Articolo 16 Ratifica, accettazione, approvazione o accesso 1. La presente Convenzione e' soggetta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei firmatari. 2. Sara' aperta all'accesso da qualsiasi Stato che non abbia firmato la Convenzione. 3. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o accesso saranno depositati presso il Depositario.