(Convenzione - art. 20)
                             Articolo 20 
                          Durata e Recesso 
1. La presente Convenzione sara' di durata illimitata. 
2. Ciascuna Parte, nell'esercitare la propria  sovranita'  nazionale,
avra'  il  diritto  di  recesso  dalla  presente  Convenzione.  Dara'
preavviso di tale recesso a tutte le altre Parti, al  Depositario  ed
al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni  Unite.  Detto  strumento  di
recesso includera' una completa spiegazione delle ragioni  di  questo
recesso. 
3. Tale recesso avra'  effetto  sei  mesi  dopo  la  ricezione  dello
strumento di recesso da parte del  Depositario.  Se,  tuttavia,  alla
scadenza del periodo di sei mesi, la Parte che si ritira  si  impegna
in un conflitto armato, il recesso non avra' effetto prima della fine
del conflitto armato. 
4. Il recesso di una Parte dalla presente Convenzione non intacchera'
in alcun modo il dovere degli Stati di continuare ad  adempiere  agli
obblighi  assunti  secondo   le   regole   pertinenti   del   diritto
internazionale.