(Convenzione - art. 16)
                             Articolo 16 
           Ratifica, accettazione, approvazione o accesso 
1.   La   presente   Convenzione   e'   soggetta    alla    ratifica,
all'accettazione o all'approvazione dei firmatari. 
2. Sara' aperta all'accesso da qualsiasi Stato che non abbia  firmato
la Convenzione. 
3. Gli strumenti di ratifica, accettazione,  approvazione  o  accesso
saranno depositati presso il Depositario.