Articolo 14 Costi 1. I costi degli incontri delle Parti, degli incontri speciali delle Parti, delle Conferenze di riesame e delle conferenze sugli emendamenti saranno sostenuti dalle Parti e dagli stati non Parti alla presente Convenzione che vi partecipano, secondo la tabella di valutazione delle Nazioni Unite accuratamente adattata. 2. I costi a cui e' esposto il Segretario Generale delle Nazioni Unite secondo gli articoli 7 e 8 di qualsiasi missione inquirente saranno sostenuti dalle Parti secondo la tabella di valutazione delle Nazioni Unite accuratamente adattata.