(all. 2 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 1
Tutela della sicurezza e della  salute  delle  lavoratrici  gestanti,
puerpere o in periodo di allattamento
Ai  sensi  dell'art.  3 della Legge 30-12-71, n. 1204, concernente la
tutela  delle  lavoratrici  madri,  e'  vietato  adibire   a   lavori
pericolosi,  faticosi  ed insalubri le lavoratrici durante il periodo
di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto.  In  questo  periodo  le
lavoratrici  saranno  addette ad altre mansioni.  Il DPR 25-11-76, n.
1026 ( regolamento di esecuzione della predetta legge) ha determinato
in modo dettagliato tali lavori. L'art. 5  elenca  infatti  i  lavori
vietati  in  quanto faticosi, pericolosi ed insalubri, che sono anche
quelli vietati dal legislatore ai fini della tutela  del  lavoro  dei
fanciulli  e  degli  adolescenti  (art.  1  DPR.  20-1-76, n. 432) Le
suddette disposizioni legislative (DPR  25-11-1976,  n.  1026  e  DPR
20-1-1976, n. 432) vietano rispettivamente alle donne in gravidanza e
ai  fanciulli  e  adolescenti  i "Lavori del personale ausiliario per
l'assistenza ai malati negli istituti di  cura  pubblici  e  privati,
compresi  i  gabinetti  di  analisi  cliniche  e  microbiologiche e i
gabinetti di radiologia".   E' stata  recepita  inoltre,  con  D.Lgs.
25-11-1996,  n.  645,  la Direttiva CEE del Consiglio n. 92«85 del 19
ottobre 1992, che prevede l'adozione di misure volte a promuovere  il
miglioramento  della  sicurezza  e  della  salute  sul  lavoro  delle
lavoratrici gestanti, puerpere  o  in  periodo  di  allattamento.  La
Direttiva  citata  e'  adottata  nel  rispetto  delle  piu'  generali
prescrizioni recate dalla direttiva quadro n. 89«391/CEE, della quale
costituisce la decima direttiva particolare. L'articolo 4 del decreto
disciplina l'obbligo di valutazione dei rischi da parte del datore di
lavoro, con riguardo allo specifico ambito lavorativo. Il  datore  di
lavoro   ha  inoltre  l'obbligo  di  comunicare  alle  lavoratrici  i
risultati delle valutazioni effettuate.  L'articolo  5  definisce  le
misure  che  il  datore  di  lavoro  deve adottare in conseguenza dei
risultati della valutazione. In particolare  viene  previsto  che  lo
stesso, qualora non si versi nell'ambito del divieto di adibizione al
lavoro  del  personale  interessato  di  cui all'art. 3, primo comma,
della legge 1204 del 1971, proceda alla modifica delle  condizioni  o
dell'orario  di  lavoro, ovvero anche all'esonero dal lavoro, al fine
di evitare qualunque rischio  per  la  sicurezza  delle  lavoratrici,
nonche'  dei  nascituro  e  del  neonato.   Va infine considerato che
lñallegato 1 del citato D.Lgs. 645, al comma 3 lettera d), riporta  i
"medicamenti  antimitotici" nell'ambito dell'ELENCO NON ESAURIENTE DI
AGENTI, PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO N. 4.
TABELLA 1 : Principali  chemioterapici  antiblastici  valutati  dalla
IARC
Cancerogeni per lñuomo
- BUTANEDIOLO DIMETANSULFONATO (MYLERAN)
- CICLOFOSFAMIDE
- CLORAMBUCIL
- 1 (2-CLOROETIL)-3(4-METILCICLOESIL)-1-NITROSUREA (METIL-CCNU)
- MELPHALAN
- MOPP ed altre miscele contenenti agenti alchilanti
- N,N-BIS-(2-CLOROETiL)-2-NAFTILAMINA(CLORNAFAZINA)
- TRIS(1-AZIRIDINIL)FOSFINSOLFURO(TIOTEPA)
Probabilmente cancerogeni per l'uomo
- ADRIAMICINA
- ARAPITIDINA
- 1(2-CLOROETIL)-3-CICLOESIL-1-NITROSUREA (CCNU)
- MOSTARDE AZOTATE
- PROCARBAZINA