(all. 2 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 2
                 ISTRUZIONI PER IL DATORE DI LAVORO,
           ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA
La  certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli
a  questi  assimilati  deve   essere   consegnata   al   contribuente
(dipendente,  percettore  di  redditi  assimilati  a quelli di lavoro
dipendente e/o pensionato) dai datori di lavoro  o  enti  eroganti  e
dagli  enti  pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici
entro il 28 febbraio del periodo d'imposta successivo a quello cui si
riferiscono i  redditi  certificati  ovvero  entro  12  giorni  dalla
richiesta  del  dipendente  in  caso  di  cessazione  del rapporto di
lavoro.  I dati contenuti nella certificazione riguardano  i  redditi
corrisposti  nell'anno  indicato  nell'apposito  spazio,  le relative
ritenute operate, e le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed
assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta  all'INPS,
all'INPDAI    e   all'INPDAP   nonche'   l'importo   dei   contributi
previdenziali e assistenziali  a  carico  del  lavoratore  versati  o
dovuti agli stessi enti previdenziali.
1. DATI FISCALI
Le  Amministrazioni  dello  Stato  e  gli enti pubblici e privati che
corrispondono  trattamenti  pensionistici  di  reversibilita'  devono
certificare   gli  importi  corrisposti  per  il  coniuge  superstite
separatamente  da  quelli  corrisposti  per  gli  orfani,  anche   se
minorenni e conviventi.
La  certificazione  va  consegnata  anche  per  attestare  i  redditi
corrisposti, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del TUIR, agli  eredi
del  sostituito. In tal caso, nelle annotazioni della certificazione,
devono essere indicati il codice fiscale  e  i  dati  anagrafici  del
deceduto  e  deve  essere  specificato  che trattasi di redditi per i
quali l'erede non ha l'obbligo di  presentare  la  dichiarazione  dei
redditi.    L'importo  dei redditi corrisposti agli eredi deve essere
sempre indicato, rispettivamente, nel  punto  1  o  nel  punto  2,  a
seconda   del   tipo   di   reddito  corrisposto,  come  piu'  avanti
specificato.
Vanno certificati anche  gli  emolumenti  assoggettati  a  tassazione
separata  (arretrati  relativi  ad  emolumenti  di anni precedenti ed
indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente o loro anticipazioni
erogate nell'anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974
o non ancora avvenute). Le indennita'  relative  a  rapporti  cessati
anteriormente  all'anno  1974 deve essere utilizzato il mod. 102-bis,
pubblicato nella G.U. n. 62 del 15 marzo 1986. Qualora debbano essere
certificati piu' redditi assoggettabili a tassazione separata, ma  di
tipo  diverso  o  con aliquote o basi imponibili diverse, deve essere
consegnata un'unica certificazione inserendovi  gli  ulteriori  punti
necessari  contraddistinti  dalla  corrispondente numerazione seguita
dalla dicitura "bis", "ter", ecc. ovvero potranno  essere  consegnate
distinte  certificazioni.    Nel  caso di erogazione di indennita' ai
sensi dell'articolo 2122 del codice civile  o  delle  leggi  speciali
corrispondenti  ovvero in caso di eredita' deve essere consegnata una
certificazione per ciascun avente diritto o  erede  percettore  delle
indennita' tenendo presente che:
-  nel  campo riservato all'indicazione del "dipendente, pensionato o
altro  percettore"  devono  essere   indicati   i   dati   anagrafici
dell'avente diritto o erede;
-  il  punto  66  deve  essere  compilato  con riferimento all'avente
diritto o erede   quale e'  consegnata  la  presente  certificazione,
mentre  gli  altri  punti  devono  essere  compilati  con riferimento
all'indennita' cosi' come maturata in capo al deceduto;
- nelle annotazioni devono essere indicati il codice fiscale e i dati
anagrafici del deceduto e va  segnalato  se  trattasi    di  eredita'
ovvero  di  erogazioni  di indennita' ai sensi dell'articolo 2122 del
codice civile o delle leggi  speciali  corrispondenti.    Per  quanto
riguarda  la  compilazione  della  certificazione,  nel  punto  1  va
indicato il totale imponibile dei redditi di lavoro dipendente  e  di
quelli  a  questi  assimilati  per  i quali e' possibile fruire delle
detrazioni per  lavoro  dipendente  (stipendi,  pensioni,  mensilita'
aggiuntive, indennita' di trasferta, indennita' corrisposte da terzi,
borse di studio, trattamenti periodici corrisposti dai fondi pensione
complementare,   compensi  corrisposti  ai  soci  di  cooperative  di
produzione e lavoro, ecc.), al netto dei contributi  previdenziali  e
assistenziali  che non hanno concorso a formare il reddito. Nel punto
2 va indicato, il totale imponibile dei redditi assimilati  a  quelli
di   lavoro  dipendente  per  i  quali  non  spettano  le  specifiche
detrazioni  (indennita',  gettoni  di  presenza  e   altri   compensi
corrisposti  dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie e dai comuni
per l'esercizio  di  pubbliche  funzioni,  indennita'  percepite  per
l'esercizio  di  cariche pubbliche elettive, compensi per l'attivita'
libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del
Servizio sanitario nazionale, ecc.).
Qualora il sostituito si sia avvalso della facolta'  di  chiedere  al
datore di lavoro di tener conto di altri redditi di lavoro dipendente
o  assimilati  percepiti,  delle  ritenute operate e delle detrazioni
effettuate da altri soggetti, la cerfificazione deve riportare, per i
redditi  indicati,  rispettivamente,  nei  punti  1  o  2,   i   dati
complessivi  relativi  al  totale  imponibile, al totale ritenute, al
totale detrazioni (compresi   quelli relativi al  periodo  di  lavoro
espresso  in  giorni,  alle  erogazioni  a fronte di spese sanitarie,
ecc.) dei diversi rapporti, mentre nella sezione  "Dati  relativi  ai
conguagli"  devono  essere    indicati  analiticamente,  per  ciascun
reddito per il quale e' stato chiesto il conguaglio, nel punto 67, il
codice fiscale del soggetto che ha  corrisposto  il  reddito,  e  nel
punto   68   l'imponibile   del   reddito  corrisposto  da  questi  e
conguagliato dal sostituto d'imposta (gia' compreso, rispettivamente,
nel punto 1 o 2). Nel punto 69 va barrata la casella 1 se il  reddito
e'  stato  compreso nel punto 1 e la casella 2 se il reddito e' stato
compreso nel punto  2  della  presente  certificazione.  Le  predette
modalita'  di  compilazione  devono  essere seguite anche nel caso in
cui:
- siano stati conguagliati le indennita' e i compensi di cui all'art.
47, comma 1, lettera b), del TUIR;
-  si  verifica  un  passaggio  di  dipendenti senza interruzione del
rapporto  di  lavoro  a  causa  dell'estinzione  di  un  preesistente
sostituto  e  di  prosecuzione  dell'attivita'  da  parte di un altro
sostituto.
Qualora sia stato chiesto il conguaglio di due redditi i punti da  70
a  72  vanno compilati secondo quanto precisato a proposito dei punti
da 67 a 69.
Qualora, invece, sia stato chiesto  il  conguaglio  di  piu'  di  due
redditi  puo'  essere  consegnata un'unica certificazione inserendovi
gli ulteriori punti necessari  contraddistinti  dalla  corrispondente
numerazione   seguito  dalla  dicitura  "bis",  "ter",  ecc.,  ovvero
potranno essere consegnate ulteriori certificazioni.  Nel caso in cui
per incapienza dell'imposta  lorda  le  detrazioni  non  siano  state
attribuite  totalmente,  dopo  aver  indicato  l'importo teoricamente
spettante nei punti 3, 4, 5 e 7, nel punto 8 va  indicato,  l'importo
totale   delle  detrazioni  effettivamente  attribuito  in  relazione
all'imposta lorda del percipiente.  Si precisa, che nel  punto  5  va
indicato  l'importo  totale delle detrazioni per il lavoro dipendente
spettanti,  comprensivo,  quindi,  dell'eventuale  detrazione  di  L.
120.000  di  cui  possono  fruire  i titolari soltanto di trattamenti
pensionistici di importo complessivo non superiore ai 18 milioni e il
reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze.  Nel  punto
6 va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del
rapporto  di  lavoro  per  i  quali  il  lavoratore  ha  diritto alle
detrazioni per lavoro dipendente.
Nel punto 9 va indicato il totale delle  ritenute  d'acconto  che  il
sostituto    dovra'   esporre   nella   dichiarazione   dei   redditi
eventualmente presentata. Tali ritenute sono  comprensive  di  quelle
eventualmente indicate nel punto 9bis.
Nel  punto  9bis va indicato l'importo delle ritenute non operate per
effetto delle disposizioni emanate a seguito di  eventi  eccezionali,
gia'  compreso  nell'importo  indicato nel punto 9.   L'importo delle
ritenute da  indicare  nel  punto  9  e'  quello  che  risulta  dalle
operazioni di conguaglio effetuate dal sostituto d'imposta. Pertanto,
in caso di incapienza dei redditi a subire il prelievo delle ritenute
conseguenti  a  dette operazioni, va comunque indicato nel punto 9 il
totale delle ritenute anche se:
- non tutte risultano ancora operate;
- in caso di  dipendente  statale,  questi  ha  dichiarato  di  voler
effettuare  autonomamente  il  versamento  della  quota  di  ritenute
dovute.
Nei casi precedenti vanno compilati, inoltre, i punti  73  o  74.  In
particolare,  nel  punto  73  va indicato l'importo dell'IRPEF che il
sostituito ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi  a
quello  entro  il  quale devono terminare gli effetti economici delle
operazioni di conguaglio (28 febbraio).  L'importo  da  indicare  non
deve  tener  conto  degli interessi dovuti dal sostituito sulle somme
ancora dovute, tuttavia nelle annotazioni della  certificazione  deve
essere  specificato che sulle somme indicate nel punto 73 sono dovuti
gli interessi.  Nel punto 74, che puo' essere compilato soltanto  dai
sostituti  d'imposta che effettuano le ritenute ai sensi dell'art. 29
del D.P.R.  n.600 del 1973, va indicato l'importo dell'Irpef  che  il
sostituto si e' impegnato a versare autonomamente.
Qualora  dalle operazioni di conguaglio risultino effettuate ritenute
in eccedenza che il  sostituto  e'  tenuto  a  rimborsare  nel  corso
dell'anno  2000  mediante una corrispondente riduzione delle ritenute
da versare, riportare il relativo importo nel  punto  10.    Ai  fini
dell'eventuale  compilazione della dichiarazione dei redditi da parte
del sostituito, nei punti 11 e 12  vanno  indicati  gli  importi  del
primo  e  secondo  o  unico acconto relativi all'IRPEF trattenuti dal
sostituto ai sostituti che si sono  avvalsi  dell'assistenza  fiscale
nel  periodo  d'imposta per il quale e' consegnata la certificazione.
Tali  importi  devono  essere  indicati  al  netto  delle   eventuali
maggiorazioni per rateazione o ritardato pagamento e sono comprensivi
dell'importo  eventualmente indicato nel successivo punto 13. Qualora
il primo e/o unico acconto non siano  stati  trattenuti  per  effetto
delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, riportare
l'importo sospeso nel punto 13, gia' compreso nei precedenti punti 11
e  12.    Per i predetti soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza
fiscale nei punti  14  e  15  vanno  indicati,  rispettivamente,  gli
eventuali  crediti  di  IRPEF  e  di  addizionale regionale all'IRPEF
relativi all'anno precedente non rimborsati per qualsiasi motivo  dal
sostituto.
Nel  punto  16  va  indicato  l'ammontare  dell'addizionale regionale
all'IRPEF dovuta dal sostituito sul  totale  dei  redditi  di  lavoro
dipendente   e  assimilati  certificati,  con  esclusione  di  quelli
soggetti a tassazione separata e comprensivo di quello  eventualmente
indicato  nel  punto  17. Tale importo deve essere trattenuto in rate
dal  sostituto  nel  periodo  d'imposta  2000  ovvero,  in  caso   di
cessazione  del  rapporto  lavoro,  in  unica  soluzione  al  momento
dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio per cessazione  del
rapporto di lavoro.
Nel   punto  17  va  indicato  l'importo  dell'addizionale  regionale
all'Irpef non trattenuto alla cessazione del rapporto di  lavoro  per
effetto  delle  disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.
Tale importo e' gia' compreso dell'importo  indicato  nel  punto  16.
Nel   punto   18  va  indicato  l'importo  dell'addizionale  comunale
all'Irpef dovuta dal sostituito sul  totale  dei  redditi  di  lavoro
dipendente   e  assimilati  certificati,  con  esclusione  di  quelli
soggetti a tassazione separata. Tale importo deve  essere  trattenuto
in  rate  dal  sostituto nel periodo d'imposta successivo, ovvero, in
caso di cessazione del rapporto di lavoro,  in  unica  soluzione.  Si
precisa  che  tale campo non deve essere compilato con riferimento ai
sostituiti   domiciliati   in   Comuni   che   non   hanno   disposto
l'applicazione di detta addizionale.
Nel  punto  19 va indicato l'importo del contributo straordinario per
l'Europa restituito nel corso del 1999.   Nel punto  20  va  indicato
l'importo del contributo straordinario per l'Europa da restituire nel
corso del periodo d'imposta 2000.  Nel punto 21 barrare la casella in
presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta
o  semplicemente  pagate dello stesso con o senza trattenuta a carico
del sostituito.  L'importo dei premi pagati  concorre  a  formare  il
reddito  imponibile di cui al punto 1 e per lo stesso non puo' essere
riconosciuto  dal  sostituto  d'imposta  alcuna   detrazione.   Nelle
annotazioni  va  indicato che puo' essere presentata la dichiarazione
dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta  relative
a spese sanitarie rimborsate per effetto di dette assicurazioni.  Nel
punto 22 vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria versati
dal  sostituto  o dal sostituto ad enti o casse aventi esclusivamente
fine assistenziale, in conformita' a disposizioni di contratto  o  di
accordo o di regolamento aziendale. Detti contributi non concorrono a
formare   il   reddito   imponibile  per  un  importo  non  superiore
complessivamente a lire 7 milioni.  Nelle annotazioni va indicato che
non puo' essere presentata  la  dichiarazione  dei  redditi  per  far
valere  deduzioni  o  detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie
rimborsate per effetto di tali contributi. Nelle medesime annotazioni
va indicata  la  quota  di  contributi,  che,  essendo  superiore  al
predetto  limite,  ha concorso a formare il reddito e va chiarito che
le   spese   sanitarie        eventualmente    rimborsate    potranno
proporzionalmente   essere   portate   in   deduzione  o  che  potra'
proporzionalmente essere calcolata  la  detrazione  d'imposta.    Nel
punto  23  va  indicato l'importo dei contributi (diversi dalle quote
dei  TFR)  versati   dal   lavoratore   alle   forme   pensionistiche
complementari.  Tali  contributi, salvo quanto disposto dall'articolo
18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non  concorrono  a
formare  il  reddito  per  un  importo superiore al 2 per cento della
retribuzione annua complessiva assunta come  base  la  determinazione
del  TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila. Nelle annotazioni va
indicata la quota di contributi che, essendo  superiore  al  predetto
limite,  ha  concorso  a formare il reddito.   I punti 24 e 25 devono
essere compilati  solo  con  riferimento  agli  iscritti  alle  forme
pensionistiche   complementari  successivamente  al  28  aprile  1993
indicando,  rispettivamente,  l'importo  della   retribuzione   annua
complessiva  assunta  come base per la determinazione del trattamento
di fine rapporto e la quota annuale del trattamento di fine  rapporto
destinata e versata al fondo pensione complementare.
Nei  punti  da 26 a 41 vanno analiticamente indicati gli oneri di cui
al comma 1 dell'articolo 13-bis del TUIR e limitatamente a quelli  di
cui  alle  lettere  c) ed f) dello stesso articolo (spese sanitarie e
assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni),  le  erogazioni  in
conformita'  a  contratti  collettivi  o  ad  accordi  e  regolamenti
aziendali, a fronte dei quali, nei limiti e alle condizioni  previsti
nello  stesso  articolo  13-bis,  e' stata riconosciuta la detrazione
d'imposta indicata nel punto 7. Si precisa che gli importi relativi a
detti oneri devono essere riportati  tenendo  conto  degli  eventuali
limiti  previsti  dall'articolo  13  bis  del  TUIR  e al netto delle
franchigie previste dallo stesso articolo.   Nei punti  da  42  a  47
vanno  analiticamente  indicati  gli oneri di cui all'articolo 10 del
TUIR, alle condizioni ivi previste, e  le  erogazioni  effettuate  in
conformita'   a   contratti  collettivi  o  ad  accordi  aziendali  e
regolamenti aziendali a fronte delle  spese  sanitarie  di  cui  allo
stesso  articolo  10,  comma 1 lettera b), che, a norma dell'articolo
48, comma 2 lettera h), del TUIR, non hanno  concorso  a  formare  il
reddito  di  cui  al punto 1. Devono essere, altresi', analiticamente
indicati gli oneri di cui al predetto articolo 10 di cui il sostituto
ha tenuto conto su richiesta del sostituito in  sede  di  conguaglio.
Nelle  annotazioni  va specificato che in caso di presentazione della
dichiarazione dei redditi tali oneri, gia' esclusi  dalla  formazione
del reddito, non devono essere riportati.
Nelle  annotazioni  deve  essere  indicato  l'importo delle eventuali
erogazioni liberali  in  occasione  delle  festivita'  e  ricorrenze,
nonche'  il valore di eventuali compensi in natura concessi nel corso
del rapporto.
Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici che  hanno  applicato
le   ritenute   e   riconosciuto   le  detrazioni  sulla  base  delle
comunicazioni fornite dal "Casellario delle  pensioni"  devono  farne
menzione  nelle  annotazioni  della certificazione, precisando che il
pensionato,  se  non  possiede  altri  redditi  oltre  i  trattamenti
pensionistici,  e'  esonerato  dall'obbligo  di  presentazione  della
dichiarazione dei redditi.
Va  infine  indicato  l'indirizzo  completo  (Comune,   sigla   della
provincia,  C.A.P., via, numero civico, telefono, fax o eventualmente
l'indirizzo di posta elettronica) della sede del datore di  lavoro  o
ente  erogante  (e  non  ai  altri soggetti, quali ad esempio, quello
incaricato della tenuto della contabilita') alla quale  il  CAF  deve
inviare  la comunicazione (mod. 730-4) relativa alla liquidazione del
mod. 730. Si precisa che l'indicazione del numero  di  telefono  deve
essere  preceduta  dalla  lettera "T" mentre quella del numero di fax
essere proceduta dalla lettera "F".
Nei punti da 48 a 50 vanno indicati i dati relativi  agli  emolumenti
arretrati  di  redditi  di lavoro dipendente o assimilati a quelli di
lavoro dipendente per i quali e' possibile teoricamente fruire  delle
detrazioni  per lavoro dipendete relativi ad anni precedenti soggetti
a tassazione  separata,  al  netto  dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali a carico del dipendente.
Nel  punto 51 va indicato il periodo d'imposta cui si riferiscono gli
arretrati. Se si riferiscono a piu' anni, nel punto  51  indicare  il
meno recente e barrare la casella del punto 52.
Nei  punti  53  e  54  vanno indicati i dati relativi agli emolumenti
arretrati di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente  per  i
quali non e' possibile, neppure teoricamente, fruire delle detrazioni
per  lavoro  dipendente,  relativi  ad  anni  precedenti  soggetti  a
tassazione  separata,  al  netto  dei  contributi   previdenziali   e
assistenziali a carico del dipendente.
Nei  punti  da 55 a 56 vanno indicati i dati relativi alle indennita'
di fine rapporto, alle altre indennita' e somme soggette a tassazione
separata. Se il sostituto, nella  liquidazione  delle  indennita'  di
fine  rapporto  ha  applicato  le disposizione di cui all'articolo 4,
comma 3, della legge n. 482 del 1985, deve farne  specifica  menzione
nelle annotazioni.
2. DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
Qualora  per  lo  stesso  dipendente  debbono essere certificate piu'
situazioni assicurative (cambiamento  di  qualifica,  coesistenza  di
iscrizioni  a  piu'  enti  previdenziali ecc.) puo' essere consegnata
un'unica certificazione inserendovi  gli  ulteriori  punti  necessari
contraddistinti   dalla   corrispondente  numerazione  seguita  dalla
dicitura  "bis",  "ter",  ecc.,  ovvero  potranno  essere  consegnate
distinte certificazioni.
Gli  importi  delle retribuzioni e delle contribuzioni debbono essere
indicati arrotondati alle 1000 lire superiori  in  caso  di  frazione
pari  o superiore alle 500 lire e alle 1000 lire inferiori in caso di
frazione inferiore alle 500 lire.
Contributi a carico del lavoratore trattenuti (punti 77 e 95)
Nei punti 77 e 95, distintamente per ciascun ente destinatario, vanno
indicati  i  contributi  previdenziali ed assistenziali obbligatori a
carico del lavoratore trattenuti nel  periodo  di  riferimento  della
certificazione.  Non  vanno  indicate  le  trattenute  operate  per i
pensionati che lavorano.
Dichiarazione delle contribuzioni versate (punti 78, 79, 80 e 96, 97,
98)
Barrando la casella relativa alla propria fattispecie  il  datore  di
lavoro  attesta  il  versamento  totale o parziale, ovvero il mancato
versamento delle contribuzioni complessive (quota a proprio carico  e
quota  a  carico  dipendente)  dovute  all'Ente  destinatario, per il
periodo oggetto della certificazione, scadute all'atto della consegna
della stessa al dipendente.
In caso di contributi  omessi  in  tutto  o  in  parte,  puo'  essere
indicato il motivo dell'omesso versamento nello spazio riservato alle
annotazioni.
2.1 DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
Nella  presente  certificazione i dati previdenziali ed assistenziali
devono  essere  indicati  separatamente  con  riferimento   ad   ogni
matricola  aziendale  utilizzata  per  il  versamento dei contributi.
Anche  nel  caso  in  cui,  nel   periodo   cui   si   riferisce   la
certificazione, per il dipendente vi sia variazione di qualifica o di
tipo   di   rapporto  oppure  trasformazione  del  rapporto,  i  dati
previdenziali ed assistenziali devono essere  indicati  separatamente
con  riferimento ad ognuna delle situazioni sopra specificate.  Nelle
ipotesi in cui la certificazione  venga  rilasciata  agli  eredi  del
sostituito,  la  stessa,  per  la  parte  previdenziale  deve  essere
intestata al titolare della posizione assicurativa.
2.1.1 Soggetti tenuti alla certificazione dei dati  previdenziali  ed
assistenziali
I   dati   previdenziali   di   competenza  dell'INPS  devono  essere
certificati da parte di tutti i datori di  lavoro  gia'  tenuti  alla
compilazione  e  presentazione del modello O1/M, secondo la normativa
vigente al  decreto  legislativo  n.  314  del  1997.    Pertanto  la
certificazione,  per  la  parte  relativa  ai  dati  previdenziali di
competenza dell'INPS,  deve  essere  compilata  anche  da  parte  dei
soggetti  non  sostituti  d'imposta  (Ambasciate,  Stato  Citta'  del
Vaticano, Organismi Internazionali, aziende straniere che assicurano,
in regime di legge n. 398  dei  1987,  lavoratori  italiani  occupati
all'estero in paesi non convenzionati).
2.1.2 Dirigenti iscritti all'INPADAI
Il  datore  di  lavoro deve compilare due distinti quadri relativi ai
dati previdenziali ed assistenziali INPS/INPDAI  uno  contraddistinto
dal  codice "ente" 1 (INPS) e uno contraddistinto dal codice "ente" 2
(INPDAI)
2.1.3 Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato
Per  gli  operai  agricoli  a  tempo  determinato  ed   indeterminato
l'obbligo    della   certificazione   dei   dati   previdenziali   ed
assistenziali viene assolto dall'INPS in base ai dati comunicati  dal
datore   di   lavoro   tramite  le  dichiarazioni  trimestrali  della
manodopera occupata.  Il datore di lavoro e'  pertanto  esentato  dal
certificare  i  dati previdenziali ed assistenziali gia' dichiarati e
che saranno certificati dall'INPS.  Anche per gli operai  agricoli  a
tempo indeterminato dipendenti dalle Cooperative previste dalla legge
n.240  del  1984 non dovranno essere certificati i dati previdenziali
relativi alle forme assicurative CIG, CIGS, mobilita' e  ANF  versate
con il sistema DM10.
2.1.4 Imponibile ai fini previdenziali
Per  quanto  riguarda  i  dati  relativi  alle  contribuzioni  dovute
all'INPS,  si  pone  in  evidenza  che  in  materia   di   previdenza
obbligatoria,  il  dato normativo somme e valori "percepiti" espresso
nel comma 1 dell'art.  48  del  Tuir  non  esaurisce  la  nozione  di
retribuzione    imponibile    ai   fini   contributivi,   specificata
quest'ultima  piu'  propriamente  ed  incisivamente   attraverso   il
concetto  di  redditi "maturati" nel periodo di riferimento. In altri
termini,  tali  nozione  non  comprende  solo  quanto  percepito  dal
lavoratore,  ma  include,  anche  se  non corrisposti, somme e valori
"dovuti" per legge, regolamento, contratto collettivo o  individuale.
Tale conseguenza discende dal principio, gia' largamente affermato in
giurisprudenza in correlazione all'automatismo della costituzione del
rapporto  previdenziale,  che si determina al sorgere del rapporto di
lavoro, e successivamente codificato in diritto positivo dall'art. 1,
comma 1, del D.L 9/10/1989, n. 338, convertito dalla Legge 7.12.1989,
n. 389 e successive modificazioni.  Premesso quanto sopra, si ricorda
che l'imponibile riferito al 1999 dovra' essere rettificato:
- degli importi pagati o recuperati  nel  mese  di  gennaio  1999  ma
riferiti  a dicembre 1998 (tali importi avranno, infatti, rettificato
le dichiarazioni del 1998);
- degli importi pagati o recuperati nel  mese  di  gennaio  2000,  ma
riferiti a dicembre 1999.
2.1.5 Casi particolari
Il  quadro  dei  dati  previdenziali  deve essere compilato anche nei
seguenti casi particolari:
- contribuzione "aggiuntiva" versata  dagli  organismi  sindacali  ai
sensi  dell'art.  3,  commi  5  e  6  del  D.Lgs.  n.  564 del 1996 e
successive modificazioni (vedi circolare n. 14 del 23  gennaio  1997,
n. 197 del 2 settembre 1998, n. 60 del 15 marzo 1999);
-  contribuzione  "figurativa"  versata  ai sensi di quanto stabilito
dall'art. 59, comma 3 della legge n. 449 del 1997 per il  periodo  di
corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito
(esuberi aziende del credito);
-  contribuzione  dovuta  ai sensi dell'art. 2 della legge n. 816 del
1985 e successive modificazioni.
2.1.6 Compilazione dei campi "qualifica"
La mancata compilazione di tali dati comporta la non  utilizzabilita'
della  certificazione  per  attestare,  per i periodi per i quali non
risultano acquisiti negli  archivi  dell'INPS  i  flussi  informativi
delle  dichiarazioni  unificate,  i  dati  necessari all'applicazione
delle norme in materia di previdenza ed  assistenza  obbligatoria  ai
fini   della   determinazione   del  diritto  e  della  misura  delle
prestazioni nonche' degli adempimenti istituzionali.
2.1.7 Compilazione dei punti da 1 a 76
Per la compilazione, dei punti da 1 a 76  devono  essere  seguite  le
istruzioni  per  la compilazione degli omologhi punti del quadro "SA"
del modello 770/2000.
2.2 DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPDAI
A  partire  dal periodo d'imposta 1999 i datori di lavoro gia' tenuti
alla compilazione dei modello DAP/12 attestano i  dati  previdenziali
per   i  dipendenti  con  qualifica  di  dirigente  per  i  quali  la
contribuzione obbligatoria e' dovuta all'INPDAI stesso utilizzando la
presente certificazione.   Sono tenuti a  tale  adempimento  tutti  i
datori  di  lavoro,  ancorche'  non  sostituti d'imposta (es: Aziende
straniere che assicurano lavoratori italiani occupati  all'estero  in
paesi  non  convenzionati  ai  sensi  della  legge  n. 398 del 1987).
Qualora  in  corso  d'anno  si  verifichino  eventi  che  determinano
l'estinzione    del   soggetto   preesistente   e   la   prosecuzione
dell'attivita' da parte di altro  soggetto,  la  certificazione  puo'
comprendere  anche  i  dati  relativi  al  periodo di lavoro prestato
presso il soggetto estinto.
Nel caso di passaggio del dipendente da un datore di lavoro all'altro
senza interruzione del rapporto di lavoro  i  dati  previdenziali  ed
assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad
ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi.
Nel  caso  di decesso del sostituto la certificazione consegnata agli
eredi deve essere intestata all'assicurato per la parte  relativa  ai
dati previdenziali.
Nel caso in cui il dipendente abbia prestato attivita' lavorativa con
qualifiche diverse nel corso dello stesso anno solare ed abbia quindi
acceso   posizioni   assicurative   presso   Enti   diversi   i  dati
previdenziali   ed   assistenziali    devono    essere    certificati
separatamente  per  ogni singolo periodo di competenza di ciascuno di
essi.
2.2.1 Imponibile ai fini previdenziali
Essendo l'INPDAI titolare di una gestione previdenziale  obbligatoria
il  concetto  di  imponibile  da  dichiarare ai fini previdenziali va
inteso nel senso proprio del rapporto previdenziale  e,  quindi,  non
limitato a quanto effettivamente percepito dal dipendente nel periodo
di  riferimento,  ma  quanto  ad  esso  dovuto  per  legge, contratto
collettivo o individuale, regolamento, nel periodo stesso,  ancorche'
non effettivamente corrisposto.
L'imponibile  relativo  al  1999,  inteso nel senso teste' precisato,
deve essere depurato di eventuali importi  corrisposti  nel  mese  di
gennaio  1999  ma riferiti al mese di dicembre 1998, e deve includere
eventuali importi corrisposti nel mese di gennaio 2000 ma riferiti al
mese di dicembre 1999.
2.2.2 Compilazione dei punti da 1 a 64
Per la compilazione dei punti da 1 a  64  devono  essere  seguite  le
istruzioni per la compilazione degli omologhi punti del quadro SA del
modello 770/2000.
2.3 DATI PREVIDENZIALI INPDAP
2.3.1  Soggetti  tenuti alla certificazione dei dati previdenziali ed
assicurativi
I dati previdenziali INPDAP devono essere  certificati  da  tutte  le
amministrazioni  sostituti  d'imposta comunque iscritte alle gestioni
confluite nell'INPDAP nonche' dagli enti con personale  iscritto  per
opzione  all'INPDAP  secondo  le  istruzioni  per la compilazione dei
quadro SA del mod. 770/2000.  La certificazione va compilata anche da
parte dei soggetti non sostituti  d'imposta  iscritti  alla  gestione
assicurativa  ENPDEP.  I dati contenuti nella presente certificazione
riguardano  l'imponibile  contributivo  ai  fini   previdenziali   ed
assicurativi dovuti all'INPDAP e gli elementi utili all'aggiornamento
della posizione assicurativa.
2.3.2 Regole generali
Cassa Stato
Per  gli iscritti alla cassa pensioni statali deve essere indicato il
codice fiscale dell'amministrazione presso la quale il dipendente  ha
effettuato la prestazione lavorativa che ha dato luogo al trattamento
fondamentale  di  retribuzione.  Ad  ogni  variazione di quest'ultimo
dev'essere compilata una nuova posizione.
Imponibile previdenziale
Ai fini previdenziali rientrano nella certificazione tutti i  redditi
qualificati   imponibili   secondo   la  vigente  normativa  (decreto
legislativo n. 314 del 1997) maturati e/o corrisposti entro l'anno di
riferimento (31 dicembre 1999).
2.3.3 Casi particolari
Amministrazione estinta
In  caso  d'estinzione  dell'amministrazione  essa  e'  tenuta   alla
certificazione per la parte di competenza.
Successione tra amministrazioni
In  caso di incorporazione o fusione tra amministrazioni, ogni datore
di lavoro deve certificare la frazione di anno di competenza.
Contribuzione aggiuntiva
L'amministrazione e' tenuta  a  certificare  anche  i  periodi  e  le
retribuzioni  erogate  da  organismi  sindacali ai sensi dell'art. 3,
commi 5 e 6 del decreto legislativo n.  564  del  1996  e  successive
modificazioni. In tal caso va compilata una apposita posizione.
2.3.4 Compilazione dei punti da 81 a 94
Per  la  compilazione  dei  punti da 81 a 94 devono essere seguite le
istruzioni  degli  omologhi  punti  contenuti  nella  sezione   "Dati
previdenziali  e  assistenziali  INPDAP"  del  quadro  SA del modello
770/2000.