Articolo 17 Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del sesto mese successivo al mese in cui il 40esimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accesso e' stato depositato. 2. Per ogni Stato che deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accesso dopo la data del deposito del 40esimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accesso, la presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del sesto mese dopo la data in cui quello Stato ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione approvazione o accesso.