Articolo 17
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del
sesto mese successivo al mese in cui il 40esimo strumento di
ratifica, accettazione, approvazione o accesso e' stato depositato.
2. Per ogni Stato che deposita il proprio strumento di ratifica,
accettazione, approvazione o accesso dopo la data del deposito del
40esimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accesso,
la presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del sesto
mese dopo la data in cui quello Stato ha depositato il proprio
strumento di ratifica, accettazione approvazione o accesso.