(Protocollo 1- art. 1)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
  PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA PREVENZIONE DELLA 
       TORTURA E DELLE PENE O TRATTAMENTI INUMANI O DEGRADANTI 
   Gli Stati membri del Consiglio d'Europa,  firmatari  del  presente
Protocollo alla Convenzione europea per la prevenzione della  tortura
e delle pene o  dei  trattamenti  inumani  o  degradanti,  firmata  a
Strasburgo  il  26  novembre  1987   (di   seguito   denominata   "la
Convenzione"), 
   Considerando l'opportunita' di consentire agli  Stati  non  membri
del Consiglio  d'Europa  di  aderire,  su  invito  del  Comitato  dei
Ministri, alla Convenzione, 
   Hanno convenuto quanto segue: 
                               Articolo 1 
   1 Il paragrafo 1 dell'articolo 5 della Convenzione  e'  completato
da un capoverso cosi' redatto: 
   "Nel caso di elezione di un membro del Comitato a  titolo  di  uno
stato non membro del  Consiglio  d'Europa,  l'Ufficio  dell'Assemblea
Consultiva invita il parlamento dello Stato interessato a  presentare
tre candidati,  di  cui  almeno  due  avranno  la  sua  nazionalita'.
L'elezione da  parte  del  Comitato  dei  Ministri  ha  luogo  previa
consultazione con la Parte interessata".