TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE SUL DIVIETO D'IMPIEGO, DI STOCCAGGIO, DI PRODUZIONE E DI
TRASFERIMENTO DELLE MINE ANTIPERSONA E SULLA LORO DISTRUZIONE
Preambolo
Le Parti,
Risolute a porre fine alle sofferenze ed alle vittime causate da mine
antipersona, che uccidono o menomano centinaia di persone ogni
settimana, perlopiu' civili, innocenti ed indifesi ed in particolare
i bambini, che ritardano lo sviluppo economico e la ricostruzione,
che impediscono il rimpatrio dei profughi e dei rifugiati politici
trasferiti all'interno dello Stato, e che hanno altre gravi
conseguenze per anni dopo la loro collocazione,
Ritenuto che e' necessario fare il possibile per contribuire in modo
efficiente e coordinato a far fronte alla necessita' di rimozione di
mine antipersona poste in tutto il mondo, e per assicurare la loro
distruzione,
Desiderose, di fare il possibile per dare assistenza per la cura e la
riabilitazione, compresa la reintegrazione sociale ed economica delle
vittime delle mine,
Riconosciuto che il bando totale di mine antiuomo costituirebbe un
importante misura che contribuirebbe a ridare fiducia,
Accolta con favore l'adozione dei Protocollo sui divieti o le
restrizioni sull'uso di mine, di trappole esplosive e di altri
congegni, modificato il 3 maggio 1996, ed allegato alla Convenzione
sui divieti o le restrizioni sull'uso di certe armi convenzionali che
possano ritenersi eccessivamente dannose o che abbiano effetti
indiscriminati.
Basandosi sul principio di diritto internazionale umanitario secondo
cui il diritto delle Parti ad un conflitto armato per scegliere i
metodi od i mezzi per fare la guerra non e' illimitato, sul principio
che vieta l'impiego nei conflitti armati di armi, proiettili,
materiali e metodi per fare la guerra di natura tale da causare danni
superflui o sofferenze inutili e sul principio che debba essere fatta
una distinzione tra civili e combattenti,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Obblighi generali
1. Ciascuna Parte si impegna in ogni possibile caso a quanto segue:
a) non usare mine antipersona;
b) non sviluppare, produrre, o acquisire in altro modo, ad accumulare
riserve, a conservare o a trasferire ad alcuno, direttamente od
indirettamente, mine antipersona;
c) a non aiutare, incoraggiare od indurre comunque nessuno ad
impegnarsi in qualsiasi attivita' vietata ad una Parte secondo la
presente Convenzione,
2. Ciascuna Parte si impegna a distruggere od ad assicurare la
distruzione di tutte le mine antipersona secondo le disposizioni
della presente Convenzione.