Articolo 14
Costi
1. I costi degli incontri delle Parti, degli incontri speciali delle
Parti, delle Conferenze di riesame e delle conferenze sugli
emendamenti saranno sostenuti dalle Parti e dagli stati non Parti
alla presente Convenzione che vi partecipano, secondo la tabella di
valutazione delle Nazioni Unite accuratamente adattata.
2. I costi a cui e' esposto il Segretario Generale delle Nazioni
Unite secondo gli articoli 7 e 8 di qualsiasi missione inquirente
saranno sostenuti dalle Parti secondo la tabella di valutazione delle
Nazioni Unite accuratamente adattata.