Articolo 11
Incontri delle Parti
1. Le Parti si incontreranno regolarmente per esaminare ogni
questione relativa all'applicazione o all'attuazione della presente
Convenzione, incluso:
a) L'efficacia e lo status della presente Convenzione;
b) Le problematiche che emergono dalle relazioni presentate secondo
le disposizioni della presente Convenzione;
c) La cooperazione e l'assistenza internazionale secondo l'articolo
6;
d) Lo sviluppo di tecnologie per eliminare le mine antipersona;
e) Le presentazioni di proposte delle Parti' di cui all'articolo 8,
e
f) Decisioni relative alle proposte delle Parti secondo quanto
previsto dall'articolo 5.
2. Il primo incontro delle Parti sara' convocato dal Segretario
Generale delle Nazioni Unite entro un anno dall'entrata in vigore
della presente Convenzione. I successivi incontri saranno convocati
dal Segretario Generale delle Nazioni Unite annualmente fino alla
prima Conferenza di revisione.
3. Secondo le condizioni stabilite dall'articolo 8, il Segretario
Generale delle Nazioni Unite convochera' un incontro speciale delle
Parti.
4. Gli stati non parti alla presente Convenzione, ed anche le Nazioni
Unite, altre organizzazioni od istituzioni internazionali
interessate, le organizzazioni regionali, il Comitato internazionale
della Croce rossa e le organizzazioni non governative interessate
possono essere invitate a presiedere a questi incontri in qualita' di
osservatori secondo le Regole di procedura concordate.