(Convenzione - art. 2)
                             Articolo 2 
                             Definizioni 
1. Per "mina antipersona", si intende una mina progettata per  essere
fatta esplodere quando si trova in presenza, prossimita', o  contatto
di una persona e che sia capace di rendere invalide, di ferire  o  di
uccidere una o piu' persone. Le mine progettate in  modo  per  essere
fatte esplodere quando si trovano in presenza,  prossimita'  contatto
di un veicolo, e che siano dotate di dispositivi "anti-handling", non
sono considerate mine antipersona proprio  per  il  fatto  di  essere
dotate di questi congegni. 
2. Per "mina" s'intende una munizione  progettata  per  essere  posta
sotto, sopra o vicino al suolo o ad altra superficie ed  in  modo  da
esplodere in presenza o prossimita' di o contatto con una persona  od
un veicolo. 
3. Per "Dispositivo anti-handling"  si  intende  un  dispositivo  che
serve a proteggere una mina e che e' parte di, collegato a, aggregato
a o posto sotto la mina  o  che  si  attiva  quando  viene  fatto  un
tentativo di alterazione o un'azione deliberata di manomissione della
mina. 
4. "Trasferimento"  riguarda,  oltre  al  movimento  fisico  di  mine
antipersona nel o dal territorio nazionale,  il  trasferimento  della
proprieta' delle mine e del loro  controllo  ,  ma  non  riguarda  il
trasferimento di aree con mine antipersona gia' posizionate. 
5. Per "zona minata" s'intende una zona considerata pericolosa per la
presenza o la sospetta presenza di mine.