TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SUL DIVIETO D'IMPIEGO, DI STOCCAGGIO, DI PRODUZIONE E DI TRASFERIMENTO DELLE MINE ANTIPERSONA E SULLA LORO DISTRUZIONE Preambolo Le Parti, Risolute a porre fine alle sofferenze ed alle vittime causate da mine antipersona, che uccidono o menomano centinaia di persone ogni settimana, perlopiu' civili, innocenti ed indifesi ed in particolare i bambini, che ritardano lo sviluppo economico e la ricostruzione, che impediscono il rimpatrio dei profughi e dei rifugiati politici trasferiti all'interno dello Stato, e che hanno altre gravi conseguenze per anni dopo la loro collocazione, Ritenuto che e' necessario fare il possibile per contribuire in modo efficiente e coordinato a far fronte alla necessita' di rimozione di mine antipersona poste in tutto il mondo, e per assicurare la loro distruzione, Desiderose, di fare il possibile per dare assistenza per la cura e la riabilitazione, compresa la reintegrazione sociale ed economica delle vittime delle mine, Riconosciuto che il bando totale di mine antiuomo costituirebbe un importante misura che contribuirebbe a ridare fiducia, Accolta con favore l'adozione dei Protocollo sui divieti o le restrizioni sull'uso di mine, di trappole esplosive e di altri congegni, modificato il 3 maggio 1996, ed allegato alla Convenzione sui divieti o le restrizioni sull'uso di certe armi convenzionali che possano ritenersi eccessivamente dannose o che abbiano effetti indiscriminati. Basandosi sul principio di diritto internazionale umanitario secondo cui il diritto delle Parti ad un conflitto armato per scegliere i metodi od i mezzi per fare la guerra non e' illimitato, sul principio che vieta l'impiego nei conflitti armati di armi, proiettili, materiali e metodi per fare la guerra di natura tale da causare danni superflui o sofferenze inutili e sul principio che debba essere fatta una distinzione tra civili e combattenti, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Obblighi generali 1. Ciascuna Parte si impegna in ogni possibile caso a quanto segue: a) non usare mine antipersona; b) non sviluppare, produrre, o acquisire in altro modo, ad accumulare riserve, a conservare o a trasferire ad alcuno, direttamente od indirettamente, mine antipersona; c) a non aiutare, incoraggiare od indurre comunque nessuno ad impegnarsi in qualsiasi attivita' vietata ad una Parte secondo la presente Convenzione, 2. Ciascuna Parte si impegna a distruggere od ad assicurare la distruzione di tutte le mine antipersona secondo le disposizioni della presente Convenzione.