Articolo 10
Risoluzione di dispute
1. Le Parti si consulteranno e coopereranno per risolvere qualsiasi
disputa che possa insorgere riguardo all'applicazione o
all'interpretazione della presente Convenzione. Ciascuna Parte puo'
portare tale disputa di fronte alle Parti in riunione.
2. Le Parti in riunione possono contribuire alla risoluzione della
disputa con qualsiasi mezzo che ritengano appropriato, anche offrendo
buoni uffici, invitando le Parti ad una disputa ad iniziare la
procedura di risoluzione a loro scelta e raccomandando un termine di
prescrizione per ogni procedura concordata.
3. Il presenta articolo non pregiudica le disposizioni della presente
Convenzione sulle facilitazioni ed i chiarimenti di esecuzione.