CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL DEPURATORE DI TERRAROSSA E DEL RELATIVO SISTEMA FOGNARIO DI RACCOLTA E TRASPORTO LIQUAMI. Il commissario per l'emergenza ambientale della laguna di Orbetello C.F. 94070990489 con sede in via Cavour, 18 - Firenze (ordinanza del Ministero dell'interno DPC n. 2807 del 14 luglio 1998) nella persona del vice commissario nominato con ordinanza commissariale n. F/498 del 18 luglio 1998. Mauro Ginanneschi, nato a Castel del Piano (Grosseto) l'11 agosto 1946, residente in Grosseto, via Preselle n. 35. Il consorzio intercomunale per l'organizzazione delle risorse idriche e la gestione dell'acquedotto del Fiora, con sede in via Mameli n. 10 - Grosseto, C.F. 00304790538, di seguito indicato per brevita' con la denominazione acquedotto del Fiora o consorzio, rappresentato dal sig. Rossano Teglielli, nato a Scansano (Grosseto) il 19 dicembre 1955, residente in Scansano (Grosseto), via Civitella Bassa, 124/a, il quale interviene in qualita' di legale rappresentante. Premesso: che con ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 il presidente della giunta regionale e' stato nominato, in sostituzione dei commissari H. Corsi e A. Minucci, commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonche' per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali; che con ordinanza commissariale n. F/489 del 18 luglio 1998 il commissario ha nominato il vice commissario nella persona del sig. Mauro Ginanneschi, previsto dall'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98; che in data 3 dicembre 1991 il precedente commissario delegato H. Corsi aveva stipulato un contratto con il quale era stato affidato alla Snamprogetti S.p.a. la realizzazione dell'impianto di depurazione di Terrarossa e per la raccolta e la depurazione dei liquami del territorio comunale del comune di Monte Argentario; che le opere oggetto del contratto di cui sopra, una volta ultimate e in considerazione della necessita' di avviare la depurazione, sono state oggetto di "collaudo parziale e provvisorio" e quindi consegnate in data 15 ottobre 1997 alla stessa Snamprogetti S.p.a. perche' procedesse alla gestione provvisoria dell'impianto fino al 15 ottobre 1998; che con ordinanza del precedente commissario H. Corsi n. 81 del 15 dicembre 1995 e' stata affidata al consorzio temporaneo d'impresa con a capo la ICLE S.r.l. di Grosseto la realizzazione delle stazioni di pompaggio e di sollevamento liquami 3 e 4 stralcio, impianti elettrici e telecontrollo del progetto generale della depurazione degli abitati di Porto S. Stefano e Porto Ercole; che le opere di cui alla suddetta ordinanza, una volta ultimate ed in considerazione di avviare il sistema complessivo, sono state oggetto di "collaudo parziale e provvisorio" in data 14 ottobre 1997, e quindi consegnate in pari data alla ICLE S.r.l. perche' procedesse alla gestione provvisoria dell'impianto fino al 15 ottobre 1998; che in data 11 gennaio 1996 il precedente commissario H. Corsi aveva stipulato un contratto con il quale era stato affidato alla ATI tra Cava Albegna Marsiliana S.r.l., con sede in Manciano; Beviletti Vezio, con sede in Roccalbegna; ICLE S.r.l., con sede in Grosseto e Berti Giuseppe S.n.c. con sede in Porto S. Stefano la realizzazione del collegamento bidirezionale Neghelli-Terrarossa; che le opere di cui al punto precedente sono state oggetto di collaudo parziale e provvisorio emesso il 14 ottobre 1997; che in base alla legge regionale n. 81/1995 con la quale sono stati delimitati gli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato, e' stata costituita l'Autorita' di ambito territoriale ottimale n. 6 "Ombrone" la quale, una volta terminati gli adempimenti previsti dalla legge regionale n. 26/1997, dovra' provvedere all'affidamento del servizio idrico integrato ad un unico soggetto gestore; che in base all'art. 2 dell'ordinanza DPC n. 2556 del 16 aprile 1997, richiamata nella gia' citata ordinanza DPC n. 2087 del 14 luglio 1998, il commissario doveva provvedere "previa intesa con i comuni interessati e con oneri a carico dei medesimi, a garantire la gestione provvisoria del sistema impiantistico e fognario nelle more dell'individuazione, nell'ambito ottimale Ombrone, del soggetto gestore ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recepita con legge regionale 21 luglio 1995, n. 81"; che in data 31 luglio 1998 il vice commissario Ginanneschi ha convocato una riunione del comitato interistituzionale, istituito con ordinanza commissariale n. F/498 del 18 luglio 1998, per stabilire di intesa con i componenti di tale comitato il percorso da attuare in vista della scadenza della gestione provvisoria richiamata in precedenza; che nel corso di tale riunione e' stata confermata da parte dei rappresentanti dei comuni di Orbetello e Monte Argentario e della provincia di Grosseto l'intesa, gia' assunta con il precedente commissario Corsi, di far subentrare alla scadenza delle gestioni provvisorie il consorzio intercomunale per l'organizzazione delle risorse idriche e la gestione dell'acquedotto del Fiora, sempre quale gestore provvisorio, a parita' di condizioni delle pregresse gestioni fatte salve le verifiche tecnicoeconomiche da effettuarsi; che la scelta del consorzio intercomunale per l'organizzazione delle risorse idriche e la gestione dell'acquedotto del Fiora, del quale fanno parte anche i comuni di Orbetello e Monte Argentario, e' stata ritenuta la piu' opportuna in quanto ad esso e' affidata la gestione del sistema acquedottistico che interessa un ampio territorio nel quale e' ricompreso anche il sistema di fognature che recapita nell'impianto di Terrarossa. Tale individuazione provvisoria e' effettuata nelle more dell'individuazione del soggetto unico gestore del servizio idrico integrato da parte dell'autorita' di ambito territoriale ottimale n. 6 "Ombrone"; che l'acquedotto del Fiora, in qualita' di soggetto gestore di servizi idrici, opera nella quasi totalita' del vasto comprensorio della provincia di Grosseto, ed in particolare della provincia di Viterbo, ed e' in possesso delle professionalita', dell'organizzazione e delle competenze necessarie per garantire una corretta gestione degli impianti in argomento; che in un'ottica di concentrazione delle competenze relative alla gestione dei servizi idrici e' legittimo operare un accorpamento della gestione degli impianti in argomento in un'azienda esistente; che si rende necessario provvedere alla gestione del depuratore di Terrarossa e del relativo sistema fognario di raccolta e trasporto dei liquami che interessa Porto S. Stefano, Terrarossa, Porto Ercole, Terranova-Neghelli. Premesso inoltre: che l'impianto di depurazione di Terrarossa ed i collettori di raccolta e trasporto che, nella loro attuale configurazione, sono oggetto della presente convenzione, fanno parte di un piu' ampio sistema di raccolta e depurazione dei liquami, finalizzato alla tutela ambientale della laguna di Orbetello e alla riutilizzazione delle acque depurate; che il suddetto sistema e' in fase di realizzazione, di completamento o di definizione operativa da parte del commissario; che per quanto riguarda l'impianto di Terrarossa sono in corso lavori per la realizzazione di un trattamento terziario idoneo a permettere la riutilizzazione delle acque trattate ed a conseguire specifiche di trattamento conformi a quelle prescritte per gli scarichi idrici in aree sensibili a norma della direttiva comunitaria n. 271/91; che la commissione incaricata per il collaudo tecnicoamministrativo e funzionale per l'impiato di Terrarossa, nella sua attuale configurazione, ha emesso in data 5 ottobre 1998 il relativo certificato di collaudo; che la commissione incaricata per il collaudo tecnicoamministrativo e funzionale delle fognature, dei collettori, dei sollevamenti e del relativo telecontrollo ha emesso un certificato di collaudo provvisorio in data 14 ottobre 1997; che il primo periodo di funzionamento e gestione del complesso delle fognature, dei collettori e dei sollevamenti attualmente in servizio per addurre i liquami al depuratore ha fatto rilevare la necessita' di interventi intesi a ridurre la salinita' presente nelle acque avviate al depuratore e di ridurre gli apporti di acque meteoriche e superficiali provenienti dalle reti attualmente funzionanti in regime misto; che le utenze attualmente allacciate al depuratore di Terrarossa sono concordemente stimate in circa 12.000 abitanti equivalenti quale media annuale e che tale situazione, associata alla forte presenza di salinita', non ha ancora permesso di verificare la funzionalita' dell'impianto rispetto alle previsioni progettuali; che, peraltro, risultano disponibili i dati derivanti dal precedente periodo di gestione effettuato dalla Snamprogetti S.p.a., da assumere quale riferimento per valutare l'efficienza depurativa in analoghe situazioni funzionali. Considerato che quanto dettagliato in premessa e' da considerarsi, ad ogni effetto, parte integrante della presente convenzione. Tutto cio' premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue: Il commissario in qualita' di soggetto committente, affida col presente atto al'Acquedotto del Fiora in qualita' di soggetto gestore, la gestione e la manutenzione ordinaria del depuratore di Terrarossa e del relativo sistema fognario di raccolta e trasporto dei liquami, cosi' come risultano dagli apposti atti di consegna sottoscritti dalle parti. Art. 1. Gestione del servizio di fognatura e depurazione Per gestione del depuratore di Terrarossa e del relativo sistema fognario di raccolta e trasporto dei liquami si intende l'insieme delle prestazioni, delle attivita' e delle forniture necessarie per garantire il funzionamento e la manutenzione ordinaria degli impianti medesimi finalizzati al trasporto ed alla depurazione dei reflui. Fino alla data della definitiva sistemazione dei collettori fognari, finalizzata ad impedire l'ingresso dell'acqua di mare e delle acque di pioggia e sorgive, il depuratore di Terrarossa sara' mantenuto in esercizio con i livelli depurativi che detto impianto, nelle attuali condizioni di esercizio descritte in premessa, e' in grado di fornire, i livelli depurativi non potranno comunque essere inferiori a quelli ottenuti fino alla data di stipula della presente convenzione. Sono quindi considerati compresi nella gestione le seguenti prestazioni: controlli ed operazioni di conduzione da parte di personale; approvvigionamento dei materiali di consumo e dei reagenti chimici; reset degli allarmi e dei blocchi; regolazione dei parametri operativi; controlli analitici dei liquami; regolazioni, manutenzioni ordinarie e controlli programmati degli apparati elettromeccanici; manutenzione relativa a piccoli interventi e riparazioni elettromeccaniche ed impiantistiche quali sostituzioni di fusibili, lampade di segnalazione, taratura strumenti, pulizia impianti, riparazioni tubazioni all'interno dei locali che alloggiano gli impianti ecc.; smaltimento di fanghi e grigliati; servizio di espurgo e pulizia collettori e vasche inerenti tutte le sezioni degli impianti; spese per energia elettrica e telefoniche relative al solo impianto di Terrarossa; prestazioni contemplate nel manuale operativo dell'impianto di Terrarossa; quant'altro necessario allo svolgimento dei compiti affidati con il presente atto che non risulti compreso negli interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento e miglioramento di cui agli articoli 3 e 4. Il gestore potra' provvedere alla gestione del depuratore di Terrarossa e del relativo sistema fognario di raccolta e trasporto dei liquami, avvalendosi del supporto di ditte specializzate. Art. 2. Ulteriori obblighi del gestore Il soggetto gestore e' tenuto a provvedere alle seguenti attivita': nomina di un responsabile della totalita' degli impianti affidati; tenuta delle schede di manutenzione relative alle varie parti degli impianti; nomina di un capoimpianto del depuratore di Terrarossa; tenuta di un giornale di funzionamento dell'impianto di depurazione di Terrarossa. Il soggetto gestore e' altresi' tenuto ad assicurare tutti gli adempimenti, anche documentali, prescritti dalla normativa vigente e afferenti la gestione degli impianti oggetto del presente atto, assumendone la responsabilita' esclusiva per eventuali danni o altre conseguenze in caso di inadempienza. Art. 3. Interventi di manutenzione straordinaria Ai fini del presente atto sono interventi di manutenzione straordinaria quelli, eccedenti le prestazioni di cui all'art. 1, che comportano la riparazione o la sostituzione di componenti o di parti strutturali degli impianti che si rendano necessarie per garantire la costante efficienza degli impianti stessi. Il gestore e' tenuto a provvedere agli interventi di manutenzione straordinaria. A tal fine predispone tempestivamente un piano delle manutenzioni straordinarie e ne propone l'attuazione al committente. La relativa realizzazione e' concordata tra le parti, ivi comprese le modalita' per il pagamento da parte del committente, che potra' avvenire anche per stati di avanzamento dei lavori. In caso si rendano necessari interventi di urgenza non previsti nel piano o antecedenti alla redazione del piano stesso, il gestore ne da' immediata comunicazione al committente, e comunque non oltre tre giorni dal verificarsi dell'evento che ha reso necessario l'intervento. Ove si tratti di interventi la cui mancata immediata realizzazione sia indispensabile per consentire il funzionamento dell'impianto, il gestore e' tenuto a provvedervi immediatamente dandone contestuale comunicazione al committente e documentando al medesimo l'urgenza e l'onere finanziario sostenuto. I danni derivanti dal ritardo nelle segnalazioni e dal mancato o ritardato intervento di manutenzione straordinaria sono a carico del gestore. Art. 4. Interventi migliorativi e di adeguamento Ai fini del presente atto sono interventi migliorativi quelli finalizzati a conseguire: a) migliori prestazioni funzionali degli impianti; b) economie di gestione. Sono considerati interventi di adeguamento quelli necessari per far corrispondere gli impianti ai requisiti previsti dalla normativa vigente. Il soggetto gestore propone al committente gli interventi sopra specificati, ove necessari. Il gestore, ove richiesto dal committente, e' tenuto a realizzare gli interventi di cui al presente articolo. Art. 5. Criteri per l'effettuazione dei lavori eseguiti dal gestore con oneri a carico del committente Nel caso di effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria migliorativi e di adeguamento da esegursi a cura del gestore ma con oneri a carico del committente ai sensi del successivo art. 8, si applicano le seguenti condizioni: il prezzo unitario della manodopera specializzata viene desunto dalle tabelle A.N.I.M.A., montatori specializzati - colonna II, in vigore al 1 gennaio dell'anno nel quale si realizzano gli interventi, applicando una riduzione del 10% (dieci per cento); per altre prestazioni non specialistiche si attinge, qualora si tratti di lavori elettromeccanici, alle stesse tabelle A.N.I.M.A., negli altri casi al corrente prezziario ufficiale di riferimento del Provveditorato alle opere pubbliche della regione Toscana, applicando una riduzione del 10% (dieci per cento); le parti di ricambio sono quotate applicando il listino prezzi del produttore in vigore al 1 gennaio dell'anno nel quale si realizzano gli interventi, scontato del 15% (quindici per cento); per il nolo dei mezzi d'opera e per quanto non previsto precedentemente, si adottato i prezzi riportati dal prezziario ufficiale corrente di riferimento del Provveditorato alle opere pubbliche della regione Toscana, applicando una riduzione del 10% (dieci per cento); la manodopera inpiegata per le riparazioni deve essere commisurata ai "tempari" redatti dal produttore o dalle associazioni di categoria; per i lavori che presentino carattere di eccezionalita' possono essere redatte specifiche analisi dei prezzi, nel rispetto dei criteri pecedentemente esposti. Il gestore e' tenuto a consegnare al committente una copia delle tabelle, preziari, listini e tempari precedentemente specificati. Il committente, ai fini della verifica circa la rispondenza dei prezzi applicati e delle quantita' e qualita' dei lavori eseguiti e delle forniture, puo' procedere a misurazioni in contraddittorio con il gestore, dispone saggi, prove, collaudi, e richiede le appropriate certificazioni. I pagamenti relativi alle prestazioni di cui al presente articolo saranno effettuati entro trenta giorni dalla data della fattura; dopo tale data, si applicheranno gli interessi di legge. Art. 6. Tariffa applicata Il committente si obbliga a corrispondere al gestore, quale compenso per la gestione e per la manutenzione ordinaria del depuratore di Terrarossa e del relativo sistema fognario di raccolta e trasporto dei liquami, l'importo mensile di L. 66.340.000 (diconsi lire sessantaseimilionitrecentoquarantamila). L'importo dovuto dovra' essere liquidato a cura del committente entro e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione di regolare fattura; in caso di ritardo nella successiva fattura saranno applicati gli interessi legali nella misura corrente. Le parti concordano che i costi di gestione sopra definiti corrispondono alla configurazione degli impianti all'atto della stipula della presente convenzione e ad una utenza stimata pari a 12.000 abitanti equivalenti come popolazione media annua. Gli importi sopra stabiliti sono soggetti a revisione annuale, a partire dal 15 ottobre 1999, sulla base di una scheda di revisione predisposta dal soggetto gestore e approvata dal committente dalla quale risulti l'incidenza delle voci di costo riferite alle spese per il personale addetto, per l'energia elettrica, per le utenze telefoniche, per i prodotti di consumo attinenti il funzionamento e la manutenzione ordinaria, per lo smatimento dei fanghi e dei grigliati e quanto altro significativamente incidente sul costo complessivo di gestione. Come riferimento per la valutazione degli incrementi di costo delle singole voci saranno assunte le variazioni desunte dai documenti ufficiali di cui all'art. 5. Il gestore si impegna a tenere regolari scritture di tutte le spese sostenute relativamente alla gestione del depuratore di Terrarossa e del relativo sistema fognario di raccolta e trasporto dei liquami. Alla fine di ogni anno e comunque alla scadenza della presente convenzione o al subentro in qualita' di committente dei comuni di Orbetello e Monte Argentario, l'importo derivante dalla somma delle spese sostenute e documentate annualmente dal gestore, aumentato di un 15% per spese generali piu' un 10% per utile d'impresa, e detratto degli importi percepiti con le fatture mensili, sara' compensato a cura del committente, se positivo e del gestore, se negativo. Gli esiti della gestione sono comunicati dal gestore al committente entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro trenta giorni successivi alla scadenza della convenzione o al subentro dei comuni o in occasione di verifiche intermedie. La liquidazione degli importi a conguaglio dovra' essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione, a seguito di formale richiesta della parte creditrice; in caso di ritardo saranno applicati gli interessi legali. In sede di prima applicazione della presente convenzione, la verifica delle spese sostenute dal gestore sara' effettuata con le modalita' sopra specificate anche alla data del 15 aprile 1999 o ad altre date concordate tra le parti, ai fini dell'eventuale adeguamento della tariffa mensile sopra determinata. Art. 7. Ampliamento del bacino d'utenza Eventuali ampliamenti del bacino d'utenza ed estensioni del sistema di fognature saranno compensati, in relazione alla loro tipologia e consistenza, in rapporto alla variazione del costo di gestione desumibile dai dati della gestione pregressa per le componenti effettivamente imputabili agli ampliamenti ed alle estensioni. Art. 8. Ulteriori obblighi del committente Sono a carico del committente gli oneri finanziari relativi alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, degli interventi migliorativi di cui all'art. 4, lettera a), nonche' degli interventi di adeguamento. Gli oneri finanziari per gli interventi migliorativi di cui al citato art. 4, lettera b), sono a carica del committente esclusivamente ove comportino una effettiva riduzione della tariffa di cui all'art. 6; fuori di tali casi gli oneri sono a carico del soggetto gestore. Ove gli interventi di cui al presente articolo siano realizzati dal soggetto gestore i pagamenti saranno effettuati dal committente entro trenta giorni dalla data delle fatture; dopo tale data si applicano gli interessi di legge. Art. 9. Decorrenza della gestione e consegna degli impianti La gestione degli impianti da parte del gestore ha inizio dalla data del primo verbale provvisorio di consegna degli impianti. La procedura di consegna e' completata una volta approvati i collaudi degli impianti e tutte le necessarie verifiche documentarie; gli impianti dovranno essere consegnati al soggetto gestore funzionanti in ogni loro parte e dovranno essere in grado di operare al meglio delle loro potenzialita' e comunque non inferiori a quelle riportate in collaudo. Durante la procedura di consegna degli impianti dovra' essere redatto apposito verbale firmato dalle parti, o loro legali, ove, per ogni sezione degli impianti medesimi, saranno descritti lo stato di consistenza, integrato dalla necessaria documentazione di conformita', fotografica e/o filmata, e dove verranno dettagliatamente esaminati i livelli di funzionamento e gli eventuali problemi riscontrati. La procedura di consegna di ogni singola sezione degli impianti potra' essere considerata ultimata solamente se completa di tutte le parti; verbale di consegna firmato, autorizzazioni attinenti la realizzazione delle opere, conformita' e documentazioni necessarie per la gestione (manuali operativi di avviamento, funzionamento, gestione e manutenzione) e per il rispetto delle vigenti prescrizioni di legge. Eventuali mancanze e/o carenze relative a dette documentazioni dovranno essere sanata a cura e spese del committente che e' responsabile per le eventuali conseguenti sanzioni. Se in conseguenza a tali mancanze o carenze si dovessero produrre fermi o riduzioni di potenzialita' degli impianti, il committente dovra' comunque liquidare al gestore la somma pattuita per la gestione, come risulta dall'art. 6. La medesima pocedura e le medesime condizioni saranno applicate nel caso in cui la gestione debba essere estesa a nuovi impianti, con i necessari adeguamenti tariffari, come specificato all'art. 7. Nel caso in cui il gestore debba operare sugli impianti in mancanza del loro collaudo o delle necessarie certificazioni o comunque in pendenza delle procedure di consegna, col presente atto il committente esonera e libera il medesimo gestore da ogni responsabilita' ed onere per danni ed avarie a tali impianti, fermo restanto quanto previsto dall'art. 3. Gli interenti di manutenzione straordinaria in tale caso sono comunque subordinati all'autorizzazione del committente, ancorche' urgenti. Sono a completa cura e spese del gestore le autorizzazini e gli altri provvedimenti attinenti la gestione, come specificato all'art. 2. Ove tali autorizzazioni e provvedimenti debbano essere richiesti all'Autorita' competente dal proprietario dell'impianto, il gestore provvedera a farne specifica e tempestiva richiesta al committente. In caso di mancata richiesta, le eventuali responsabilita' sono a carico del gestore. Art. 10. Garanzie A garanzia degli obblighi a carico del committente ai sensi della presente convenzione, entro e non oltre trenta giorni dalla data di stipula della presente atto, quest'ultimo dovra' presentare una polizza fideiussoria per un valore non inferiore a L. 2.000.000.000 (diconsi duemiliardi) a favore del gestore. A garanzia degli obblighi a carico del gestore, quest'ultimo, entro e non oltre trenta giorni dalla data di stipula del presente atto, dovra' presentare una polizza fideiussoria per un valore non inferiore a L. 2.000.000.000 (diconsi lire duemiliardi) a favore del committente. Art. 11. Durata della convenzione La presente convenzione ha la medesima durata della gestione commissariale cosi' come prevista dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2807 del 14 luglio 1998 o da successive ordinanze di proroga. In ogni caso la presente convenzione decade nel momento in cui la competente Autorita' d'Ambito affidera' il servizio idrico integrato ai sensi della legge regionale n. 81/1995. Con il passaggio della proprieta' degli impianti oggetto della presente convenzione, dal commissario ai comuni di Orbetello e Monte Argentario, questi ultimi subentrano, alle medesime condizioni, nella presente convenzione fino all'affidamento da parte della competente Autorita' d'Ambito del servizio idrico integrato ai sensi della legge regionale n. 81/1995. Art. 12. Risoluzione Il gestore potra' risolvere il presente contratto nel caso in cui: la qualita' dei reflui in condotta evidenzi anomalie tali (presenza di acqua salata ecc.) da rendere il processo depurativo incompatibile con le prescrizioni relative allo scarico, causando le condizioni per un fermo dell'impianto di durata non determinabile; il pagamento degli importi dovuti dovesse ritardare per oltre sei mesi dalla data di presentazione dei titoli di credito, ferma restando la possibilita' di avvalersi della garanzia fideiussoria. Il committente potra' risolvere il presente contratto nel caso in cui, dopo formale messa in mora, gli impianti affidati in gestione vengano gestiti in difformita' a quanto previsto dalla presente convenzione nonche' dalle vigenti disposizioni di legge o comunque in modo da non assicurare la funzionalita' del servizio di depurazione per cause derivanti da una non corretta manutenzione degli impianti ovvero per difetti di organizzazione della gestione. Art. 13. Definizione controversie Le parti qui convengono che ogni eventuale controversia che insorga tra loro in ordine all'applicazione ed interpretazione del presente atto, venga demandata ad apposito collegio arbitrale composto da un membro nominato dal committente, uno dal gestore, il terzo d'intesa dal comittente e dal gestore, ai sensi e per gli effetti di cui al codice di procedura civile. Letto, approvato e sottoscritto. Il vice commissario: Ginanneschi Il presidente acquedotto Fiora: Teglielli