(Convenzione - art. 1)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
CONVENZIONE SUL DIVIETO D'IMPIEGO, DI STOCCAGGIO, DI PRODUZIONE E DI 
TRASFERIMENTO DELLE MINE ANTIPERSONA E SULLA LORO DISTRUZIONE 
                              Preambolo 
Le Parti, 
Risolute a porre fine alle sofferenze ed alle vittime causate da mine
antipersona, che  uccidono  o  menomano  centinaia  di  persone  ogni
settimana, perlopiu' civili, innocenti ed indifesi ed in  particolare
i bambini, che ritardano lo sviluppo economico  e  la  ricostruzione,
che impediscono il rimpatrio dei profughi e  dei  rifugiati  politici
trasferiti  all'interno  dello  Stato,  e  che  hanno   altre   gravi
conseguenze per anni dopo la loro collocazione, 
Ritenuto che e' necessario fare il possibile per contribuire in  modo
efficiente e coordinato a far fronte alla necessita' di rimozione  di
mine antipersona poste in tutto il mondo, e per  assicurare  la  loro
distruzione, 
Desiderose, di fare il possibile per dare assistenza per la cura e la
riabilitazione, compresa la reintegrazione sociale ed economica delle
vittime delle mine, 
Riconosciuto che il bando totale di mine  antiuomo  costituirebbe  un
importante misura che contribuirebbe a ridare fiducia, 
Accolta con  favore  l'adozione  dei  Protocollo  sui  divieti  o  le
restrizioni sull'uso di  mine,  di  trappole  esplosive  e  di  altri
congegni, modificato il 3 maggio 1996, ed allegato  alla  Convenzione
sui divieti o le restrizioni sull'uso di certe armi convenzionali che
possano  ritenersi  eccessivamente  dannose  o  che  abbiano  effetti
indiscriminati. 
Basandosi sul principio di diritto internazionale umanitario  secondo
cui il diritto delle Parti ad un conflitto  armato  per  scegliere  i
metodi od i mezzi per fare la guerra non e' illimitato, sul principio
che  vieta  l'impiego  nei  conflitti  armati  di  armi,  proiettili,
materiali e metodi per fare la guerra di natura tale da causare danni
superflui o sofferenze inutili e sul principio che debba essere fatta
una distinzione tra civili e combattenti, 
Hanno convenuto quanto segue: 
                             Articolo 1 
                          Obblighi generali 
1. Ciascuna Parte si impegna in ogni possibile caso a quanto segue: 
a) non usare mine antipersona; 
b) non sviluppare, produrre, o acquisire in altro modo, ad accumulare
riserve, a conservare o  a  trasferire  ad  alcuno,  direttamente  od
indirettamente, mine antipersona; 
c) a  non  aiutare,  incoraggiare  od  indurre  comunque  nessuno  ad
impegnarsi in qualsiasi attivita' vietata ad  una  Parte  secondo  la
presente Convenzione, 
2. Ciascuna Parte si  impegna  a  distruggere  od  ad  assicurare  la
distruzione di tutte le  mine  antipersona  secondo  le  disposizioni
della presente Convenzione.