(Convenzione - art. 18)
                             Articolo 18 
                      Applicazione provvisoria 
Ciascuna Parte puo' nel momento della propria ratifica, accettazione,
approvazione o accesso, dichiarare che applichera' temporaneamente il
paragrafo 1 dell'Articolo 1  della  presente  Convenzione  in  attesa
della propria entrata in vigore.