(Convenzione - art. 11)
                             Articolo 11 
                        Incontri delle Parti 
1.  Le  Parti  si  incontreranno  regolarmente  per  esaminare   ogni
questione relativa all'applicazione o all'attuazione  della  presente
Convenzione, incluso: 
a) L'efficacia e lo status della presente Convenzione; 
b) Le problematiche che emergono dalle relazioni  presentate  secondo
le disposizioni della presente Convenzione; 
c) La cooperazione e l'assistenza internazionale secondo l'articolo 
   6; 
d) Lo sviluppo di tecnologie per eliminare le mine antipersona; 
e) Le presentazioni di proposte delle Parti' di cui all'articolo 8, 
   e 
f) Decisioni  relative  alle  proposte  delle  Parti  secondo  quanto
previsto dall'articolo 5. 
2. Il primo incontro  delle  Parti  sara'  convocato  dal  Segretario
Generale delle Nazioni Unite entro un  anno  dall'entrata  in  vigore
della presente Convenzione. I successivi incontri  saranno  convocati
dal Segretario Generale delle Nazioni  Unite  annualmente  fino  alla
prima Conferenza di revisione. 
3. Secondo le condizioni stabilite  dall'articolo  8,  il  Segretario
Generale delle Nazioni Unite convochera' un incontro  speciale  delle
Parti. 
4. Gli stati non parti alla presente Convenzione, ed anche le Nazioni
Unite,   altre   organizzazioni   od    istituzioni    internazionali
interessate, le organizzazioni regionali, il Comitato  internazionale
della Croce rossa e le  organizzazioni  non  governative  interessate
possono essere invitate a presiedere a questi incontri in qualita' di
osservatori secondo le Regole di procedura concordate.