Articolo 20
Durata e Recesso
1. La presente Convenzione sara' di durata illimitata.
2. Ciascuna Parte, nell'esercitare la propria sovranita' nazionale,
avra' il diritto di recesso dalla presente Convenzione. Dara'
preavviso di tale recesso a tutte le altre Parti, al Depositario ed
al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Detto strumento di
recesso includera' una completa spiegazione delle ragioni di questo
recesso.
3. Tale recesso avra' effetto sei mesi dopo la ricezione dello
strumento di recesso da parte del Depositario. Se, tuttavia, alla
scadenza del periodo di sei mesi, la Parte che si ritira si impegna
in un conflitto armato, il recesso non avra' effetto prima della fine
del conflitto armato.
4. Il recesso di una Parte dalla presente Convenzione non intacchera'
in alcun modo il dovere degli Stati di continuare ad adempiere agli
obblighi assunti secondo le regole pertinenti del diritto
internazionale.