(Convenzione - art. 17)
                             Articolo 17 
                          Entrata in vigore 
1. La presente Convenzione entrera' in vigore  il  primo  giorno  del
sesto mese  successivo  al  mese  in  cui  il  40esimo  strumento  di
ratifica, accettazione, approvazione o accesso e' stato depositato. 
2. Per ogni Stato che deposita  il  proprio  strumento  di  ratifica,
accettazione, approvazione o accesso dopo la data  del  deposito  del
40esimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o  accesso,
la presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del  sesto
mese dopo la data in  cui  quello  Stato  ha  depositato  il  proprio
strumento di ratifica, accettazione approvazione o accesso.