TRADUZIONE NON UFFICIALE
PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA PREVENZIONE DELLA
TORTURA E DELLE PENE O TRATTAMENTI INUMANI O DEGRADANTI
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente
Protocollo alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura
e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti, firmata a
Strasburgo il 26 novembre 1987 (di seguito denominata "la
Convenzione"),
Considerando l'opportunita' di consentire agli Stati non membri
del Consiglio d'Europa di aderire, su invito del Comitato dei
Ministri, alla Convenzione,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
1 Il paragrafo 1 dell'articolo 5 della Convenzione e' completato
da un capoverso cosi' redatto:
"Nel caso di elezione di un membro del Comitato a titolo di uno
stato non membro del Consiglio d'Europa, l'Ufficio dell'Assemblea
Consultiva invita il parlamento dello Stato interessato a presentare
tre candidati, di cui almeno due avranno la sua nazionalita'.
L'elezione da parte del Comitato dei Ministri ha luogo previa
consultazione con la Parte interessata".