Articolo 16
Ratifica, accettazione, approvazione o accesso
1. La presente Convenzione e' soggetta alla ratifica,
all'accettazione o all'approvazione dei firmatari.
2. Sara' aperta all'accesso da qualsiasi Stato che non abbia firmato
la Convenzione.
3. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o accesso
saranno depositati presso il Depositario.