(Convenzione - art. 14)
                             Articolo 14 
                                Costi 
1. I costi degli incontri delle Parti, degli incontri speciali  delle
Parti,  delle  Conferenze  di  riesame  e  delle   conferenze   sugli
emendamenti saranno sostenuti dalle Parti e  dagli  stati  non  Parti
alla presente Convenzione che vi partecipano, secondo la  tabella  di
valutazione delle Nazioni Unite accuratamente adattata. 
2. I costi a cui e' esposto  il  Segretario  Generale  delle  Nazioni
Unite secondo gli articoli 7 e 8  di  qualsiasi  missione  inquirente
saranno sostenuti dalle Parti secondo la tabella di valutazione delle
Nazioni Unite accuratamente adattata.