(Convenzione - art. 10)
                             Articolo 10 
                       Risoluzione di dispute 
1. Le Parti si consulteranno e coopereranno per  risolvere  qualsiasi
disputa   che   possa   insorgere   riguardo    all'applicazione    o
all'interpretazione della presente Convenzione. Ciascuna  Parte  puo'
portare tale disputa di fronte alle Parti in riunione. 
2. Le Parti in riunione possono contribuire  alla  risoluzione  della
disputa con qualsiasi mezzo che ritengano appropriato, anche offrendo
buoni uffici, invitando le  Parti  ad  una  disputa  ad  iniziare  la
procedura di risoluzione a loro scelta e raccomandando un termine  di
prescrizione per ogni procedura concordata. 
3. Il presenta articolo non pregiudica le disposizioni della presente
Convenzione sulle facilitazioni ed i chiarimenti di esecuzione.