Articolo 2
Definizioni
1. Per "mina antipersona", si intende una mina progettata per essere
fatta esplodere quando si trova in presenza, prossimita', o contatto
di una persona e che sia capace di rendere invalide, di ferire o di
uccidere una o piu' persone. Le mine progettate in modo per essere
fatte esplodere quando si trovano in presenza, prossimita' contatto
di un veicolo, e che siano dotate di dispositivi "anti-handling", non
sono considerate mine antipersona proprio per il fatto di essere
dotate di questi congegni.
2. Per "mina" s'intende una munizione progettata per essere posta
sotto, sopra o vicino al suolo o ad altra superficie ed in modo da
esplodere in presenza o prossimita' di o contatto con una persona od
un veicolo.
3. Per "Dispositivo anti-handling" si intende un dispositivo che
serve a proteggere una mina e che e' parte di, collegato a, aggregato
a o posto sotto la mina o che si attiva quando viene fatto un
tentativo di alterazione o un'azione deliberata di manomissione della
mina.
4. "Trasferimento" riguarda, oltre al movimento fisico di mine
antipersona nel o dal territorio nazionale, il trasferimento della
proprieta' delle mine e del loro controllo , ma non riguarda il
trasferimento di aree con mine antipersona gia' posizionate.
5. Per "zona minata" s'intende una zona considerata pericolosa per la
presenza o la sospetta presenza di mine.