Articolo 12
Conferenze di revisione
1. Una Conferenza di revisione sara' convocata dal Segretario
Generale delle Nazioni Unite 5 anni dopo l'entrata in vigore della
presente Convenzione. Ulteriori Conferenze di revisione saranno
convocate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite se cosi'
richiesto da una o piu' Parti, purche' l'intervallo tra le Conferenze
di revisione non sia minore in ogni caso di 5 anni. Tutte le Parti
alla presente Convenzione saranno invitate a ciascuna Conferenza di
revisione.
2. Lo scopo della conferenza di revisione sara':
a) Riesaminare l'efficacia e lo status della presente Convenzione;
b) Esaminare la necessita' di incontri delle Parti e l'intervallo tra
ulteriori incontri delle Parti di cui al comma 2 dell'articolo 11;
c) prendere decisioni sulle proposte delle Parti secondo quanto
previsto dall'articolo 5; e
d) Adottare, se necessario nel proprio rapporto finale, le
conclusioni connesse all'attuazione della presente Convenzione.
3. Gli Stati non parti alla presente Convenzione, ed anche le Nazioni
Unite, altre organizzazioni ed istituzioni internazionali
interessate, le organizzazioni regionali, il Comitato internazionale
della Croce Rossa e le organizzazioni non governative interessate
possono essere invitate a partecipare ad ogni Conferenza di revisione
in qualita' di osservatori secondo quanto previsto dalle Regole di
Procedura concordate.