetici  devono  essere
eseguite secondo le norme C.E.I. ed  in  mancanza  di  queste  devono
essere eseguite secondo le norme di buona tecnica, emesse in  materia
dagli  organismi  internazionali   oppure   indicate   da   Enti   ed
Associazioni, anche stranieri, di riconosciuta competenza. 
Valori normalizzati delle misure 
In presenza di piu' sorgenti, il limite complessivo di esposizione e'
1, da ottenere come somma dei contributi normalizzati  delle  singole
sorgenti: tali contributi sono determinati dividendo il quadrato  del
valore misurato del campo elettrico oppure del campo magnetico per il
quadrato del valore limite corrispondente oppure,  per  le  frequenze
comprese fra 3 MHz e 300 GHz, dividendo la densita' di potenza per il
corrispondente  valore  limite.  La  procedura  da  seguire  per   la
riduzione a conformita' e' descritta nell'Allegato C.