Articolo 13
Emendamenti
1. In qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore della presente
convenzione ogni Parte puo' proporre emendamenti alla stessa.
Qualsiasi proposta di emendamento sara' comunicata al Depositario,
che la rendera' nota a tutte le parti cerchera' di ottenere le loro
opinioni sulla possibilita' che debba essere convocata una Conferenza
sull'emendamento per esaminare la proposta. Se una maggioranza delle
Parti comunica al depositario non oltre 30 giorni dopo la
comunicazione che essi sono a favore di un ulteriore esame della
proposta, il Depositario convochera' una Conferenza sull'emendamento
alla quale saranno invitate tutte le Parti.
2. Gli stati non parti alla presente Convenzione, come pure le
Nazioni Unite, altre organizzazioni od istituzioni internazionali
pertinenti, organizzazioni regionali, il Comitato internazionale
della Croce Rossa ed organizzazioni non governative pertinenti
possono essere invitati a partecipare ad ogni conferenza
sull'emendamento in qualita' di osservatori secondo quanto previsto
dalle regole di Procedura concordate.
3. La Conferenza sugli emendamenti sara' tenuta immediatamente dopo
un incontro delle Parti od una Conferenza di revisione a meno che una
maggioranza delle Parti chieda che sia tenuta prima.
4. Gli emendamenti alla presente Convenzione saranno adottati a
maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti alla
Conferenza sugli emendamenti. Il depositario comunichera' gli
emendamenti cosi' adottati alle Parti.
5. Un emendamento alla presente Convenzione entrera' in vigore per
tutte le Parti alla presente Convenzione che lo hanno accettato, in
seguito al deposito presso il Depositario degli strumenti di
accettazione a maggioranza delle Parti. Successivamente entrera' in
vigore per ogni Parte restante alla data del deposito del proprio
strumento di accettazione.