ALLEGATO 1 Tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento Ai sensi dell'art. 3 della Legge 30-12-71, n. 1204, concernente la tutela delle lavoratrici madri, e' vietato adibire a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto. In questo periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni. Il DPR 25-11-76, n. 1026 ( regolamento di esecuzione della predetta legge) ha determinato in modo dettagliato tali lavori. L'art. 5 elenca infatti i lavori vietati in quanto faticosi, pericolosi ed insalubri, che sono anche quelli vietati dal legislatore ai fini della tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti (art. 1 DPR. 20-1-76, n. 432) Le suddette disposizioni legislative (DPR 25-11-1976, n. 1026 e DPR 20-1-1976, n. 432) vietano rispettivamente alle donne in gravidanza e ai fanciulli e adolescenti i "Lavori del personale ausiliario per l'assistenza ai malati negli istituti di cura pubblici e privati, compresi i gabinetti di analisi cliniche e microbiologiche e i gabinetti di radiologia". E' stata recepita inoltre, con D.Lgs. 25-11-1996, n. 645, la Direttiva CEE del Consiglio n. 92«85 del 19 ottobre 1992, che prevede l'adozione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. La Direttiva citata e' adottata nel rispetto delle piu' generali prescrizioni recate dalla direttiva quadro n. 89«391/CEE, della quale costituisce la decima direttiva particolare. L'articolo 4 del decreto disciplina l'obbligo di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, con riguardo allo specifico ambito lavorativo. Il datore di lavoro ha inoltre l'obbligo di comunicare alle lavoratrici i risultati delle valutazioni effettuate. L'articolo 5 definisce le misure che il datore di lavoro deve adottare in conseguenza dei risultati della valutazione. In particolare viene previsto che lo stesso, qualora non si versi nell'ambito del divieto di adibizione al lavoro del personale interessato di cui all'art. 3, primo comma, della legge 1204 del 1971, proceda alla modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro, ovvero anche all'esonero dal lavoro, al fine di evitare qualunque rischio per la sicurezza delle lavoratrici, nonche' dei nascituro e del neonato. Va infine considerato che lñallegato 1 del citato D.Lgs. 645, al comma 3 lettera d), riporta i "medicamenti antimitotici" nell'ambito dell'ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI, PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO N. 4. TABELLA 1 : Principali chemioterapici antiblastici valutati dalla IARC Cancerogeni per lñuomo - BUTANEDIOLO DIMETANSULFONATO (MYLERAN) - CICLOFOSFAMIDE - CLORAMBUCIL - 1 (2-CLOROETIL)-3(4-METILCICLOESIL)-1-NITROSUREA (METIL-CCNU) - MELPHALAN - MOPP ed altre miscele contenenti agenti alchilanti - N,N-BIS-(2-CLOROETiL)-2-NAFTILAMINA(CLORNAFAZINA) - TRIS(1-AZIRIDINIL)FOSFINSOLFURO(TIOTEPA) Probabilmente cancerogeni per l'uomo - ADRIAMICINA - ARAPITIDINA - 1(2-CLOROETIL)-3-CICLOESIL-1-NITROSUREA (CCNU) - MOSTARDE AZOTATE - PROCARBAZINA