(Convenzione - art. 12)
                             Articolo 12 
                       Conferenze di revisione 
1.  Una  Conferenza  di  revisione  sara'  convocata  dal  Segretario
Generale delle Nazioni Unite 5 anni dopo l'entrata  in  vigore  della
presente  Convenzione.  Ulteriori  Conferenze  di  revisione  saranno
convocate dal  Segretario  Generale  delle  Nazioni  Unite  se  cosi'
richiesto da una o piu' Parti, purche' l'intervallo tra le Conferenze
di revisione non sia minore in ogni caso di 5 anni.  Tutte  le  Parti
alla presente Convenzione saranno invitate a ciascuna  Conferenza  di
revisione. 
2. Lo scopo della conferenza di revisione sara': 
a) Riesaminare l'efficacia e lo status della presente Convenzione; 
b) Esaminare la necessita' di incontri delle Parti e l'intervallo tra
ulteriori incontri delle Parti di cui al comma 2 dell'articolo 11; 
c) prendere decisioni sulle proposte delle Parti secondo quanto 
previsto dall'articolo 5; e 
d)  Adottare,  se  necessario  nel  proprio   rapporto   finale,   le
conclusioni connesse all'attuazione della presente Convenzione. 
3. Gli Stati non parti alla presente Convenzione, ed anche le Nazioni
Unite,   altre   organizzazioni   ed    istituzioni    internazionali
interessate, le organizzazioni regionali, il Comitato  internazionale
della Croce Rossa e le  organizzazioni  non  governative  interessate
possono essere invitate a partecipare ad ogni Conferenza di revisione
in qualita' di osservatori secondo quanto previsto  dalle  Regole  di
Procedura concordate.