Articolo 13 Emendamenti 1. In qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore della presente convenzione ogni Parte puo' proporre emendamenti alla stessa. Qualsiasi proposta di emendamento sara' comunicata al Depositario, che la rendera' nota a tutte le parti cerchera' di ottenere le loro opinioni sulla possibilita' che debba essere convocata una Conferenza sull'emendamento per esaminare la proposta. Se una maggioranza delle Parti comunica al depositario non oltre 30 giorni dopo la comunicazione che essi sono a favore di un ulteriore esame della proposta, il Depositario convochera' una Conferenza sull'emendamento alla quale saranno invitate tutte le Parti. 2. Gli stati non parti alla presente Convenzione, come pure le Nazioni Unite, altre organizzazioni od istituzioni internazionali pertinenti, organizzazioni regionali, il Comitato internazionale della Croce Rossa ed organizzazioni non governative pertinenti possono essere invitati a partecipare ad ogni conferenza sull'emendamento in qualita' di osservatori secondo quanto previsto dalle regole di Procedura concordate. 3. La Conferenza sugli emendamenti sara' tenuta immediatamente dopo un incontro delle Parti od una Conferenza di revisione a meno che una maggioranza delle Parti chieda che sia tenuta prima. 4. Gli emendamenti alla presente Convenzione saranno adottati a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti alla Conferenza sugli emendamenti. Il depositario comunichera' gli emendamenti cosi' adottati alle Parti. 5. Un emendamento alla presente Convenzione entrera' in vigore per tutte le Parti alla presente Convenzione che lo hanno accettato, in seguito al deposito presso il Depositario degli strumenti di accettazione a maggioranza delle Parti. Successivamente entrera' in vigore per ogni Parte restante alla data del deposito del proprio strumento di accettazione.